Cassazione Penale, Sentenza n. 41839/2023 del 13/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari che aveva annullato l'ordinanza del GIP di Foggia e aveva applicato la custodia cautelare in carcere a carico di Gernone per i fatti relativi alla sommossa del 9 marzo 2020 nella Casa circondariale di Foggia. Il ricorrente deduceva inammissibilità dell'appello del Pubblico Ministero per genericità (richiamo meramente per relationem della richiesta originaria) e censurava la violazione dell'art. 275 e dell'art. 274 lett. c) c.p.p. sostenendo la mancata attualità e concretezza del pericolo di reiterazione, anche alla luce dell'eccezionalità del contesto pandemico in cui si svolsero i fatti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Gernone, dichiarandolo in parte inammissibile e in parte infondato. Ha ritenuto ammissibile e corretta l'applicazione interpretativa dei giudici di merito in ordine alla specificità dell'appello del P.M. (essendovi omissione di valutazione sul punto dei gravi indizi da parte del GIP) e ha confermato la corretta valutazione del pericolo di reiterazione operata dal Tribunale di Bari, che ha considerato la natura e le modalità della condotta, il ruolo svolto dal ricorrente, i precedenti e il contesto carcerario. Conseguentemente il rigetto del ricorso comporta la conferma della misura cautelare applicata in sede di riesame; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e la sentenza dispone la trasmissione alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Inquadra l'appello del P.M. in sede di riesame come rimedio impugnatorio con natura degli ordinari mezzi di impugnazione; pertanto si applicano le regole di specificità e motivazione previste per gli altri rimedi.
art. 274 lett. c) cod. proc. pen.
Il "pericolo di reiterazione" non va inteso come pericolo di reiterazione dello stesso fatto ma come pericolo di commissione di reati della stessa natura rispetto al bene giuridico tutelato e alle modalità esecutive; l'attualità del pericolo non richiede l'imminenza né la specifica occasione di delinquere, ma la persistenza del periculum libertatis valutata concretamente.
art. 275 cod. proc. pen.
Richiamata in relazione alla dedotta violazione; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente motivato la sussistenza delle esigenze cautelari e l'attualità/concretezza del pericolo di reiterazione.
artt. 581 e 591 cod. proc. pen.
Applicati per affermare il principio di specificità dell'impugnazione: l'appello deve indicare i punti censurati e le ragioni di diritto e di fatto che ne giustificano la richiesta; il richiamo generico alla domanda originaria è inammissibile salvo omissione totale di valutazione del GIP.
legge 16 aprile 2015, n. 47
Modifica concettuale dell'art. 274 lett. c) introducendo il requisito dell'attualità; la Corte interpreta tale requisito come continuità temporale del pericolo, non come immediata possibilità di commissione del reato.
art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria a seguito della pronuncia definitiva.
Massime di principio
- L'appello del Pubblico Ministero avverso il rigetto di una misura cautelare deve essere specifico: non è sufficiente il mero richiamo per relationem della richiesta originaria, salvo che il GIP abbia omesso totalmente ogni valutazione sul punto.
- Il "pericolo di reiterazione" (art. 274 lett. c) c.p.p.) va valutato ampiamente: non solo la ripetizione dello stesso episodio, ma la probabilità di commissione di reati della stessa natura o con modalità analoghe, tenendo conto del bene giuridico leso e delle modalità esecutive.
- Il requisito di attualità non equivale all'imminenza dell'evento criminoso; è richiesta una prognosi di rischio basata su elementi concreti (modalità del fatto, ruolo svolto, precedenti, personalità, contesto) che evidenzino la persistenza del pericolo nel tempo.
- Il contesto straordinario (ad es. pandemia) può essere considerato come concausa o occasione, ma non esonera automaticamente dall'accertamento delle esigenze cautelari; non deve essere usato per giustificare in via generale comportamenti illeciti senza valutazione individuale.
- La valutazione cautelare richiede un giudizio sincretico di elementi oggettivi e soggettivi: modalità esecutive, gravità e sistematicità della condotta, ruolo dell'indagato, precedenti e contesto ambientale concorrono a formare la prognosi sulla reiterazione.
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