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Sentenza

Sentenza n. 556/2026 - Bari, Sezione 3

per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della procedura aperta multi-lotto ai sensi dell’art. 71 del Codice degli Appalti per la fornitura di apparecchiature elettromedicali da destinare alle sale operatorie e day service dei presidi PTA dell’ASL BT. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato il 21.04.2026 dalla controinteressata: PER L’ANNULLAMENTO della deliberazione del Commissario Straordinario n. 370 del 9 marzo 2026 (doc. 11), nella parte in cui la Stazione Appaltante non ha escluso Fuji dal lotto 7 - avente ad oggetto la “Fornitura di n.6 colonne Endoscopiche e n. 39 strumenti da destinare alle UU.OO. di Gastroenterologia e Endoscopia Digestiva dell’ASL BT comprensiva di un periodo di garanzia full risk di 24 mesi” (CIG B7C3CB8733) - della “Procedura aperta multilotto ai sensi dell’art. 71 del codice degli appalti per la fornitura di apparecchiature elettromedicali da destinare alle sale operatorie e ai day service dei presidi e dei PTA dell’ASL BT”; - dei verbali di gara e relativi allegati (doc. 12), nei limiti di cui al presente ricorso; - della legge di gara (docc. 13, 14 e 15) e dei chiarimenti (doc. 16), nei limiti di cui al presente ricorso; - di ogni altro documento, provvedimento e/o atto presupposto, connesso e/o conseguente, nei limiti di cui al presente ricorso.

Giustizia amministrativa202600616

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione del lotto 7 di una procedura aperta multilotto per la fornitura di colonne endoscopiche e strumenti elettromedicali, nonché verbali di gara e nomina della commissione giudicatrice

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, seconda classificata con 87,55 punti, ha impugnato l’aggiudicazione del lotto 7, disposta in favore della controinteressata prima classificata con 96,09 punti, chiedendo in via principale l’esclusione dell’aggiudicataria e lo scorrimento della graduatoria e, in subordine, la caducazione dell’intero lotto. Ha dedotto: 1) la violazione del requisito capitolare relativo alle apparecchiature nuove e di ultima generazione, assumendo che il videogastroscopio offerto dall’aggiudicataria appartenesse a una serie ormai superata; 2) la non conformità della profondità di campo dichiarata, pari a 3-100 mm anziché 2-100 mm, e l’insussistenza dei presupposti per applicare il principio di equivalenza; 3) l’offerta, per i videogastroscopi standard, di un canale operativo di 3,2 mm anziché di 2,8 mm, con conseguente asserita fornitura di strumenti appartenenti a una diversa categoria funzionale; 4) l’oscurità o illogicità dei criteri di valutazione tecnici, l’incoerenza dei punteggi e l’erronea qualificazione di alcuni criteri come discrezionali anziché quantitativi; 5) la violazione dell’art. 93 del d.lgs. 36/2023, per l’asserita mancanza, nella commissione, di componenti con specifica esperienza in gastroenterologia ed endoscopia digestiva. La controinteressata ha proposto ricorso incidentale per ottenere l’esclusione della ricorrente, deducendo la non conformità di alcuni videogastroscopi offerti e l’omessa indicazione dei codici CND e RDM relativi a un dispositivo.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso principale. Ha ritenuto che il requisito dell’“ultima generazione” debba essere inteso in senso funzionale, come appartenenza alla generazione tecnologica corrente, e non come obbligo di offrire il modello numericamente più recente sul mercato; il prodotto offerto, qualificato dal produttore come di nuova generazione e compatibile con la piattaforma tecnologica più avanzata, soddisfaceva pertanto la lex specialis. Quanto alla profondità di campo di 3-100 mm rispetto al requisito di 2-100 mm, il Collegio ha applicato il principio di equivalenza funzionale previsto dall’art. 79 del d.lgs. 36/2023 e dalla lex specialis: lo scostamento di un millimetro, valutato nell’ambito del sistema integrato endoscopio-videoprocessore e delle sue funzionalità di elaborazione dell’immagine, non comprometteva la finalità clinica del requisito. La ricorrente non aveva fornito elementi tecnici idonei a dimostrare il contrario. In relazione al canale operativo di 3,2 mm, il TAR ha rilevato che il criterio premiale relativo al “canale operativo superiore a quello richiesto” qualificava il valore di 2,8 mm come soglia minima e non come misura inderogabile; inoltre, il valore offerto restava inferiore alla soglia di 3,7 mm prevista per la diversa categoria del videogastroscopio operativo per emergenza. Le censure sui criteri e sui punteggi sono state respinte: la qualificazione discrezionale dei criteri relativi al canale operativo e alle flessioni non era manifestamente illogica; il punteggio del criterio n. 13 risultava aritmeticamente corretto; gli zeri indicati per il criterio n. 15 costituivano un mero errore materiale di trascrizione, poiché i punteggi risultavano effettivamente conteggiati nei totali utilizzati per la graduatoria. Anche la censura sulla composizione della commissione è stata respinta, poiché l’art. 93 richiede competenza nello specifico settore dell’oggetto del contratto, consistente nella fornitura di sistemi endoscopici, e non necessariamente una specializzazione medica coincidente con la destinazione clinica finale; la presenza di un direttore di chirurgia generale, utilizzatore diretto di sistemi di endoscopia flessibile, era sufficiente. Il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il rigetto del ricorso principale aveva consolidato l’aggiudicazione in favore della controinteressata. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 71 d.lgs. 36/2023

