Cassazione Penale, Sentenza n. 35408/2025 del 29/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte di Appello di Catanzaro del 17/12/2024 che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado ma confermato la responsabilità dell'imputato per i reati di concorso in usura (capo 1), estorsione consumata e aggravata (capo 2) e lesioni volontarie aggravate (capo 3). Il ricorso deduce principalmente: 1) carenza e vizi di motivazione per eccessiva dipendenza dalle dichiarazioni della persona offesa (presunta "circolarità" probatoria) e dall'attendibilità della moglie; 2) errata qualificazione del reato di usura in presenza di una pattuizione degli interessi avvenuta in corso di rapporto e non al momento dell'erogazione; 3) mancata valutazione del contesto (presunta assenza di pericolosità e presenza delle forze di polizia) che avrebbe dovuto portare a derubricazione in reato meno grave o al riconoscimento della minima partecipazione; 4) insufficiente prova del concorso del Lombardo nel reato di lesioni (assenza materiale del ricorrente al momento dell'aggressione e mancanza di contributo morale/agevolativo). Inoltre si deduce la violazione di norme di diritto processuale richiamate nella motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto congrua e non manifestamente illogica la motivazione congiunta di primo grado e appello, valorizzando non solo le dichiarazioni della persona offesa ma anche altre prove (dichiarazioni di terzi, conversazioni intercettate) e respingendo il tentativo di ribaltare la valutazione di fatto in sede di legittimità. Sul piano di diritto la Corte ha affermato che il reato di usura può configurarsi anche quando la pattuizione di interessi usurari intervenga in corso di rapporto (reato istantaneo al momento della pattuizione, con effetti anche successivi), ha ritenuto corretta la qualificazione del fatto come estorsione (anche quando il pagamento avviene sotto controllo della polizia la consumazione può sussistere) e ha confermato il concorso morale del Lombardo nelle lesioni per il ruolo di coordinamento anche se non materialmente presente. Per ragioni di inammissibilità e manifesta infondatezza dei motivi, il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del procedimento e alle somme previste dall'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Usato come parametro per i vizi di motivazione dedotti; la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità (controllo solo su mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione).
art. 644 cod. pen.
Norma sul reato di usura: la Corte conferma che l'usura può concretizzarsi con una pattuizione usuraria intervenuta in corso di rapporto e che il reato si consuma al momento della pattuizione (reato istantaneo ad effetti permanenti se i vantaggi vengono corrisposti successivamente).
art. 629 cod. pen.
Norma sull'estorsione: la Corte conferma la configurabilità dell'estorsione qualora le minacce/violenze siano utilizzate per ottenere il pagamento di interessi usurari, escludendo la derubricazione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni quando la pretesa è "contra ius".
art. 110 cod. pen.
Principio di concorso di persone nel reato: la Corte ritiene provato il concorso morale/di coordinamento anche in assenza di presenza materiale del ricorrente al momento delle lesioni, quando risulti che abbia diretto o coordinato l'azione.
art. 582 cod. pen.
Norma sulle lesioni: la Corte conferma la responsabilità per lesioni anche per chi concorre moralmente coordinando aggressori non materialmente presenti.
art. 393 cod. pen.
Riferita come possibile derubricazione (esercizio di un diritto), la Corte ha escluso tale interpretazione alla luce della natura usuraria della pretesa e del contesto violento.
art. 114, comma 1 cod. pen.
Riguarda la circostanza attenuante della minima partecipazione: la Corte ha rilevato che l'eccezione non era stata dedotta in appello e quindi non poteva essere valutata in Cassazione.
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamata in relazione alle censure sull'attendibilità dei testimoni: la Corte rammenta che l'eventuale inosservanza di norme sul giudizio di attendibilità non costituisce automaticamente motivo di cassazione se non sanzionata dalla norma con nullità o altro rimedio.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le sanzioni per il ricorso manifestamente infondato; la Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e delle somme previste da tale norma.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina liberamente la valutazione della prova di merito: può censurare la motivazione solo se manca, è manifestamente illogica o contraddittoria; non è sede per un nuovo giudizio di fatto.
- Le dichiarazioni della persona offesa possono essere decisive se corredate da elementi di riscontro (altre dichiarazioni, intercettazioni, elementi materiali) e se la motivazione del giudice dimostra congruità e assenza di contraddizioni.
- Il reato di usura può configurarsi anche se la pattuizione degli interessi usurari avviene in corso di rapporto e non necessariamente al momento dell'erogazione del prestito; la consumazione è collegata alla pattuizione.
- La pretesa di pagamento di interessi usurari ottenuta con minacce o violenze configura estorsione; il pagamento sotto il controllo della polizia non esclude la consumazione dell'estorsione.
- Il concorso nel reato può sussistere anche per atti di coordinamento o direzione commessi a distanza (es. via telefono) senza presenza materiale al fatto, purché emerga un contributo causale o volontario al fatto criminoso.
- Questioni di diritto o deduzioni che non sono state formulate in sede di gravame (appello) possono risultare inammissibili in Cassazione; per preservare censure è necessario sollevarle tempestivamente nel gravame.
- La richiesta di applicazione di circostanze attenuanti (es. minima partecipazione) deve essere proposta e documentata in sede di appello per poter essere valutata in Cassazione.
- La Corte valuta la congruenza dell'insieme probatorio e può ritenere sufficiente una pluralità di elementi anche se il nucleo accusatorio si fonda in misura significativa sulle dichiarazioni della persona offesa, purché non vi sia manifesta contraddizione.
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