Sentenza n. 768/2026 - Palermo, Sezione 3
per l’annullamento dell’ordinanza -OMISSIS-2024 del responsabile del settore edilizia privata del Comune di Cefalù
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di manufatti abusivi realizzati senza titolo su immobili sottoposti a sequestro penale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società proprietaria ha impugnato l’ordinanza di demolizione deducendo essenzialmente il difetto assoluto di attribuzione del Comune. Secondo la ricorrente, l’amministrazione comunale non avrebbe potuto adottare un ordine di demolizione avente a oggetto opere sottoposte a sequestro nell’ambito di un procedimento penale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Richiamando l’orientamento del CGARS, ha ritenuto che l’ordinanza di demolizione relativa a un immobile sottoposto a sequestro penale sia un provvedimento perfetto e giuridicamente valido, poiché ha un oggetto determinato e possibile. Il sequestro penale non incide sulla validità né sulla competenza del Comune, ma costituisce un vincolo esterno che sospende l’esecutività dell’ordinanza per tutta la durata del sequestro. Alla cessazione del sequestro, l’esecutività dell’ordinanza si riespande automaticamente, senza necessità di rinnovare l’esercizio del potere repressivo. Tuttavia, il Comune deve notificare nuovamente l’ordinanza all’interessato e concedere un nuovo termine per la demolizione spontanea, così da salvaguardare il diritto di ottemperare volontariamente all’ordine. Le spese di lite sono state compensate in ragione del carattere controverso della questione e dell’esistenza di un precedente orientamento giurisprudenziale difforme.
Massime di principio
- La sottoposizione di un immobile a sequestro penale non impedisce al Comune di adottare un’ordinanza di demolizione per opere edilizie abusive: il provvedimento resta valido, perfetto e riferito a un oggetto possibile e determinato.
- Il sequestro penale costituisce un vincolo esterno che incide sull’esecutività, ma non sulla validità o sulla competenza dell’ordinanza comunale di demolizione; durante il sequestro l’ordine non può essere eseguito.
- Alla cessazione dell’efficacia del sequestro penale, l’esecutività dell’ordinanza di demolizione precedentemente adottata si riespande automaticamente, senza necessità di un nuovo esercizio del potere repressivo edilizio.
- Dopo la cessazione del sequestro penale, il Comune deve notificare nuovamente l’ordinanza di demolizione all’interessato e concedergli un nuovo termine per l’ottemperanza spontanea, prima di procedere all’esecuzione coattiva.
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