    La procedura di gara era una procedura aperta multilotto per la fornitura di apparecchiature elettromedicali.

  • art. 79 d.lgs. 36/2023

    Il principio di equivalenza funzionale consente di ritenere conforme un’offerta che, pur non riproducendo esattamente un parametro tecnico minimo, dimostri il conseguimento della medesima funzione perseguita dalla lex specialis.

  • art. 93 d.lgs. 36/2023

    nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto

    La competenza dei commissari deve corrispondere allo specifico oggetto della fornitura, senza richiedere necessariamente una specializzazione coincidente con la destinazione clinica finale delle apparecchiature.

  • art. 60 c.p.a.

    Il giudizio è stato definito in forma semplificata, previa comunicazione alle parti della possibilità di decisione immediata in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Il requisito di “ultima generazione” previsto dalla lex specialis per apparecchiature tecniche deve essere interpretato, salvo diversa e inequivoca previsione, in senso funzionale e tecnologico: esso richiede l’appartenenza alla generazione tecnologica corrente, ma non impone necessariamente l’offerta del modello numericamente più recente presente sul mercato.
  • Il principio di equivalenza consente l’ammissione di un’offerta tecnicamente difforme da un parametro letterale della lex specialis quando, alla luce della documentazione tecnica e della valutazione specialistica della commissione, sia dimostrato il conseguimento della medesima funzionalità perseguita dal requisito; la contestazione dell’equivalenza richiede elementi tecnici concreti e non la mera rilevazione dello scostamento numerico.
  • La previsione di un criterio premiale per il superamento di una caratteristica tecnica minima può chiarire che il valore indicato nella lex specialis costituisce una soglia minima e non una misura rigida, purché tale interpretazione sia coerente con la struttura complessiva della disciplina di gara.
  • La competenza richiesta ai commissari ai sensi dell’art. 93 del d.lgs. 36/2023 deve essere rapportata allo specifico oggetto della fornitura o del contratto e non necessariamente alla specializzazione corrispondente alla destinazione clinica o funzionale finale del bene; è sufficiente che almeno un componente possieda esperienza tecnica direttamente pertinente alla valutazione dell’oggetto acquistato.
  • Un errore di trascrizione nei prospetti dei punteggi non determina l’illegittimità della graduatoria quando, mediante il raffronto con i verbali e con i punteggi complessivi, risulti dimostrato che il calcolo effettivamente utilizzato dalla commissione è corretto e che l’errore non ha inciso sull’esito della gara.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieBando e lex specialisPrincipio di equivalenzaCriteri di aggiudicazione e punteggiCommissione giudicatrice
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaVizi formali non invalidantiSopravvenuta carenza di interesse

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