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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43653/2023 del 27/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione tra condanne irrevocabili: a) sentenza della Corte d'appello di Milano del 22/01/2020 per reati di cui all'art. 73 DPR 309/90 commessi nel 2011; b) sentenza della Corte d'appello di Lecce del 31/01/2022 di riconoscimento della sentenza della Corte d'appello di Aix En Provence del 24/06/2014 per violazioni alla legge sugli stupefacenti commesse nel febbraio-marzo 2012. La Corte d'appello di Milano aveva rigettato l'istanza ritenendo non riconoscibile la continuazione tra reati giudicati in Italia e reati oggetto di sentenze straniere, anche se riconosciute. Il ricorrente ha dedotto che il d.lgs. 12/05/2016, n.73 (recante il recepimento della decisione quadro 2008/675/GAI) avrebbe mutato il quadro normativo consentendo di valutare le condanne straniere anche nella fase esecutiva e, quindi, di applicare gli effetti della condanna estera - ivi compresa la qualificazione come reato continuato - ai fini dell'esecuzione della pena in Italia.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la giurisprudenza consolidata secondo cui l'istituto della continuazione non è applicabile tra reati giudicati con sentenza straniera (anche se riconosciuta in Italia) e reati giudicati da giudice italiano. Il Collegio ha ritenuto che il d.lgs. n.73/2016 (art.3) non ha modificato tale principio: le condanne straniere possono essere valutate ai fini della determinazione della pena, della recidiva o di altri effetti penali elencati dalla norma, ma non possono essere usate per integrare istituti di diritto sostanziale interno quali il reato continuato, che richiedono l'omogeneità di categorie sostanziali (reati e pene) proprie del diritto interno. La sentenza richiama inoltre la Corte Costituzionale (ord. n.72/1997) e argomenta che applicare la continuazione tra giudicati di ordinamenti diversi determinerebbe un'ingerenza nel giudicato estero e un elisione dei canali convenzionali/internazionali previsti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato, ex lege, al pagamento delle spese processuali (il provvedimento impugnato è stato confermato).

Norme richiamate

  • Decreto legislativo 12 maggio 2016, n.73

    le condanne pronunciate per fatti diversi da quelli per i quali procede l'autorità giudiziaria italiana, oggetto di informazioni nell'ambito delle procedure di assistenza giudiziaria o di scambi di dati estratti dai casellari giudiziali, sono valutate, anche in assenza di riconoscimento e purché non contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato, per ogni determinazione sulla pena; le condanne di cui al comma precedente hanno rilevanza anche ai fini delle decisioni da adottare nella fase dell'esecuzione della pena

    La Corte ha interpretato l'art.3 come consentente la valutazione delle condanne straniere ai fini di determinazioni della pena, della recidiva o di altri effetti elencati, e per la fase esecutiva; tuttavia ha escluso che tale valutazione possa estendersi all'applicazione di istituti di diritto sostanziale nazionale come il reato continuato, che richiedono omologazione tra fattispecie e pene dei diversi ordinamenti.

  • Decisione quadro 2008/675/GAI

    Richiamata dal ricorrente quale fonte europea recepita dal d.lgs. n.73/2016; la Corte ha ritenuto che gli effetti indicati dalla decisione quadro non impongono l'applicazione dell'istituto della continuazione previsto dal diritto interno italiano.

  • Art. 12 cod. pen.

    Richiamato come norma che elenca gli effetti del riconoscimento delle sentenze straniere: la giurisprudenza precedente ha ritenuto che la continuazione non rientri tra gli effetti tassativamente indicati e pertanto non sia applicabile.

  • Art. 81 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente come base normativa per l'istituto del reato continuato; la Corte ha però precisato che la disciplina del reato continuato è radicata nel diritto sostanziale interno e non può essere applicata per integrare giudicati esteri.

  • Art. 671 cod. proc. pen.

    Richiamato come norma procedurale collegata all'applicazione della continuazione in sede esecutiva; la Corte ha ritenuto comunque inapplicabile l'istituto quando uno dei giudicati è straniero riconosciuto.

  • Ordinanza Corte Costituzionale n.72 del 1997

    l'applicazione della continuazione tra la condanna subita in Italia e le condanne all'estero determinerebbe una automatica invasione del giudicato estero al di fuori di qualsiasi meccanismo convenzionale, così restando totalmente eluso, fra l'altro, il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale; la possibilità di applicare la disciplina del reato continuato in fase esecutiva trae origine dalla esigenza di evitare che giudizi separati dovuti a meri accidenti processuali impediscano di riconoscere un trattamento sanzionatorio volto di regola a mitigare il cumulo delle pene; evenienza, peraltro, che nel caso di condanne all'estero 'non può sussistere, proprio perché i giudicati da unificare promanano da ordinamenti diversi'

    La Corte ha richiamato l'orientamento costituzionale per sottolineare due motivi principali: (1) l'applicazione della continuazione con sentenze estere invaderebbe il giudicato straniero e violerebbe canoni di diritto internazionale e convenzionale; (2) la ratio della continuazione (mitigazione del cumulo derivante da giudizi separati in ambito nazionale) non si realizza tra giudicati di ordinamenti differenti.

Massime di principio

  • L'istituto della continuazione previsto dal diritto penale e processuale italiano non è applicabile tra una condanna pronunciata da autorità straniera (anche se riconosciuta in Italia) e una condanna pronunciata in Italia.
  • Il d.lgs. 12/05/2016, n.73 (recepimento decisione quadro 2008/675/GAI) consente di valutare le condanne straniere ai fini della determinazione della pena, della recidiva e di altri effetti elencati, e nella fase esecutiva, ma non autorizza l'applicazione di istituti sostanziali interni (come la continuazione) che richiedono omogeneità tra fattispecie e pene dei diversi ordinamenti.
  • Per ottenere effetti mitigatori o unitarî in caso di più condanne che coinvolgono ordinamenti diversi è necessario utilizzare gli strumenti espressamente previsti dalle norme di cooperazione internazionale e dalle disposizioni nazionali (es. valutazione ai fini della pena, della recidiva, dichiarazioni di abitualità), non l'istituto della continuazione.
  • L'applicazione di istituti di diritto sostanziale italiani che incidono sul giudicato estero rischia di configurare un'ingerenza nel giudicato straniero e di eludere le regole convenzionali e di diritto internazionale; i tentativi di estendere tali istituti richiedono interventi normativi espliciti o convenzionali multilaterali.
  • In casi concreti la difesa può comunque chiedere che la condanna estera sia valutata in sede esecutiva ai fini della determinazione della pena, della recidiva e di altri effetti ammessi dall'art.3 del d.lgs. n.73/2016, ma deve essere consapevole che ciò non equivale al riconoscimento automatico della continuazione.

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