Cassazione Penale, Sentenza n. 34644/2025 del 23/10/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Bepari ha chiesto la rescissione della sentenza di condanna per non avere mai avuto conoscenza del procedimento. Denuncia di ineffettiva conoscenza per elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio mai contattato, identificazione senza accertamento della conoscenza dell'italiano e mancato utilizzo di interprete; prospettata applicazione erronea di norme sulla restituzione dei termini e sul rimedio della rescissione (art. 629-bis e art. 420-bis c.p.p.).
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha censurato la Corte d'appello per non aver accertato in modo concreto l'effettiva conoscenza del procedimento da parte di Bepari e per aver imputato la mancata instaurazione di rapporti col difensore alla sola colpa dell'imputato senza elementi idonei. La decisione impugnata è stata annullata con rinvio per un nuovo esame, con l'indicazione di valutare concretamente se sussistesse conoscenza effettiva della vocatio in iudicium e se fossero emersi elementi di volontaria sottrazione alla conoscenza del processo.
Norme richiamate
art. 629-bis cod. proc. pen.
Rimedio di rescissione esperibile quando l'imputato non ha potuto proporre impugnazione per mancata conoscenza; la Corte ha chiarito che la verifica deve concentrarsi sull'effettiva conoscenza della vocatio in iudicium.
art. 420-bis cod. proc. pen.
La dichiarazione di assenza richiede la certezza che l'imputato abbia effettiva conoscenza del processo; il giudice deve verificare la realtà del rapporto con il difensore domiciliatario e non può limitarsi alla forma della notifica.
art. 175, comma 2 cod. proc. pen.
Rimedio della restituzione del termine quando l'imputato fornisce prova di non avere avuto effettiva conoscenza del processo; va correttamente individuato quale rimedio alternativo a seconda del caso e della disciplina applicabile al momento.
art. 162, comma 4-bis cod. proc. pen.
l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non ha effetto se l'autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario
La disposizione sottolinea che l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio richiede l'assenso del difensore per essere efficace; rafforza il principio che la mera elezione formale può essere inidonea a garantire la conoscenza effettiva degli atti.
art. 420-bis, comma 5 cod. proc. pen.
deve disporre la notifica "personalmente ad opera della polizia giudiziaria"
Quando il giudice non è certo della conoscenza dell'imputato, è obbligato a disporre la notifica personale da parte della polizia giudiziaria, a dimostrazione del principio dell'effettività della notificazione.
d.lgs. n. 150/2022, art. 89
Prevede l'applicazione temporale della riforma (nuova disciplina dell'art. 175) solo alle impugnazioni proposte dopo l'entrata in vigore; utile per determinare quale disciplina processuale applicare al caso concreto.
Giurisprudenza rilevante (Sez. U. n. 23948/2019; Sez. 6 n. 21997/2020; Sez. 1 n. 47373/2024; Sez. 6 n. 34523/2023; Sez. 5 n. 23670/2025)
La giurisprudenza consolidata afferma la prevalenza della valutazione della conoscenza effettiva del processo sulla mera regolarità formale della notifica o sull'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio; richiede accertamenti concreti circa l'esistenza di un rapporto professionale e di condotte positive di sottrazione alla conoscenza.
Massime di principio
- La mera elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non è di per sé sufficiente a ritenere che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento: il giudice deve verificare l'esistenza di un rapporto professionale reale e l'assenso del difensore.
- Per procedere in assenza dell'imputato è necessario accertare in modo concreto e positivo la conoscenza della 'vocatio in iudicium'; la negligenza o la mancata cura di mantenere i contatti non costituiscono automaticamente prova di volontaria sottrazione.
- Quando l'imputato è alloglotta o in condizione di precarietà, il giudice deve verificare se la fase di identificazione e le notifiche siano state svolte con l'ausilio di un interprete e se l'imputato potesse comprendere gli atti.
- Se emerga il dubbio sulla conoscenza effettiva, il giudice deve valutare l'adozione di misure idonee (per es. notifica personale da parte della polizia giudiziaria) prima di dichiarare l'assenza e procedere al giudizio.
- In sede di rescissione del giudicato l'onere di accertamento rimane del giudice che deve compiere verifiche sia formali sia sostanziali sui fatti; l'assenza di elementi concreti che dimostrino la volontà di sottrarsi alla conoscenza comporta l'accoglimento della richiesta di rescissione o il rinvio per ulteriore accertamento.
- Occorre applicare la disciplina processuale vigente al momento rilevante per il rimedio (valutare la portata temporale delle riforme, come quella introdotta dal d.lgs. n.150/2022).
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