Cassazione Penale, Sentenza n. 5562/2022 del 16/02/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello che aveva escluso l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 c.p. rispetto a un episodio di truffa, rideterminando la pena per il residuo episodio. Hanno dedotto: 1) che l'esclusione dell'aggravante avrebbe dovuto comportare la declaratoria di improcedibilità per tardività della querela (la querela era stata presentata il 26 maggio 2015 per un fatto contestato nel settembre 2012); 2) che, alternativamente, il reato doveva essere dichiarato estinto per prescrizione calcolata dal settembre 2012, secondo il principio del favor rei.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano. Il Collegio ha ritenuto che la Corte territoriale abbia errato nel fondare il proprio convincimento su un precedente relativo al mutamento del regime di procedibilita' introdotto dal d.lgs. n. 36/2018: nel caso concreto non si trattava di un reato divenuto procedibile a querela per effetto di modifica normativa, bensì dell'esclusione, ab origine, dell'aggravante che aveva lasciato in piedi una truffa semplice procedibile a querela. Pertanto occorreva accertare, con indagini di fatto non eseguibili in Cassazione, se fosse sussistente una valida e tempestiva querela (anche valutando se la costituzione di parte civile integrasse nei termini la querela). Sul secondo motivo la Corte ha disposto che esso sia assorbito, precisando comunque che l'eventuale accertamento dell'assenza di querela comporterebbe un esito più favorevole per gli imputati rispetto all'estinzione per prescrizione.
Norme richiamate
codice penale, art. 61 n. 7
L'aggravante prevista dall'art. 61 n. 7 è stata esclusa in sede di appello; la sua esclusione fa venir meno l'imputazione aggravata e lascia la fattispecie come truffa semplice, procedibile a querela, con la conseguenza che bisogna verificare l'esistenza di una querela valida e tempestiva.
d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 (art. 12)
Ricordato dalla Corte a fini comparativi: il decreto ha introdotto un regime transitorio per reati il cui regime di procedibilita' è mutato. La Corte ha tuttavia chiarito che quel precedente non è applicabile al caso in cui l'aggravante venga esclusa ab origine, perché qui non c'è un mutamento normativo della procedibilità ma una diversa qualificazione del fatto.
codice penale, art. 124, comma primo
Stabilisce il termine entro cui deve essere proposta la querela per i reati procedibili a querela; la Corte ha richiamato che, anche se la costituzione di parte civile può esprimere la volontà di punizione, tale volontà è efficace ai fini della procedibilità solo se interviene nei termini di cui all'art. 124 c.p.
codice di procedura penale, art. 516
Richiamato rispetto alla questione della contestazione suppletiva e all'estensione della costituzione di parte civile alle nuove imputazioni; la giurisprudenza ha ammesso che la costituzione in sede di contestazione suppletiva può integrare la querela a condizione che avvenga entro i termini previsti.
codice penale, art. 640 (truffa)
La truffa semplice residua, per come riconosciuta dalla Corte d'appello dopo l'esclusione dell'aggravante, è reato procedibile a querela della persona offesa; pertanto la sussistenza e la tempestività della querela sono condizioni di procedibilità.
Massime di principio
- Se in corso di giudizio viene esclusa un'aggravante che rendeva il reato procedibile d'ufficio, e residua una fattispecie procedibile a querela, occorre verificare l'esistenza di una querela valida e tempestiva: l'assenza di questa può determinare l'improcedibilità dell'azione penale.
- La costituzione di parte civile può, in certi casi, esprimere la volontà di querela, ma tale effetto è subordinato al rispetto del termine di cui all'art. 124 c.p.; la mera costituzione non sostituisce automaticamente una querela tardiva.
- Non è applicabile per analogia l'orientamento giurisprudenziale volto a gestire i casi di mutamento normativo della procedibilità (es. d.lgs. 36/2018) quando il problema sia invece l'esclusione ab origine di un'aggravante: i profili di procedibilità devono essere valutati sulla base della qualificazione effettiva del reato così come ricostruita in giudizio.
- L'annullamento con rinvio della Cassazione si impone quando sono necessari accertamenti di fatto e di prova non eseguibili in sede di legittimità, specialmente per valutare la sussistenza dei presupposti di procedibilità.
- Se l'accertamento sulla querela dovesse risultare negativo, l'esito (improcedibilità) può essere più favorevole per l'imputato rispetto all'eventuale estinzione per prescrizione; pertanto il giudice di rinvio deve valutare anche questa alternativa.
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