Cassazione Penale, Sentenza n. 18442/2026 del 22/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente contestava la congruità della pena applicata in continuazione dal Tribunale di Busto Arsizio, denunciando la violazione e l'erronea applicazione degli artt. 125 e 444, comma 2, c.p.p., e dell'art. 133 c.p., in relazione agli artt. 448, comma 2-bis, e 606, comma 1, lett. b), c.p.p. La doglianza sosteneva che il Tribunale, nel determinare la pena base quale aumento per la continuazione rispetto a una precedente condanna (pena di anni 4 mesi 4 e 20.000 euro), si sarebbe indebitamente discostato dai minimi edittali e avrebbe espresso un giudizio di congruità non coerente con i criteri di cui all'art. 133 c.p. e con i parametri previsti dall'art. 444 c.p.p., producendo una pena finale ritenuta non equa (pena complessiva: anni 5 di reclusione e euro 20.600,00 di multa).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero generiche e prive di un effettivo confronto critico con la motivazione impugnata: il ricorrente si è limitato ad asserire l'«incongruità» della pena senza indicare i passaggi motivazionali specifici viziati né spiegare in che modo siano stati violati i criteri di legge (art. 133 c.p. e art. 444 c.p.p.). La Corte ha ricordato che, nell'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento), il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della correttezza giuridica della qualificazione del fatto, della legittimità della pena concordata e dell'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., escludendo la sindacabilità delle valutazioni discrezionali adeguatamente motivate. Per difetto di specificità (art. 581 comma 1 lett. d) c.p.p.) il ricorso è stato dunque dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 125 c.p.p.
Norma citata dal ricorrente ma non sviluppata dalla Corte; la sentenza la menziona nell'ambito delle censure, senza che emergano valutazioni specifiche su tale norma.
art. 444, comma 2, c.p.p.
L'art. 444 (applicazione della pena su richiesta delle parti) limita il sindacato di legittimità: la Corte può verificare la correttezza giuridica della qualificazione del fatto, la legittimità della pena concordata e l'assenza di cause di proscioglimento, ma non può sostituirsi al giudice di merito nelle valutazioni discrezionali adeguatamente motivate.
art. 133 c.p.
Principi direttivi per la determinazione della pena (criteri di individualizzazione e congruità). La Corte ha ritenuto che per censurare la violazione di tali criteri occorre un'adeguata e specifica indicazione di quali passaggi motivazionali li abbiano disattesi.
art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Norma richiamata dal ricorrente in relazione ai limiti procedurali della pronuncia, ma non oggetto di un'analisi concreta da parte della Corte, che ha motivato l'inammissibilità per genericità delle censure.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
Disposizione che indica i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto che la deduzione proposta non abbia soddisfatto il requisito di specificità richiesto da tale norma per la valutazione della violazione di legge.
art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.
Stabilisce il requisito di specificità del motivo di ricorso in cassazione. La Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per mancanza di specificità e per doglianze generiche.
art. 129 c.p.p.
Richiamato dalla Corte per delimitare il controllo sulla presenza di cause di proscioglimento: nella verifica delle applicazioni di pena concordata va esclusa ogni censura che investa valutazioni discrezionali, salvo questioni attinenti a cause di proscioglimento previste da questa norma.
art. 616 c.p.p.
Prevede la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende per i ricorsi inammissibili; applicata dalla Corte in conseguenza dell'inammissibilità per difetto di specificità.
Massime di principio
- In caso di impugnazione in Cassazione contro una pena applicata su richiesta delle parti (patteggiamento), il sindacato è limitato: si può contestare solo la correttezza giuridica della qualificazione del fatto, la legittimità della pena concordata e l'assenza di cause di proscioglimento; non sono ammesse generiche richieste di riconsiderazione discrezionale della congruità della pena.
- Per evitare l'inammissibilità, il ricorso deve indicare in modo puntuale i passaggi motivazionali ritenuti viziati e spiegare esattamente in quale modo si sia realizzata la violazione di legge o la manifesta illogicità; le censure «apodittiche» e astratte sono insufficienti.
- Quando si contesta la determinazione della pena rispetto ai minimi edittali o ai criteri dell'art. 133 c.p., è necessario dimostrare concretamente che il giudice ha omesso o travisato elementi concrete nella motivazione, indicando i punti specifici della sentenza impugnata e gli elementi di fatto relativi.
- La mancata specificità comporta non solo la declaratoria di inammissibilità, ma anche la possibile condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.; pertanto è importante valutare la fondatezza e la precisione delle doglianze prima di proporre ricorso.
- Se si mira a sindacare valutazioni di merito adeguatamente motivate, è preferibile proporre mezzi impugnatori mirati (ove compatibili) che consentano una revisione più ampia delle valutazioni probatorie e discrezionali del giudice di merito.
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