Sentenza n. 4260/2026 - Napoli, Sezione 6
l’accertamento del silenzio maturato sull'istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente in data 20.02.2026 per mezzo dello scrivente difensore e notificata in pari data a mezzo pec.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio sulla presunta istanza di accesso agli atti del procedimento di protezione internazionale
Esito
La controversia
La ricorrente aveva presentato alla Commissione territoriale un atto intitolato istanza di accesso agli atti ed elezione di domicilio, chiedendo tuttavia, nella parte dispositiva, la definizione urgente del procedimento e l'anticipazione della convocazione per l'audizione. Ha quindi proposto ricorso ex artt. 25 l. 241/1990 e 116 c.p.a., deducendo la violazione degli artt. 22, 24 e 25 l. 241/1990, dell'art. 97 Cost. e dei principi di accesso difensivo e trasparenza, chiedendo l'ostensione del fascicolo ed eventualmente la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio la Commissione ha trasmesso il Modello C3 e la nota informativa della Questura, dichiarandosi disponibile alla piena ostensione degli atti detenuti. La ricorrente ha inoltre chiesto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda di accesso, rilevando che la trasmissione degli atti nelle more del giudizio aveva integralmente soddisfatto la pretesa ostensiva ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Il Collegio ha distinto tale istituto dall'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la cessazione della materia del contendere presuppone la piena soddisfazione sostanziale della pretesa. Separatamente, ha respinto l'istanza di patrocinio a spese dello Stato. L'atto del 20 febbraio 2026, valutato nella sua effettiva sostanza e non sulla base del titolo, non individuava documenti specifici, non chiedeva esibizione o copia e mirava essenzialmente ad accelerare la convocazione e la definizione del procedimento di protezione internazionale. Esso non costituiva quindi una valida istanza di accesso documentale, ma un sollecito alla conclusione del procedimento, eventualmente tutelabile con l'azione avverso il silenzio ex art. 117 c.p.a. Il ricorso ex art. 116 c.p.a. era pertanto originariamente inammissibile, anche se la sopravvenuta ostensione aveva determinato la cessazione della materia del contendere sulla domanda principale. Tale manifesta inammissibilità ha escluso il requisito della non manifesta infondatezza richiesto per il patrocinio a spese dello Stato. Le spese sono state integralmente compensate, in ragione della definizione in rito, della peculiarità della posizione della ricorrente, della risposta amministrativa intervenuta solo dopo il ricorso e dell'impossibilità di individuare univocamente la soccombenza virtuale.
Norme richiamate
art. 22 l. 241/1990
Il diritto di accesso documentale è strumentale alla tutela di una posizione giuridica concreta e qualificata; l'istanza deve avere un contenuto effettivamente ostensivo.
art. 25, comma 2, l. 241/1990
la richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata; la richiesta deve essere rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente
L'istanza deve individuare con sufficiente determinatezza i documenti richiesti e consentire all'amministrazione di individuarli e renderli accessibili.
art. 34, comma 5, c.p.a.
qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere
L'ostensione integrale degli atti durante il giudizio determina la cessazione della materia del contendere, trattandosi di piena soddisfazione sostanziale della pretesa.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
L'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse è distinta dalla cessazione della materia del contendere, poiché presuppone il venir meno dell'utilità della pronuncia senza piena soddisfazione della pretesa.
art. 116 c.p.a.
determinazioni e al silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi
Il rito speciale è utilizzabile soltanto quando esista una valida istanza di accesso documentale; non può essere impiegato per sollecitare la conclusione di un diverso procedimento amministrativo.
art. 117 c.p.a.
Il sollecito alla definizione di un procedimento amministrativo, in caso di inerzia, è eventualmente tutelabile mediante l'azione avverso il silenzio-inadempimento.
art. 74, comma 2, d.P.R. 115/2002
non risultino manifestamente infondate
L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato richiede, nel processo amministrativo, che la pretesa non sia manifestamente infondata.
art. 122 d.P.R. 115/2002
non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere
Il requisito della non manifesta infondatezza manca quando l'azione sia proposta con uno strumento processuale strutturalmente incompatibile con la finalità perseguita.
art. 97 Cost.
La ricorrente lo ha invocato in relazione ai principi di imparzialità e buon andamento, ma il TAR non lo ha posto a fondamento dell'accoglimento della domanda.
art. 4, comma 3, d.lgs. 142/2015
Costituisce il riferimento normativo per il rilascio del permesso di soggiorno provvisorio al richiedente protezione internazionale.
art. 19, commi 1-bis e 2, d.lgs. 286/1998
È richiamato nella nota informativa della Questura relativa agli elementi ostativi all'espulsione, trasmessa nell'ambito dell'ostensione documentale.
Massime di principio
- Nel giudizio di accesso documentale, la trasmissione integrale degli atti richiesti da parte dell'amministrazione nel corso del processo determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.; ciò si distingue dall'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, che presuppone il venir meno dell'utilità della pronuncia senza soddisfazione della pretesa.
- La qualificazione di un'istanza amministrativa ai fini dell'accesso documentale dipende dal suo contenuto sostanziale e non dal titolo formale: l'istanza deve individuare con sufficiente determinatezza i documenti richiesti, domandarne l'esibizione o la copia e indicare un interesse conoscitivo concreto e qualificato.
- Il rito speciale ex art. 116 c.p.a. presuppone una valida istanza di accesso documentale; non è utilizzabile per ottenere l'accelerazione o la conclusione di un diverso procedimento amministrativo, pretese eventualmente azionabili mediante il ricorso avverso il silenzio-inadempimento ex art. 117 c.p.a.
- Ai fini del patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo, la manifesta inammissibilità originaria dell'azione, derivante dall'impiego di un rito strutturalmente incompatibile con la pretesa sostanziale perseguita, equivale alla manifesta infondatezza richiesta dagli artt. 74 e 122 d.P.R. 115/2002 e preclude l'ammissione al beneficio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 7 lug 2026Sentenza n. 1525/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 7 lug 2026Sentenza n. 1567/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 7 lug 2026Sentenza n. 1568/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 7 lug 2026Sentenza n. 1569/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 7 lug 2026Sentenza n. 1570/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 7 lug 2026Sentenza n. 1571/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →