Cassazione Penale, Sentenza n. 14017/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la sola elezione di domicilio nella fase delle indagini e la sottoscrizione del verbale di sequestro non dimostrano l'effettiva conoscenza della celebrazione del processo (vocatio in iudicium). L'ordinanza impugnata è stata annullata e la sentenza di condanna del Tribunale di Chieti revocata; gli atti sono stati restituiti al Tribunale per la celebrazione del giudizio.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di rescissione del giudicato della sentenza di condanna per furto (sentenza Tribunale di Chieti 29/09/2016, irrevocabile 17/01/2017) per assenza inconsapevole al giudizio; la Corte d'Appello aveva rigettato la richiesta ritenendo l'ignoranza della ricorrente colpevole in quanto la stessa aveva eletto domicilio presso il difensore d'ufficio e sottoscritto un verbale di sequestro.
Norme richiamate
art. 623 cod. proc. pen.
La norma, nel contesto, è stata richiamata in relazione alla rescissione del giudicato: la Corte intende che la rescissione richiede accertamento dell'assenza di effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato, non basandosi su indici non efficaci.
art. 420-bis cod. proc. pen.
Interpretato alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite: il giudizio in assenza è ammesso solo se l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del processo (conoscenza dell'accusa e della vocatio in iudicium); indici come elezione di domicilio in fase investigativa non sono di per sé determinanti.
art. 629-bis cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alle notifiche e agli effetti della mancata partecipazione: la Corte sottolinea che le notifiche e gli atti devono comunque garantire che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza della celebrazione del processo.
Massime di principio
- La conoscenza del processo deve riferirsi alla 'vocatio in iudicium' (accusa formale e giorno/luogo dell'udienza): atti anteriori (es. verbali di sequestro, elezioni di domicilio in fase di indagine) non sono automaticamente prova di tale conoscenza.
- L'elezione di domicilio presso un difensore nella fase delle indagini è un indizio, non una presunzione assoluta; per valere deve essere effettiva, seria e collegata a rapporti reali tra imputato e luogo eletto.
- La Corte d'appello non può ritenere colpevole per principio l'ignoranza dell'imputato senza valutare l'effettività degli elementi di conoscenza; l'onere probatorio non può ricadere in modo automatico sull'imputato quando mancano elementi concreti.
- Se manca prova dell'effettiva conoscenza del processo, la condanna pronunciata in sua assenza è annullabile e il giudice di legittimità può revocare la sentenza e disporre la celebrazione del giudizio.
- In situazioni analoghe è necessario verificare documentazione e contatti reali tra imputato e difensore (comunicazioni, incarichi difensivi successivi, effettive notifiche personali); notifiche al solo difensore sono insufficienti se non dimostrano che il difensore ha effettivamente informato l'imputato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 13809/2025 del 09/04/2025
- Sentenza penale · 9 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 13810/2025 del 09/04/2025
- Sentenza penale · 9 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 13816/2025 del 09/04/2025
- Sentenza penale · 9 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 13817/2025 del 09/04/2025
- Sentenza penale · 9 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 13818/2025 del 09/04/2025
- Sentenza penale · 9 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 13819/2025 del 09/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →