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Parere

Parere n. 766/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor Carlo Pietrobono contro la Regione Autonoma della Sardegna, avverso la delibera della Giunta regionale 5 settembre 2006, n. 36/7 e atti alla stessa connessi.

Giustizia amministrativa201204982

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della delibera della Giunta regionale della Sardegna 5 settembre 2006, n. 36/7, di approvazione del Piano Paesaggistico Regionale – primo ambito omogeneo, e degli atti connessi

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato la delibera regionale di approvazione del Piano Paesaggistico Regionale, nonché gli atti di adozione e pubblicazione del piano, deducendo: carenza di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto, ingiustizia manifesta e disparità di trattamento per l’erronea qualificazione del borgo di Pulicinu come insediamento turistico; sviamento dalla causa tipica della tutela paesaggistica e violazione del principio di sussidiarietà verticale; violazione del giusto procedimento, del contraddittorio e dell’art. 132 del d.lgs. 42/2004 in relazione alle conferenze di copianificazione; violazione dei principi di pubblicità e partecipazione, dell’art. 144 del d.lgs. 42/2004 e della disciplina regionale sulle osservazioni al piano; violazione dell’art. 134 del d.lgs. 42/2004 per la previsione di vincoli ritenuti generalizzati e non adeguatamente tipizzati; contraddittorietà interna del piano. Il ricorrente ha inoltre chiesto il risarcimento del danno derivante dalla compressione delle potenzialità edificatorie. Nel corso dell’istruttoria è emerso il problema della permanenza dell’interesse a ricorrere, considerato che il ricorrente non aveva impugnato specifici provvedimenti di diniego o di sospensione dell’intervento infrastrutturale programmato dal consorzio dei proprietari.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso inammissibile senza esaminare nel merito i motivi relativi alla legittimità del Piano Paesaggistico Regionale. Ha rilevato che l’interesse a ricorrere deve sussistere sia al momento della proposizione del gravame sia al momento della decisione e deve consistere in un vantaggio concreto, attuale e personale. Il ricorrente non ha dimostrato una lesione concreta e attuale derivante direttamente dagli atti impugnati, essendosi limitato a richiamare l’arresto del procedimento relativo alle opere infrastrutturali del borgo di Pulicinu senza individuare né impugnare i provvedimenti che avrebbero determinato tale blocco, presumibilmente non adottati. L’iniziativa proposta risultava quindi sostanzialmente diretta ad accertare il diritto alla realizzazione delle opere, anziché ad annullare un provvedimento lesivo. Tale tutela avrebbe richiesto la previa provocazione di un provvedimento espresso, eventualmente impugnabile se negativo, oppure l’impugnazione del silenzio dell’amministrazione. È stata inoltre dichiarata inammissibile la domanda risarcitoria, poiché il ricorso straordinario ha natura esclusivamente impugnatoria e, ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. 1199/1971, non consente l’esercizio di azioni diverse da quella di annullamento.

Osservazioni

Interesse a ricorrere

L’interesse a ricorrere deve essere concreto, attuale e personale e deve permanere fino al momento della decisione. Il ricorrente non ha dimostrato che gli atti impugnati avessero prodotto, al momento della proposizione del ricorso, una lesione concreta e attuale della sua posizione giuridica.

Mancata impugnazione dell’atto lesivo

Il ricorrente ha richiamato il blocco del progetto per la realizzazione di opere infrastrutturali, ma non ha individuato né impugnato i provvedimenti che avrebbero determinato tale arresto procedimentale. L’impugnazione del piano non può sostituire l’impugnazione di un distinto provvedimento concreto di diniego o sospensione.

Inammissibilità dell’azione di accertamento

L’azione proposta risultava sostanzialmente diretta all’accertamento del diritto del consorzio alla realizzazione delle opere infrastrutturali. Il ricorrente avrebbe dovuto provocare l’adozione di un provvedimento espresso, impugnando l’eventuale diniego, oppure impugnare il silenzio dell’amministrazione.

