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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2473

Regolamento (UE) 2025/2473 della Commissione, del 5 dicembre 2025, che modifica l’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di Betabaculovirus phoperculellae, ferro elementare e olio di colza in o su determinati prodotti

Normativa europea32025R2473

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica l’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 in materia di residui di antiparassitari. Inserisce Betabaculovirus phoperculellae e ferro elementare tra le sostanze per le quali non è necessario fissare LMR specifici, e conferma l’olio di colza nell’elenco, eliminando la nota che ne indicava l’iscrizione temporanea. La base giustificativa è l’assenza di rischi per i consumatori o la valutazione favorevole dell’EFSA. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 per iscrivere Betabaculovirus phoperculellae e ferro elementare e per confermare l’olio di colza tra le sostanze senza LMR specifici.

Ambito di applicazione

Si applica ai livelli massimi di residui (LMR) di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale disciplinati dal regolamento (CE) n. 396/2005. La modifica riguarda l’allegato IV di tale regolamento, con effetti per gli operatori del settore fitosanitario e per la commercializzazione dei prodotti interessati nell’Unione europea. Non introduce nuove regole generali per tutti i residui, ma interviene specificamente sulla classificazione di tre sostanze attive: Betabaculovirus phoperculellae, ferro elementare e olio di colza.

Modifica dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 per Betabaculovirus phoperculellae, ferro elementare e olio di colza

Il regolamento interviene sul regime dei livelli massimi di residui di antiparassitari disciplinato dal regolamento (CE) n. 396/2005. La Commissione, richiamando le valutazioni dell’EFSA e le approvazioni come sostanze attive a basso rischio ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, aggiorna l’allegato IV per adeguarlo al profilo di rischio delle sostanze interessate.

Contesto normativo e presupposti

Il provvedimento parte dalla constatazione che per Betabaculovirus phoperculellae e ferro elementare non erano stati fissati LMR specifici, sicché trovava applicazione il valore di base di 0,01 mg/kg previsto dall’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. Per l’olio di colza, invece, la sostanza era già stata temporaneamente iscritta nell’allegato IV perché non erano stati richiesti LMR.

Le premesse richiamano le conclusioni scientifiche dell’EFSA: per Betabaculovirus phoperculellae l’esposizione non comporta rischi per la salute dei consumatori; per il ferro elementare l’esposizione naturale delle piante attraverso il suolo è probabilmente superiore a quella connessa all’uso fitosanitario; per l’olio di colza la sostanza non dovrebbe presentare proprietà pericolose e l’esposizione dovuta agli usi come prodotto fitosanitario è improbabile che superi quella alimentare.

Ambito della modifica

La modifica riguarda esclusivamente l’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005, cioè l’elenco delle sostanze per le quali non occorre fissare LMR specifici secondo la disciplina richiamata. Il regolamento non ridefinisce in generale i limiti di residui, ma aggiorna la classificazione di tre sostanze attive:

  • Betabaculovirus phoperculellae;
  • ferro elementare;
  • olio di colza.

Contenuto della modifica all’allegato IV

L’allegato del regolamento dispone due interventi puntuali:

  • viene soppresso il richiamo della nota 1 dopo la voce "Oli vegetali: olio di colza", eliminando l’indicazione della sua iscrizione temporanea;
  • vengono aggiunte le voci "Betabaculovirus phoperculellae" e "Ferro elementare".

In sostanza, l’olio di colza permane nell’allegato IV senza più la qualificazione di temporaneità, mentre le altre due sostanze vi entrano espressamente.

Effetti pratici per operatori e imprese

Per gli operatori del settore agricolo e fitosanitario, l’iscrizione nell’allegato IV comporta che per le sostanze interessate non debbano essere applicati LMR specifici diversi da quelli eventualmente previsti dal quadro generale dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 396/2005. Ne deriva un allineamento del regime dei residui alla valutazione di sicurezza effettuata a livello unionale.

Entrata in vigore e efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di misure di recepimento.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005

L’articolo 1 dispone che l’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 sia modificato conformemente all’allegato del regolamento. La modifica incide sull’elenco delle sostanze per le quali non si applicano LMR specifici o per le quali è prevista una particolare disciplina nell’allegato IV.

Iscrizione di Betabaculovirus phoperculellae e ferro elementare

Sulla base delle approvazioni come sostanze attive a basso rischio ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 e delle valutazioni EFSA, Betabaculovirus phoperculellae e ferro elementare vengono aggiunti all’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005. La Commissione rileva che per entrambe le sostanze l’esposizione non comporta rischi per la salute dei consumatori o che l’esposizione naturale supera quella derivante dall’uso fitosanitario.

Mantenimento dell’olio di colza nell’allegato IV

L’olio di colza, già temporaneamente iscritto nell’allegato IV, resta in tale allegato. Contestualmente viene soppresso il richiamo alla nota a piè di pagina che ne indicava l’iscrizione temporanea, sulla base della valutazione EFSA secondo cui la sostanza non dovrebbe presentare proprietà pericolose e l’esposizione da uso fitosanitario non sarebbe superiore a quella alimentare.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareresidui di antiparassitariprodotti fitosanitariagricoltura

Testo integrale

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