Cassazione Civile, Ordinanza n. 22352/2023 del 25/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un’opposizione proposta contro un progetto di riparto in una procedura esecutiva immobiliare. Il debitore esecutato contestava l’ammissione al riparto del credito fatto valere da una società che operava quale mandataria/procuratrice di altro soggetto cessionario del credito, deducendo questioni relative alla prova e all’idoneità della documentazione posta a base dell’intervento e dell’ammissione al riparto. Il Tribunale accolse l’opposizione ed escluse quel credito dal piano di riparto, condannando la società alle spese. La società propose appello, ma la Corte d’appello lo dichiarò inammissibile perché la controversia distributiva ex art. 512 c.p.c. è trattata nelle forme dell’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e si conclude con sentenza non appellabile. Nel ricorso per cassazione la società dedusse: 1) violazione degli artt. 512, 617 e 618 c.p.c., sostenendo che la domanda del debitore avrebbe dovuto essere qualificata come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi, con conseguente appellabilità; 2) violazione degli artt. 92 r.d. 30 gennaio 1941 n. 12, 1 e 3 L. 742/1969 e degli artt. 512 e 617 c.p.c., per omessa pronuncia sulla tempestività del ricorso; 3) violazione degli artt. 512, 617 e 618 c.p.c., sostenendo che la contestazione sarebbe stata tardiva e che in sede di distribuzione sarebbero deducibili solo contestazioni sull’entità della somma da distribuire; 4) violazione degli artt. 499, 500, 563, 512 e 617 c.p.c. e dell’art. 50 d.lgs. 385/1993, circa sufficienza e idoneità della documentazione a supporto dell’intervento nel processo esecutivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretto l’inquadramento della controversia distributiva ex art. 512 c.p.c. come procedimento introdotto e trattato nelle forme dell’art. 617 c.p.c., con decisione finale non appellabile. Di conseguenza, i motivi che presupponevano l’ammissibilità dell’appello o contestavano aspetti che avrebbero potuto essere esaminati solo nel merito del giudizio di opposizione sono stati dichiarati inammissibili. La Corte ha inoltre osservato che il secondo motivo non rispettava gli oneri di specificità e localizzazione degli atti ex art. 366 n. 6 c.p.c. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con distrazione in favore del difensore antistatario, ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 512 c.p.c.
La controversia distributiva è trattata con le forme dell’opposizione agli atti esecutivi e si conclude con sentenza non appellabile.
art. 617 c.p.c.
È la forma processuale attraverso cui si introduce e si tratta la controversia distributiva relativa al progetto di riparto.
art. 618 c.p.c.
Richiamato in relazione al sistema delle opposizioni esecutive e al regime conseguente della decisione.
art. 615 c.p.c.
Invocato dalla ricorrente, ma escluso come corretta qualificazione della controversia.
art. 366 n. 6 c.p.c.
Il motivo è inammissibile anche perché non individua specificamente l’atto di appello e non ne riproduce il contenuto rilevante.
art. 112 c.p.c.
La censura di omessa pronuncia è ricondotta, in realtà, a un vizio di violazione dell’art. 112 c.p.c.; tuttavia il motivo resta inammissibile.
art. 92 r.d. 30 gennaio 1941 n. 12
Richiamato nel secondo motivo in relazione alla disciplina della sospensione feriale e alla tempestività del ricorso.
art. 1 L. 742/1969
Richiamato nel secondo motivo in relazione alla sospensione dei termini processuali.
art. 3 L. 742/1969
Richiamato nel secondo motivo in relazione alla sospensione dei termini processuali.
art. 499 c.p.c.
Richiamato nel quarto motivo sulla disciplina dell’intervento dei creditori nella procedura esecutiva.
art. 500 c.p.c.
Richiamato nel quarto motivo sulla disciplina dell’intervento dei creditori nella procedura esecutiva.
art. 563 c.p.c.
Richiamato nel quarto motivo sulla disciplina dell’intervento dei creditori nella procedura esecutiva.
art. 50 d.lgs. 385/1993
Invocato dalla ricorrente quale base documentale dell’intervento del creditore nel procedimento esecutivo.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La controversia distributiva ex art. 512 c.p.c., anche quando investe profili sostanziali del credito o del titolo del creditore intervenuto, si introduce e si tratta nelle forme dell’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., con decisione non appellabile.
- Quando il giudice di merito qualifica correttamente la controversia come opposizione agli atti esecutivi, in sede di legittimità non possono essere riesaminati profili che presuppongono l’ammissibilità dell’appello o la diversa qualificazione dell’azione.
- Il motivo di ricorso per cassazione che deduca omessa pronuncia deve rispettare l’onere di specificità e di localizzazione degli atti processuali, indicando puntualmente il motivo di appello o il documento rilevante, ai sensi dell’art. 366 n. 6 c.p.c.
- Se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, restano assorbite o comunque precluse le censure che mirano a rimettere in discussione questioni di merito non più esaminabili nel giudizio di legittimità.
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