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Ordinanza

Ordinanza n. 242/2026 - Genova, Sezione 2

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia - del provvedimento in data 22.5.2026, recante declaratoria di non procedibilità della S.C.I.A. alternativa a permesso di costruire prot. n. 5052 del 6.3.2026, e, occorrendo, dell’atto in data 31.3.2026, recante preavviso di diniego ex art. 10-bis della legge n. 241/1990; - dell’art. 42-quater delle norme di conformità e congruenza del PUC di Celle Ligure, nella parte di interesse;

Giustizia amministrativa202600587

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha ritenuto che le esigenze della ricorrente potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza concedere né negare espressamente la sospensione degli atti impugnati. Ha quindi fissato l'udienza pubblica del 25 novembre 2026 per la trattazione di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

TAR Liguria - Genova, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di non procedibilità di una SCIA alternativa a permesso di costruire, con eventuale preavviso di diniego e impugnazione della disposizione del PUC applicata

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, il provvedimento del 22 maggio 2026 con cui è stata dichiarata la non procedibilità della SCIA alternativa a permesso di costruire presentata il 6 marzo 2026. Ha inoltre impugnato, ove occorrente, il preavviso di diniego del 31 marzo 2026 adottato ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, nonché l'art. 42-quater delle norme di conformità e congruenza del PUC di Celle Ligure, nella parte ritenuta lesiva. Dal testo non emergono in dettaglio i vizi di legittimità dedotti né le specifiche censure rivolte agli atti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Consente, nella fase cautelare, di tutelare le esigenze della parte mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza adottare una misura cautelare specifica.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Richiamato quale base normativa dell'atto procedimentale impugnato; il testo non contiene una valutazione del TAR sulla sua applicazione.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, il giudice amministrativo può ritenere adeguatamente tutelabili le esigenze della parte mediante la sollecita trattazione del merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza pronunciarsi con una sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.
  • La fissazione ravvicinata dell'udienza di merito costituisce una misura di tutela cautelare atipica o alternativa rispetto alla sospensione, quando il giudice ritenga sufficiente la definizione sollecita della controversia.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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