Domanda risarcitoria

La domanda di risarcimento è estranea al petitum proponibile con ricorso straordinario, che ha natura esclusivamente impugnatoria e consente soltanto l’azione di annullamento, ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. 1199/1971.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    La norma, applicabile al processo amministrativo e al ricorso straordinario mediante il rinvio esterno previsto dall’art. 39, comma 1, c.p.a., richiede la sussistenza di un interesse ad agire concreto, attuale e personale.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Prevede il rinvio esterno alle disposizioni del codice di procedura civile, tra cui quelle sulle condizioni dell’azione.

  • art. 8 d.P.R. 1199/1971

    Il ricorso straordinario ha natura esclusivamente impugnatoria e non consente di proporre domande diverse da quella di annullamento.

  • art. 132 d.lgs. 42/2004

    È stato invocato dal ricorrente in relazione alle modalità di copianificazione paesaggistica e alla partecipazione degli enti territoriali, ma il Consiglio di Stato non ne ha esaminato il merito per l’inammissibilità del ricorso.

  • art. 134 d.lgs. 42/2004

    È stato invocato dal ricorrente per contestare la generalità e l’assenza di specifica tipizzazione dei vincoli paesaggistici, ma la censura non è stata esaminata nel merito.

  • art. 144 d.lgs. 42/2004

    È stato invocato in relazione ai principi di pubblicità e partecipazione nella pianificazione paesaggistica, senza esame di merito a causa dell’inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, compreso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, l’interesse a ricorrere deve sussistere sia al momento della proposizione della domanda sia al momento della decisione e deve consistere in un’utilità concreta, attuale e personale conseguibile mediante l’accoglimento dell’impugnazione.
  • L’impugnazione di un atto generale o di pianificazione non è ammissibile quando il ricorrente deduca soltanto un arresto procedimentale senza individuare e impugnare il provvedimento concreto che avrebbe prodotto la lesione; in tale situazione occorre provocare un provvedimento espresso, impugnare l’eventuale diniego oppure contestare il silenzio dell’amministrazione.
  • Non è ammissibile utilizzare un’azione di annullamento per ottenere, in via sostanziale, l’accertamento del diritto alla realizzazione di un intervento amministrativo o edilizio non definito da un provvedimento lesivo specificamente impugnato.
  • Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, in ragione della sua natura esclusivamente impugnatoria ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. 1199/1971, non consente la proposizione autonoma di domande risarcitorie.

Impugnazione del Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un proprietario di immobili siti in località Pulicinu, nel Comune di Arzachena, contro la Regione Autonoma della Sardegna. Il ricorso aveva a oggetto la delibera della Giunta regionale 5 settembre 2006, n. 36/7, di approvazione del Piano Paesaggistico Regionale – primo ambito omogeneo, nonché gli atti connessi di adozione e pubblicazione del piano.

Vicenda fattuale

Gli immobili del ricorrente erano compresi in un piano particolareggiato di iniziativa pubblica approvato dal Comune di Arzachena. I proprietari avevano costituito un consorzio per realizzare opere di urbanizzazione primaria e il relativo progetto era stato approvato dall’ufficio tecnico del paesaggio nel 2003. Secondo il ricorrente, l’intervento sarebbe stato successivamente sospeso a seguito dell’evoluzione della disciplina paesaggistica regionale e dell’approvazione del Piano Paesaggistico Regionale.

Il ricorrente contestava in particolare la qualificazione del borgo di Pulicinu come “insediamento turistico”, anziché come “edificato urbano” o “centro di antica e prima formazione”, sostenendo che tale erronea rappresentazione avesse determinato una compressione delle potenzialità edificatorie e impedito l’attuazione delle opere infrastrutturali previste dal piano particolareggiato.

