Cassazione Civile, Ordinanza n. 16166/2024 del 11/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
La controversia nasce dal mancato inserimento al passivo di una procedura concorsuale del credito di regresso vantato da un ministero dopo che una banca aveva escusso la garanzia statale prestata a copertura di un finanziamento concesso alla società poi fallita. Il giudice delegato aveva escluso l'ammissione del credito; l'opposizione allo stato passivo del ministero era stata respinta dal tribunale, che aveva ritenuto prescritto il credito. Il tribunale ha applicato alla precedente amministrazione straordinaria, disciplinata dalla l. n. 95/1979 e rinviante alla liquidazione coatta amministrativa, il principio secondo cui nell'ambito della LCA l'effetto interruttivo permanente della prescrizione si produce solo con il deposito dell'elenco dei crediti ammessi, e non con la mera domanda del creditore. Poiché tale elenco non era mai stato depositato e l'ultima iniziativa del ministero risaliva a una nota del 14 aprile 1999, il credito risultava prescritto alla data della domanda di insinuazione del 4 giugno 2021. Nel ricorso per cassazione il ministero ha dedotto violazione degli artt. 93, 94, 207 e ss. l. fall., 1 d.l. 26/1979 conv. in l. 95/1979, 2943 e 2945 c.c., sostenendo che, per i creditori che presentano istanza di ammissione al passivo nell'amministrazione straordinaria, l'interruzione permanente della prescrizione si produce sin dalla domanda, e che la successiva conversione della procedura in fallimento non esclude tale effetto. La procedura ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso principale, affermando che il decreto impugnato si fondava su un'unica ratio decidendi, ossia la prescrizione del credito. Nel merito ha però rigettato il ricorso del ministero, chiarendo che la disciplina originaria dell'amministrazione straordinaria ex l. n. 95/1979 rinvia alla liquidazione coatta amministrativa e che, quindi, si applica il principio secondo cui l'effetto interruttivo permanente della prescrizione decorre dall'ammissione al passivo secondo le regole proprie della procedura amministrativa, non dalla sola domanda del creditore. Poiché i commissari straordinari non avevano mai depositato l'elenco dei crediti ammessi o respinti e la nota ministeriale del 1999 era rimasta senza seguito, non si era prodotto alcun effetto interruttivo permanente. La Corte ha inoltre escluso che la successiva conversione dell'amministrazione straordinaria in fallimento potesse retroagire a fondare un effetto interruttivo assimilabile a quello dell'istanza di insinuazione nel fallimento. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. Le spese sono state integralmente compensate per la novità/recente fissazione dei principi di riferimento da parte delle Sezioni Unite. È stato altresì dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo a carico del ricorrente principale.
Norme richiamate
art. 93 l. fall.
Richiamato dal ricorrente tra le norme sulla domanda di ammissione al passivo, ma non ritenuto decisivo per assimilare la richiesta nell'amministrazione straordinaria alla domanda giudiziale fallimentare.
art. 94 l. fall.
La Corte esclude che gli effetti propri della domanda di ammissione al passivo del fallimento si applichino automaticamente alla richiesta di riconoscimento del credito nell'amministrazione straordinaria ex l. n. 95/1979.
art. 207 l. fall.
Richiamato quale parte della disciplina della liquidazione coatta amministrativa cui rinvia la normativa dell'amministrazione straordinaria originaria.
art. 208 l. fall.
La richiesta di riconoscimento del credito presentata al commissario non è equiparata a domanda giudiziale e non produce, di per sé, l'effetto interruttivo permanente proprio del fallimento.
art. 209 l. fall.
Il deposito dell'elenco dei crediti ammessi o respinti è individuato come momento rilevante per l'effetto interruttivo permanente nella procedura amministrativa richiamata.
artt. 93, 94, 207 e ss. l. fall.
Le norme sono evocate per sostenere l'equiparazione tra istanza nell'amministrazione straordinaria e domanda di insinuazione fallimentare, ma la Corte ne esclude l'applicazione nel senso prospettato dal ricorrente.
art. 1 d.l. 26/1979 conv. in l. 95/1979
Prevede che l'amministrazione straordinaria sia disciplinata, per quanto non diversamente disposto, dalle norme della liquidazione coatta amministrativa richiamate dalla legge fallimentare.
art. 2943 c.c.
È evocato per sostenere la tesi dell'interruzione della prescrizione per effetto della domanda; la Corte ne limita l'operatività nel contesto dell'amministrazione straordinaria originaria.
art. 2945 c.c.
Richiamato per l'effetto permanente dell'interruzione; la Corte afferma che tale effetto non deriva dalla mera domanda di ammissione nella procedura amministrativa in questione.
art. 92, comma 2, c.p.c.
Base normativa della compensazione integrale delle spese per gravi ed eccezionali ragioni.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato da parte del ricorrente principale.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per il deposito della memoria nel procedimento camerale.
Massime di principio
- Nell'amministrazione straordinaria disciplinata originariamente dalla l. n. 95/1979, la formazione dello stato passivo mantiene natura amministrativa; la sola domanda di ammissione del credito non è equiparabile alla domanda giudiziale del fallimento e non produce automaticamente l'effetto interruttivo permanente della prescrizione.
- L'effetto interruttivo permanente della prescrizione nelle procedure concorsuali di natura amministrativa richiamate dalla legge fallimentare si collega ai momenti tipizzati dalla disciplina speciale, in particolare al deposito dell'elenco dei crediti ammessi o respinti, non alla sola iniziativa del creditore rimasta priva di seguito.
- La successiva conversione dell'amministrazione straordinaria in fallimento non consente, di regola, di attribuire retroattivamente alla precedente istanza amministrativa gli effetti propri dell'insinuazione al passivo fallimentare.
- Ai fini dell'inammissibilità per difetto di censura di una ratio decidendi, il ricorso è ammissibile se la decisione impugnata si fonda in realtà su una sola ratio effettiva, mentre le ulteriori affermazioni del giudice costituiscono considerazioni superflue o incidentali.
- La natura amministrativa della procedura non esclude che il creditore debba attivarsi con ulteriori atti interruttivi o con una domanda giudiziale autonoma per evitare la prescrizione, ove la procedura non abbia compiuto gli atti necessari a radicare l'effetto interruttivo permanente.
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