Ordinanza n. 69/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell’ordinanza del responsabile della Struttura Complessa Distretto Veterinario di -OMISSIS- n. -OMISSIS-di data -OMISSIS-, con la quale è stato disposto l'abbattimento, ai sensi dell’art. 15 comma 3-d del Dlgs. 5 agosto 2022 n. 134, di 26 capi confermati in anomalia per sesso, di proprietà della ricorrente e detenuti presso l'allevamento della soccidaria -OMISSIS-, mediante invio in vincolo a uno stabilimento di macellazione, con divieto di impiego delle carcasse per il consumo umano, e con costi a carico della stessa ricorrente, senza riconoscimento di alcun indennizzo; della nota del Comandante del NAS di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- (RC) di data -OMISSIS-, con la quale è stato segnalato alla ATS -OMISSIS- che un vitello partito da un allevamento è risultato diverso da quello giunto con il medesimo codice identificativo presso l’allevamento della soccidaria della ricorrente (perdita della tracciabilità); - dell’ordinanza del responsabile della Struttura Complessa Distretto Veterinario di -OMISSIS- n. -OMISSIS-/-OMISSIS-di data -OMISSIS-, con la quale è stato disposto il blocco temporaneo dell’allevamento della soccidaria; - dell’ordinanza del responsabile della Struttura Complessa Distretto Veterinario di -OMISSIS- n. -OMISSIS- di data -OMISSIS-, con la quale è stata disposta la revoca parziale del blocco dell’allevamento della soccidaria; - dell’ordinanza del responsabile della Struttura Complessa Distretto Veterinario di -OMISSIS- n. -OMISSIS-/ATS-VET di data -OMISSIS-, con la quale è stata disposta un’altra revoca parziale del blocco dell’allevamento della soccidaria; - della nota del responsabile della DG Welfare Veterinaria Prevenzione Sanità Veterinaria -OMISSIS- di data-OMISSIS- con la quale, in relazione al rischio di scambi di identificativi tra vitelli italiani e vitelli provenienti da altri Stati UE di cui alla nota del NAS di -OMISSIS- di data -OMISSIS-, è stato previsto che i capi con marca auricolare contraffatta segnalati dal NAS devono essere avviati alla macellazione, con distruzione delle carni; - della nota del responsabile della DG Welfare Veterinaria Prevenzione Sanità Veterinaria n. -OMISSIS- di data -OMISSIS-, che ha rimosso il blocco unicamente per i capi per i quali sia stata confermata la sola anomalia di razza, in quanto a rischio trascurabile; - della nota del responsabile della DG Welfare Veterinaria Prevenzione Sanità Veterinaria n. -OMISSIS- di data 5 novembre 2025, che ha previsto per i capi per i quali sia stata confermata l’anomalia per sesso l’applicazione delle misure di cui all’art. 15 comma 3-d del Dlgs. 134/2022; - della nota del responsabile della DG Welfare Veterinaria Prevenzione Sanità Veterinaria n. -OMISSIS- di data -OMISSIS-, con la quale è stata definita la procedura per la gestione delle anomalie di identificazione di sesso e razza dei capi in ingresso negli allevamenti rilevate in sede di autocontrollo; - dell’ordinanza del responsabile della Struttura Complessa Distretto Veterinario di -OMISSIS- n. -OMISSIS-/ATS-VET di data -OMISSIS-, con la quale è stata disposta un’ulteriore revoca parziale del blocco dell’allevamento della soccidaria; - della nota del Ministero della Salute prot. n. -OMISSIS- di data -OMISSIS-, che ha previsto la registrazione in BDN delle modifiche anagrafiche e delle nascite gemellari di bovini solo a cura dell’allevamento di nascita e previa validazione della ASL territorialmente competente; nonché per il risarcimento dei danni;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di abbattimento e distruzione di 26 bovini con anomalie di identificazione per sesso, nonché provvedimenti di blocco e parziale sblocco dell’allevamento e direttive amministrative sulla tracciabilità e correzione dei dati nella BDN
Esito
Favorevole al ricorrente (allevatore)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione e domandando il risarcimento dei danni, l’ordine di abbattimento di 26 capi bovini confermati anomali per sesso, con divieto di impiego e commercializzazione delle carni e senza indennizzo, oltre agli atti presupposti e connessi adottati dall’ATS, dalla Regione, dal Ministero della Salute e dai NAS. La vicenda traeva origine da un’indagine nella quale era stata ipotizzata la sostituzione fraudolenta di marchi auricolari e lo scambio di animali tra allevamenti, sulla base della non corrispondenza tra i capi risultanti dai dati della BDN e quelli fisicamente rinvenuti. La ricorrente ha dedotto, in sintesi, la sproporzione dell’abbattimento e della distruzione delle carni, sostenendo che gli animali erano sani, sottoposti a controlli e comunque identificati mediante il marchio auricolare; la violazione della disciplina sull’identificazione dei bovini, assumendo che sesso e razza non costituissero mezzi di identificazione normativamente previsti, ma dati di registrazione; l’irragionevole equiparazione tra anomalie di sesso o razza e perdita della tracciabilità; nonché l’illegittimità del divieto di correggere i dati direttamente da parte dell’allevamento di destinazione, senza adeguati obblighi di collaborazione o risposta dell’allevamento di nascita.