Motivi dedotti

Il ricorso prospettava, tra gli altri, i seguenti vizi:

  • carenza di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto, ingiustizia manifesta e disparità di trattamento;
  • sviamento dalla causa tipica della pianificazione paesaggistica e violazione del principio di sussidiarietà verticale;
  • violazione del giusto procedimento, del contraddittorio e dell’art. 132 del d.lgs. 42/2004 in relazione alle conferenze di copianificazione;
  • violazione dei principi di pubblicità e partecipazione, dell’art. 144 del d.lgs. 42/2004 e della normativa regionale sulle osservazioni al piano;
  • violazione dell’art. 134 del d.lgs. 42/2004 per la ritenuta generalità e mancata specifica individuazione dei vincoli;
  • contraddittorietà interna tra la descrizione dell’insediamento nella scheda d’ambito e le limitazioni previste dalle norme tecniche di attuazione.

Era stata inoltre formulata una domanda risarcitoria subordinata, riferita alla perdita delle potenzialità edificatorie derivante dall’approvazione del piano.

Istruttoria e sopravvenienze

Il procedimento consultivo è stato oggetto di diversi pareri interlocutori, con i quali è stata chiesta la verifica della permanenza dell’interesse al ricorso e sono stati disposti approfondimenti istruttori. Il Consiglio di Stato ha inoltre richiesto alle amministrazioni di valutare l’incidenza delle sopravvenienze normative e giurisprudenziali in materia di pianificazione paesaggistica, comprese le modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio e la legge regionale Sardegna 13 luglio 2020, n. 21, sulla quale sono intervenute le sentenze della Corte costituzionale 23 dicembre 2021, n. 257, e 28 gennaio 2022, n. 24.

La Regione Sardegna ha infine trasmesso una relazione, eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse e controdeducendo anche nel merito.

Interesse a ricorrere

Il Collegio ha accolto l’eccezione di difetto di interesse, nei termini precisati in motivazione. Ha ricordato che la legittimazione ad agire e l’interesse a ricorrere sono condizioni dell’azione e devono sussistere sia al momento della proposizione del ricorso sia al momento della decisione.

L’interesse deve tradursi in un vantaggio pratico e concreto derivante dall’eventuale accoglimento dell’impugnazione. Il ricorrente deve quindi dimostrare una lesione diretta, concreta e attuale della propria posizione giuridica, non essendo il processo amministrativo una giurisdizione di diritto oggettivo diretta alla mera restaurazione della legalità.

Nel caso concreto, il ricorrente si era limitato a richiamare l’arresto del procedimento relativo alle opere infrastrutturali, senza dimostrare che tale arresto fosse stato determinato da uno specifico provvedimento impugnabile. Non erano stati individuati né impugnati atti di diniego o di sospensione. Il piano paesaggistico era quindi stato impugnato in assenza della dimostrazione di una lesione concreta e attuale riconducibile direttamente agli atti gravati.

Inammissibilità dell’azione sostanzialmente proposta

Secondo il Collegio, l’iniziativa processuale non mirava più propriamente all’annullamento degli atti impugnati, ma all’accertamento del diritto alla realizzazione delle opere infrastrutturali nella località Pulicinu.

Una simile tutela non poteva essere conseguita mediante il ricorso straordinario proposto. Il consorzio avrebbe dovuto chiedere all’amministrazione l’adozione di un provvedimento espresso; in caso di diniego, avrebbe potuto impugnarlo, contestando anche le disposizioni del Piano Paesaggistico Regionale ove costituenti la ragione del diniego. In alternativa, avrebbe potuto impugnare il silenzio dell’amministrazione.

Domanda risarcitoria

Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile anche la domanda di risarcimento del danno. In base all’art. 8 del d.P.R. 1199/1971, il ricorso straordinario è un rimedio esclusivamente impugnatorio e consente soltanto l’esercizio dell’azione di annullamento. Non possono quindi essere proposte in tale sede domande autonome di risarcimento.

Conclusione

Per tali ragioni, senza esaminare nel merito le censure relative alla pianificazione paesaggistica, la Sezione ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieVincoli e piani paesaggisticiPiani attuativi e lottizzazioniRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiBeni culturali e paesaggioUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàRiparto di giurisdizioneRisarcimento del danno da attività amministrativa

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