Cassazione Penale, Ordinanza n. 23538/2025 del 24/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso è proposto contro la sentenza della Corte d'appello di Potenza che aveva confermato la condanna per evasione. Il ricorrente deduceva formalmente violazione di legge e vizio di motivazione sulla configurabilità del reato, sostenendo in sostanza che non fosse in grado di allontanarsi dal domicilio in cui era ristretto per ragioni di salute e che non avrebbe udito citofono e campanello. La Corte di cassazione ha rilevato che tali censure miravano in realtà a una rivalutazione del fatto e delle prove, già ritenute in modo non illogico dai giudici di merito sulla base delle dichiarazioni dei verbalizzanti e della durata del controllo effettuato, durante il quale non era giunta risposta né al citofono né alla porta dell'abitazione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le doglianze, pur formalmente prospettate come violazioni di legge e vizi motivazionali, sollecitassero una nuova valutazione del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre considerato generiche e non supportate da allegazioni le deduzioni difensive sulle asserite condizioni di salute e sull'impossibilità di percepire i segnali di chiamata. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
Norma incriminatrice dell'evasione; la Corte ritiene integrata la condotta sulla base delle risultanze probatorie valorizzate dai giudici di merito.
Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende oltre alle spese processuali.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una doglianza formalmente di violazione di legge o vizio di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove, quando la sentenza di merito abbia offerto una ricostruzione non illogica e coerente.
- Ai fini della configurabilità del delitto di evasione, la prova può essere desunta dalle dichiarazioni dei verbalizzanti e dagli esiti del controllo effettuato, anche valorizzando l'assenza di risposta al citofono e alla porta dell'abitazione del soggetto ristretto.
- Le allegazioni difensive che prospettano impossibilità materiale di allontanamento o mancata percezione delle richieste di presenza devono essere specifiche e supportate da elementi concreti; in mancanza, possono essere ritenute generiche e inidonee a scardinare la motivazione di merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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