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Sentenza

Sentenza n. 685/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 1271/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, pubblicata in data 07.10.2024.

Giustizia amministrativa202501810

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 1271/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, n. 1271/2024. La pronuncia era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 9 maggio 2025, ed era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente. L'Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto, accertando la perdurante inadempienza dell'Amministrazione rispetto alle statuizioni contenute nella sentenza passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente pronuncia, detratto quanto eventualmente già corrisposto. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, o un funzionario delegato, con facoltà di subdelega a un dirigente o funzionario esperto. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; sulla base di tale disposizione il TAR ha ordinato all'Amministrazione di dare esecuzione al giudicato e ha previsto, per l'ulteriore inadempimento, l'intervento sostitutivo del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la comprovata esistenza del giudicato, la previa notificazione della sentenza per la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni e la perdurante inerzia dell'Amministrazione giustificano l'ordine giudiziale di esecuzione delle statuizioni contenute nella decisione definitiva.
  • Il giudice amministrativo può fissare un termine per l'adempimento dell'obbligo conformativo derivante dal giudicato e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza della parte vittoriosa in caso di ulteriore inadempimento dell'Amministrazione.
  • Nel dare esecuzione al giudicato, devono essere detratti gli importi eventualmente già corrisposti dall'Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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