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Ordinanza

Ordinanza n. 35/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della determinazione di aggiudicazione definitiva del Servizio Ragioneria-Tributi n. generale 40 n. settoriale 9, del 26.01.2026, del Comune di Larino recante aggiudicazione definitiva della gara per l’affitto di terreni agricoli comunali di anni sei per l'annata agraria dal 2025/2026 al 2030/2031 e contestuale esclusione della ricorrente; della comunicazione inoltrata via PEC del 28.01.2026 con cui la ricorrente veniva informata della propria esclusione dalla gara per presunte morosità pregresse; di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;

Giustizia amministrativa202600078

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise - Campobasso, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione definitiva della gara per l'affitto di terreni agricoli comunali, con contestuale esclusione della ricorrente per presunte morosità pregresse, e relativa comunicazione PEC

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione definitiva della gara e la propria esclusione, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. L'esclusione era motivata dall'amministrazione con presunte morosità pregresse. Il testo non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso, ma dà atto che le censure sono state oggetto di puntuali e approfondite controdeduzioni da parte del Comune. Nel giudizio è intervenuto anche l'aggiudicatario, quale controinteressato, non costituito.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. Rilevato che, dopo l'aggiudicazione, il Comune e l'aggiudicatario hanno sottoscritto il contratto di affitto dei terreni in data 18 febbraio 2026, il Collegio ha ritenuto in nuce insussistente il periculum in mora. Ha inoltre considerato le puntuali e approfondite controdeduzioni comunali alle censure proposte. La domanda cautelare è stata pertanto ritenuta non meritevole di accoglimento. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata valutata alla luce dei presupposti propri della tutela cautelare; il TAR ha escluso in particolare la sussistenza del periculum in mora, anche considerando l'avvenuta stipulazione del contratto.

Massime di principio

  • Nella valutazione di una domanda cautelare contro l'aggiudicazione di una gara, l'avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario può condurre all'esclusione, già in nuce, del periculum in mora, impedendo l'accoglimento della sospensiva.
  • La presenza di puntuali e approfondite controdeduzioni dell'amministrazione alle censure dedotte concorre, unitamente all'insussistenza del periculum in mora, a escludere la meritevolezza dell'istanza cautelare.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRito appalti e sorte del contrattoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareConcorrenza ed evidenza pubblica

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