Ordinanza n. 1144/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Stralcio) n. 985/2023, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Richiesta di proroga del termine assegnato al Commissario ad acta per l'esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 4147/2025 e delle precedenti statuizioni giudiziali
Esito
La controversia
Nel giudizio di esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 4147/2025, che aveva ordinato al Ministero dell'Economia e delle Finanze di dare attuazione alla sentenza e aveva nominato, in caso di perdurante inadempimento, il Prefetto di Roma quale Commissario ad acta, il funzionario designato quale commissario ha chiesto una proroga del termine per la definizione dell'incarico, rappresentando la complessità del procedimento. Il testo non indica ulteriori motivi di appello o contestazioni sostanziali tra le parti.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la richiesta di proroga del Commissario ad acta, fissando al 6 marzo 2026 il termine per l'adozione dei provvedimenti di competenza del Ministero. Ha precisato che il Commissario dovrà dare completa e puntuale esecuzione alle statuizioni della sentenza n. 4147/2025, tenendo conto di tutti i documenti presentati dalle parti. È stata fissata la camera di consiglio del 16 luglio 2026 per verificare il buon esito degli adempimenti sostitutivi. Ogni ulteriore decisione è stata riservata in caso di nuovi ritardi nell'esecuzione del giudicato; le spese sono state rinviate alla decisione definitiva.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può prorogare il termine assegnato al Commissario ad acta quando la complessità del procedimento lo giustifica, mantenendo ferma la necessità di una completa e puntuale esecuzione delle statuizioni contenute nel giudicato.
- Il Commissario ad acta, nell'esercizio dei poteri sostitutivi, deve esaminare e considerare tutti i documenti tempestivamente presentati dalle parti rilevanti per l'esecuzione del giudicato.
- La verifica giudiziale dell'esecuzione degli adempimenti sostitutivi può essere rinviata a una successiva camera di consiglio, con riserva di ulteriori provvedimenti in caso di persistenti ritardi.
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