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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48786/2023 del 07/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello che li ha ritenuti responsabili di plurimi furti (artt. 110, 624-bis, 625 n.2 c.p.): Albertani ha dedotto vizio di motivazione in relazione al presunto riconoscimento/confessione limitato ai capi a) e b) e contestato la mera attribuzione della responsabilità per i capi c), d), e) sulla base del ritrovamento di beni nel suo magazzino; ha inoltre censurato l'accertamento dell'aggravante della effrazione (art. 625 n.2) per alcuni capi, sostenendo alternative spiegazioni temporali o la possibile disponibilità di chiavi da terzi. Capalbo ha riproposto analoghe censure sull'aggravante e ha contestato il giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e aggravante, chiedendo prevalenza delle attenuanti sulla base della propria incensuratezza e collaborazione.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza d'appello fosse congrua e che la Corte territoriale avesse fornito adeguata risposta: la disponibilità dei beni rubati nel magazzino di Albertani e la concordanza fra i giudici di merito giustificavano la sua responsabilità anche per gli altri capi; le ipotesi alternative proposte difensive erano meramente congetturali e non supportate da elementi. Quanto all'aggravante di effrazione, la Corte ha ritenuto fondate le valutazioni del giudice d'appello basate sulle dichiarazioni delle persone offese e sugli accertamenti di polizia. Il giudizio di bilanciamento tra aggravante e attenuanti è stato considerato discrezionale e adeguatamente motivato. Per l'inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di Euro 3.000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Riguarda il concorso di persone nel reato; la Corte ha confermato la responsabilità in concorso tra Albertani e Capalbo per il capo a).

  • art. 624-bis cod. pen.

    Furto in abitazione o contesto assimilato; la Corte ha ritenuto provata la responsabilità per più furti anche in presenza di confessioni parziali, quando altri elementi (ritrovamento dei beni, circostanza temporale e prossimità dei luoghi) supportano il nesso.

  • art. 625 n. 2 cod. pen.

    Aggravante per effrazione o abuso di fiducia; la Corte ha ritenuto integrata l'aggravante sulla base di accertamenti (grata/finestra forzata, danni, dichiarazioni delle persone offese) e ha escluso che mere congetture alternative possano neutralizzarla senza elementi probatori.

  • art. 648 cod. pen.

    Ricezione di cose provenienti da reato; la sentenza osserva che il trattamento edittale previsto per la ricettazione è più gravoso di quello previsto per il 624-bis, circostanza che influenza la valutazione della qualificazione giuridica e della pena nella scelta operata dal giudice.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente l'imposizione di somme alla Cassa delle ammende per ricorsi inammissibili; applicata per condannare ciascun ricorrente al versamento di Euro 3.000,00 in considerazione delle ragioni dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • La semplice disponibilità di beni di provenienza furtiva nel magazzino di un imputato può, se correlata ad altri elementi probatori (vicinanza dei luoghi, responsabilità già accertata per altri furti, rinvenimento degli oggetti), giustificare la sua responsabilità anche per ulteriori furti, salvo prova concreta di una diversa attribuzione.
  • Per contestare l'aggravante dell'effrazione occorre proporre elementi specifici che rendano credibile un'altra causa del danno (es. documentazione che dimostri apertura preesistente, testimoni, verifiche tecniche); mere congetture non sono sufficienti ad abbattere la valutazione dei giudici di merito.
  • La sentenza d'appello può richiamare e integrare la motivazione del primo grado quando vi è concordanza nelle valutazioni probatorie; ciò non configura carenza motivazionale se il giudice d'appello esplicita le ragioni per cui condivide le conclusioni di primo grado.
  • Il giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti è discrezionale: è sindacabile in Cassazione solo se privo di motivazione o manifestamente illogico; una motivazione che giustifica l'equivalenza per adeguare la pena concreta è normalmente sufficiente.
  • In sede di impugnazione è necessario confrontarsi criticamente e puntualmente con gli argomenti del provvedimento impugnato e fornire elementi nuovi o ragionamenti specifici; la riproposizione generica delle doglianze già svolte porta spesso all'inammissibilità del ricorso e a sanzioni economiche.

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