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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24178/2023 del 06/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari che aveva confermato la condanna per omicidio colposo. Due motivi: 1) vizio di contraddittorieta' e insufficiente motivazione sulla dinamica del sinistro e sulla ritenuta efficacia causale dell'eccesso di velocita' a carico dell'imputato (si contestava la ricostruzione dell'incidente, la velocita' attribuita e la prevedibilita' dell'impatto); 2) vizio di motivazione sulla dosimetria della pena, con specifico riferimento al diniego delle attenuanti generiche e alla mancata motivazione sulla applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi proposti implichessero una rivalutazione del merito (cosa non consentita in sede di legittimità) e che la valutazione della dinamica del sinistro, del nesso causale e della quantificazione della velocita' fosse pacificamente riservata ai giudici di merito, adeguatamente motivate. La Corte ha condiviso che le evidenze (impressionanti deformazioni del veicolo, rilievi sulla posizione dei mezzi, consulenza tecnica con calcoli di velocita') supportano la conclusione dei giudici di merito circa una velocita' significativamente superiore al limite e la relativa efficacia causale. Ha inoltre ritenuto corretta la motivazione del diniego delle attenuanti generiche (mancanza di elementi positivi giustificativi, nel quadro della riforma dell'art.62-bis) e legittima l'applicazione dell'art.222 CdS per la sospensione della patente (durata fissata in sei mesi, al di sotto del medio edittale). Conseguentemente il verdetto di merito resta confermato: condanna per omicidio colposo con pena di otto mesi di reclusione (con attenuante di cui all'art.589, comma 7), sospensione della patente per sei mesi, confermato il diniego delle attenuanti generiche. La Corte ha poi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Codice della Strada, art.141 e art.142

    Norme sulla circolazione e limiti di velocita' contestati: all'imputato e' addebitata la violazione dei limiti di velocita' (velocita' accertata tra 168 e 184 km/h rispetto al limite di 90) e altre regole di comportamento stradale ritenute violate nella dinamica del sinistro.

  • Codice Penale, art.589 comma 7

    Riferimento alla circostanza attenuante riconosciuta dai giudici di merito in relazione al reato di omicidio colposo; ha inciso sulla determinazione della pena.

  • Codice di Procedura Penale, art.606 comma 1 lett. b) e lett. e)

    Regole sulle censure ammissibili in cassazione: il ricorrente ha invocato vizio di motivazione e contraddittorieta' (lett. b) ed e)), ma la Corte ricorda che la Cassazione non puo' riesaminare il merito dei fatti salvo errori logico-giuridici macroscopici o incongruenze insanabili.

  • Codice della Strada, art.222

    Norma che prevede la sanzione accessoria della sospensione della patente in caso di violazioni che abbiano cagionato incidenti; la Corte ha ritenuto legittima l'applicazione della sanzione per la durata motivata (6 mesi, inferiore al medio edittale).

  • Art.62-bis c.p. e riforma (d.l. 23/05/2008 n.92, conv. L. 24/07/2008 n.125)

    Principio interpretativo invocato dai giudici: dopo la riforma non e' sufficiente il solo stato di incensuratezza per ottenere le attenuanti generiche; servono elementi positivi che giustifichino l'applicazione della diminuzione.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione, in tema di incidenti stradali, limita il proprio sindacato alla verifica di legittimità della motivazione: non puo' sostituirsi al giudice di merito nella ricostruzione fattuale se questa e' sorretta da adeguata motivazione e da elementi probatori.
  • La valutazione della dinamica dell'incidente (posizione dei mezzi, deformazione del veicolo, rilievi tecnici, consulenza peritale) e l'accertamento dell'efficacia causale dell'eventuale eccesso di velocita' spettano ai giudici di merito e sono sottratti al riesame in cassazione salvo macroscopici errori logici o incongruenze con atti processuali.
  • Per il riconoscimento delle attenuanti generiche non basta l'assenza di precedenti: occorrono elementi positivi che dimostrino un concreto segno di animo o di comportamento meritevole; l'assenza di tali elementi legittima il diniego.
  • La sanzione accessoria della sospensione della patente puo' essere applicata quando previsto dal Codice della Strada in caso di incidente causato da violazioni; la determinazione della durata rientra nel potere del giudice e, se parametrata sotto il medio edittale, non richiede motivazione particolarmente analitica.
  • In caso di 'doppia conforme' (sentenza di primo grado confermata in appello) l'onere motivazionale del giudice di secondo grado e' meno stringente e la Corte di Cassazione controlla la coerenza logica complessiva della motivazione piuttosto che ogni singolo elemento.

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