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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3768/2022 del 03/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna per cassazione la conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 2 d.lgs. n. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti) per il capo A relativo all'anno di imposta 2010, deducendo che il reato si sarebbe consumato il 31 maggio 2011 alla data di sottoscrizione della dichiarazione unificata 2011. Poiché tale data sarebbe anteriore all'entrata in vigore della norma (art. 17, comma 1-bis, introdotta dal d.l. 13/08/2011, n. 138, conv. L. 14/09/2011, n. 148) che ha aumentato di un terzo il termine di prescrizione, il ricorrente sostiene che il reato era già prescritto (calcolando la prescrizione al 30 novembre 2018). Il motivo è fondato sulla diversa individuazione della data di consumazione (sottoscrizione vs. presentazione agli uffici fiscali) e invoca violazioni di norme processuali e sostanziali richiamate nel ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per le seguenti ragioni principali: a) la contestazione della data di consumazione non era stata sollevata nei precedenti gradi di giudizio e quindi è preclusa in cassazione; b) comunque la Corte ha precisato il principio di diritto rilevante: il delitto previsto dall'art. 2 d.lgs. n. 74/2000 e' reato istantaneo che si consuma nel momento in cui la dichiarazione è presentata agli uffici finanziari, non nel momento della mera sottoscrizione. Non risultando dagli atti la data di presentazione, la Corte ha ritenuto sussistente la consumazione il 21 settembre 2011 (termine ultimo di presentazione), con conseguente maturazione del termine di prescrizione il 21 settembre 2022. Inoltre, in base all'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000

    Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti è un reato istantaneo che si perfeziona quando la dichiarazione è presentata agli uffici finanziari; la consumazione prescinde dall'effettività dell'evasione e dall'accertamento del danno.

  • art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000

    Comma introdotto dal d.l. n. 138/2011 (conv. L. n. 148/2011) che ha elevato di un terzo il termine di prescrizione per i delitti previsti dal d.lgs. n. 74/2000; la sua incidenza dipende dalla data di consumazione del reato rispetto all'entrata in vigore della modifica.

  • art. 36 (cd. "vides semel"), d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148

    Atto normativo che ha introdotto modifiche rilevanti (fra cui l'art. 17, comma 1-bis) e che quindi può estendere il termine di prescrizione per i reati tributari se la consumazione è avvenuta dopo la sua efficacia.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    Norma processuale richiamata dal ricorrente come mezzo di impugnazione per presunta violazione di legge; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché volta a contestare fatti e date non previamente dedotti nei giudizi di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede le conseguenze per il ricorso inammissibile; la Corte ha applicato la norma disponendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una somma a titolo di riparazione.

  • art. 161, comma 2, c.p.

    Norma richiamata nel ricorso ma non decisiva nella sentenza; dalla motivazione emerge che la Corte non ha riformulato fatti nuovi e ha richiamato il divieto di introdurre nuove contestazioni di fatto in cassazione.

Massime di principio

  • In cassazione non è possibile sollevare per la prima volta contestazioni di fatto o produrre documentazione non valutata dai giudici di merito; le questioni di fatto devono essere affrontate nei gradi di merito.
  • Per i reati di dichiarazione fraudolenta (art. 2 d.lgs. n. 74/2000) la consumazione coincide con la presentazione della dichiarazione agli uffici finanziari, non con la sola sottoscrizione da parte del contribuente.
  • Se la data di presentazione non è acquisita, il giudice può fare riferimento al termine legale ultimo di presentazione per determinare la data di consumazione e quindi il dies a quo della prescrizione.
  • Le modifiche legislative che aumentano i termini di prescrizione (es. art. 17, comma 1-bis introdotto dal d.l. n. 138/2011) si applicano in relazione alla data di consumazione: se il reato è consumato dopo l'entrata in vigore della modifica, la prescrizione si calcola con il termine maggiorato.
  • Il difensore che intenda contestare la data di consumazione deve introdurre e far valutare la relativa prova nei gradi di merito; diversamente la censura sarà dichiarata inammissibile in cassazione.

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