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare nei limiti indicati in motivazione, confermando la sospensione dell’ordine di abbattimento già disposta in sede monocratica. Ha ritenuto non ancora raggiunta la certezza che le anomalie di sesso derivassero da frode, scambio di animali o contraffazione dei marchi, poiché gli accertamenti relativi all’allevamento della soccidaria sembravano essere stati svolti essenzialmente mediante confronto documentale tra il capo presente e i dati della BDN, senza completa ricostruzione degli accertamenti presso l’allevamento di nascita e gli eventuali allevamenti intermedi. Tuttavia, ha rilevato che le anomalie riscontrate impedivano allo stato una completa tracciabilità e che tale carenza non consentiva di conoscere con sufficiente certezza l’origine dell’animale, i trattamenti farmacologici o ormonali ricevuti e l’alimentazione, sicché non risultava possibile garantire l’idoneità delle carni al consumo umano mediante controlli mirati. Per tale ragione ha mantenuto il divieto di commercializzazione e di utilizzo delle carni. L’allevatore è stato lasciato libero di conservare in vita i capi oppure, se ritenuto più conveniente, di procedere all’abbattimento con congelamento e crioconservazione delle carni sino alla definizione del giudizio, sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie. Il TAR ha inoltre adottato una misura propulsiva, ordinando alle autorità veterinarie, alla ricorrente e alla soccidaria di avviare un confronto sulla tracciabilità, ricostruendo il percorso dei capi, chiarendo gli accertamenti svolti negli allevamenti di nascita e intermedi e verificando se le anomalie fossero errori materiali o conseguenza di sostituzioni fraudolente; in caso di errori plurimi, dovevano essere valutate eventuali criticità organizzative degli allevamenti coinvolti e la loro affidabilità. È stata ordinata la trasmissione di una relazione entro il 14 ottobre 2026. L’udienza pubblica di merito è stata fissata al 16 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 15, comma 3, lett. d), d.lgs. 134/2022
abbattimento degli animali non identificati e divieto di impiego della carne per il consumo umano
La disposizione attribuisce alle autorità veterinarie il potere di disporre l’abbattimento in caso di infrazioni alla corretta identificazione e registrazione, ma richiede una valutazione degli aspetti sanitari e di benessere; l’esercizio del potere non è quindi un automatismo sottratto al giudizio di proporzionalità.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
È richiamato quale base del dovere di lealtà e collaborazione tra amministrazione e privati nel confronto istruttorio sulla ricostruzione della tracciabilità dei capi.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale esercitata dal TAR.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei dati personali della parte ricorrente.
Massime di principio
- Il potere dell’autorità veterinaria di ordinare l’abbattimento di animali non correttamente identificati o registrati deve essere esercitato mediante una valutazione concreta degli aspetti sanitari e di benessere e non può operare come automatismo in presenza di una mera anomalia documentale.
- Quando la tracciabilità di un animale risulti incerta, il divieto di immissione e commercializzazione delle carni può essere mantenuto anche in assenza di prova definitiva di una frode, poiché l’incertezza sull’origine del capo impedisce di individuare con attendibilità i trattamenti e le sostanze nocive da sottoporre a controllo.
- La mera attestazione dello stato di salute attuale dell’animale da parte del veterinario aziendale non è sufficiente a superare una carenza di tracciabilità, perché non consente di ricostruire la storia pregressa del capo, inclusi i trattamenti farmacologici o ormonali e l’alimentazione.
- In presenza di incertezza sulla provenienza dell’anomalia identificativa, il giudice cautelare può sospendere l’abbattimento e mantenere il divieto di commercializzazione delle carni, imponendo contestualmente un’attività istruttoria e collaborativa tra autorità sanitarie, allevatore e detentore volta a ricostruire il percorso dell’animale e l’eventuale origine fraudolenta o meramente materiale dell’errore.
- Il bilanciamento cautelare tra tutela della salute pubblica e interesse economico dell’allevatore può imporre la conservazione dei capi, ovvero l’abbattimento con congelamento e crioconservazione delle carni sino alla decisione di merito, quando non sia ancora certa né la frode né l’assenza di tracciabilità, ma permangano rischi non verificabili per il consumo umano.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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