Cassazione Penale, Sentenza n. 18348/2024 del 09/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato le istanze di esecuzione in Romania dell'affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare, per la pena residua di 1 anno e 3 mesi. Il ricorrente denunciava violazione del d.lgs. n. 38/2016 (attuazione della decisione quadro 2008/947/GAI), sostenendo che l'affidamento in prova, essendo assimilabile a una 'sanzione sostitutiva', doveva essere eseguito nello Stato membro di residenza (Romania) come da sua richiesta, e che il Tribunale avrebbe dovuto concederlo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, sebbene in astratto l'esecuzione di misure alternative nello Stato membro di residenza sia prevista dal d.lgs. n. 38/2016 (poiché la Romania ha recepito la decisione quadro), il Tribunale di sorveglianza ha correttamente valutato l'impossibilità di realizzare in concreto l'affidamento in prova a causa della mancata collaborazione delle Autorità rumene e dell'impossibilità di delineare un progetto concreto di reinserimento sociale. La Corte ha ribadito che non si tratta di un diritto automatico: il giudice di sorveglianza deve compiere il giudizio prognostico richiesto dall'art. 47 Ord. pen. e può negare la misura se vengono a mancare i presupposti pratici. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.lgs. n. 38 del 2016 (attuazione della decisione quadro 2008/947/GAI)
art. 2, art. 4, art. 5, art. 8
Il decreto consente l'esecuzione, in altro Stato membro che abbia recepito la decisione quadro, di misure alternative assimilabili a 'sanzioni sostitutive' (come l'affidamento in prova). Tuttavia non rende automatica la concessione: è necessario che vi sia concreta possibilità di esecuzione e collaborazione delle autorità dello Stato ricevente per realizzare un piano di reinserimento.
Decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio (27/11/2008)
Stabilisce il principio del reciproco riconoscimento e la possibilità di sorveglianza ed esecuzione di misure di sospensione condizionale e sanzioni sostitutive tra gli Stati membri; la sua attuazione richiede modalità pratiche e cooperazione tra Stati per l'applicabilità concreta delle misure.
art. 47 Ordinamento penitenziario (Ord. pen.)
Imposta il giudizio prognostico che il giudice di sorveglianza deve svolgere per valutare la concessione delle misure alternative alla detenzione. Tale valutazione rimane di competenza del magistrato di sorveglianza anche quando si considera l'esecuzione della misura in altro Stato membro.
art. 656, comma 5, cod. proc. pen.
Riferimento normativo relativo alla sospensione dell'esecuzione della pena; nel caso di specie indica lo stato procedurale della pena residua che il ricorrente stava eseguendo.
Giurisprudenza citata
Sez. 1, n. 20977 del 15/06/2020 (Arrighi); Sez. 1, n. 22242 del 27/04/2022 (Costanzi)
Confermano che l'affidamento in prova può essere considerato 'sanzione sostitutiva' ai fini del decreto 38/2016 e ribadiscono la necessità del giudizio prognostico del magistrato di sorveglianza.
Massime di principio
- La possibilità di eseguire misure alternative (es. affidamento in prova) nello Stato membro di residenza esiste solo se quello Stato ha recepito la decisione quadro e se sussistono condizioni concrete per l'esecuzione (cooperazione e progetto di reinserimento).
- Non è un diritto automatico del condannato ottenere l'esecuzione della misura alternativa all'estero: il giudice di sorveglianza deve compiere il giudizio prognostico previsto dall'art. 47 Ord. pen. e può negare la misura se manca la concreta fattibilità.
- La semplice esistenza di norme sovranazionali o del d.lgs. attuativo non impone l'accoglimento quando mancano elementi pratici per l'attuazione (per es. rifiuto o inattività delle autorità dello Stato ricevente).
- Chi richiede l'esecuzione di una misura alternativa all'estero deve documentare e favorire gli elementi pratici necessari (contatti, disponibilità degli enti locali, progetto di reinserimento) e allegare le comunicazioni/iniziative svolte per ottenere la collaborazione internazionale; l'assenza di tali prove rende probabile il rigetto.
- In caso di diniego motivato dall'impossibilità concreta di esecuzione all'estero, la decisione è difficilmente censurabile in cassazione salvo vizio di motivazione del giudizio prognostico.
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