Sentenza n. 580/2026 - Palermo, Sezione 3
per la declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento formatosi in relazione all'istanza - inoltrata al Comune di Palermo in data 22 aprile 2025 e trasmessa alla Commissione UVM dell’ASP di Palermo in data 30 maggio 2025 - con la quale l'odierna ricorrente ha chiesto di predisporre un progetto individualizzato ex art. 14 legge 328/00 nell’interesse del disabile -OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza volta alla predisposizione di un progetto individualizzato ex art. 14 l. 328/2000
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni socio-sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minorenne riconosciuto disabile grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, l. 104/1992, ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Palermo e dall’ASP di Palermo sull’istanza del 22 aprile 2025, trasmessa alla Commissione UVM il 30 maggio 2025, finalizzata alla predisposizione di un progetto individualizzato ai sensi dell’art. 14 l. 328/2000. Nelle more della decisione, l’ASP ha convocato il minore, con nota del 9 gennaio 2026, per l’elaborazione del piano personalizzato. Alla camera di consiglio la difesa della ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’ASP, nelle more del giudizio, ha avviato l’attività necessaria all’elaborazione del piano personalizzato e la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione. Nonostante l’improcedibilità, il Collegio ha applicato il principio della soccombenza virtuale e ha posto le spese a carico sia del Comune di Palermo sia dell’ASP di Palermo, liquidandole in euro 750,00 oltre accessori per ciascuna amministrazione. La condanna del Comune è stata motivata anche dalla mancata dimostrazione della tempestiva esecuzione degli incombenti procedimentali di propria competenza. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza ai vertici dell’ASP, al Dipartimento regionale competente e alla Procura regionale della Corte dei conti, rilevando il carattere ripetuto e anomalo della condotta dell’ASP in procedimenti analoghi.
Norme richiamate
art. 14 l. 328/2000
La disposizione costituisce il fondamento dell’obbligo amministrativo di predisporre un progetto individualizzato in favore della persona con disabilità.
art. 3, comma 3, l. 104/1992
È richiamata per qualificare la condizione del minore come disabilità grave.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
È richiamato tra i fondamenti processuali della decisione di improcedibilità.
art. 85, comma 9, c.p.a.
È richiamato dal TAR nell’ambito della disciplina processuale applicata alla decisione camerale.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità della ricorrente e del minore in caso di diffusione della sentenza.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato in relazione alla tutela dei dati personali relativi alla salute.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale base normativa per l’oscuramento dei dati identificativi.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
È richiamato in relazione alla protezione dei dati riguardanti la salute.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio-inadempimento, l’amministrazione adotta gli atti necessari a dare avvio o seguito al procedimento richiesto e il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- In caso di improcedibilità sopravvenuta, il giudice può regolare le spese secondo il principio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso alla luce della condotta amministrativa e degli adempimenti eseguiti nelle more.
- La mancata dimostrazione della tempestiva esecuzione degli adempimenti procedimentali di competenza può giustificare la condanna dell’amministrazione alle spese anche quando il giudizio sul silenzio si conclude per sopravvenuta carenza di interesse.
- La reiterazione di condotte amministrative consistenti nel definire la pratica soltanto dopo la proposizione del ricorso avverso il silenzio può essere segnalata agli organi di vertice dell’amministrazione e agli organi di controllo competenti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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