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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29191/2024 del 18/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per più episodi di cessione di stupefacenti (artt. 81 c.p. e 73, comma 5, d.P.R. 309/1990). La difesa deduce manifesta illogicità e violazione degli artt. 62 e 350 c.p.p., sostenendo che l'identificazione dell'imputato si fonderebbe su atti di indagine atipici e non pienamente riscontrati nel dibattimento: in particolare, la presunta disponibilità di tre telefoni (con elenchi di acquirenti) attribuiti al ricorrente sulla base di gesti compiuti al momento dell'arresto e di un riconoscimento fotografico che, secondo la difesa, sarebbe stato smentito dalle escussioni dibattimentali. Si contesta altresì che la Corte di merito non avrebbe dato adeguato rilievo alle alternative difensive (es. che i telefoni fossero di terzi frequentatori dell'appartamento).

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la difesa non abbia criticato in maniera adeguata e specifica le argomentazioni della Corte d'appello, in particolare la valutazione della pressoché integrale riferibilità dell'alloggio al ricorrente, elemento ritenuto logico e assorbente ai fini dell'attribuzione dei telefoni. La Corte ha inoltre evidenziato che altri elementi probatori (ricognizione fotografica, dichiarazioni del teste Pepe e di altri acquirenti) erano stati valutati in modo non manifestamente illogico: le esitazioni testimoniali sono state circoscritte e giustificate con il tempo trascorso tra indagine e dibattimento. Quanto ai 'gesti' annotati nel verbale di arresto, la Corte li considera non decisivi nell'economia complessiva, ma la pluralità degli elementi ha comunque sostenuto il giudizio di responsabilità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Norma richiamata per il cumulo di pene dato che l'imputato è ritenuto responsabile di più fatti; usata in prospetto sanzionatorio

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    Norma sostanziale che incrimina la cessione di sostanze stupefacenti; il fatto contestato è stato qualificato ai sensi di questa disposizione

  • art. 62 cod. proc. pen.

    Norma processuale citata dalla difesa in relazione alla valutazione di atti d'indagine e dichiarazioni; la Corte ha ritenuto che l'eventuale uso dei gesti al momento dell'arresto non fosse decisivo e che la valutazione complessiva non fosse viziata

  • art. 350 cod. proc. pen.

    Norma sulla valutazione delle prove e delle dichiarazioni; il ricorso invocava violazione, ma la Corte ha considerato le valutazioni dei giudici di merito non manifestamente illogiche

  • art. 500, comma 4, cod. proc. pen.

    Norma evocata dalla difesa in relazione all'utilizzo di atti di indagine non ripetuti; la Corte ha ritenuto infondato il rilievo difensivo, ritenendo valutata complessivamente la prova

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma richiamata nella pronuncia finale (misure consequenziali alla dichiarazione di inammissibilità), esecuzione delle pronunce di condanna alle spese

Massime di principio

  • La Corte valuta la prova nel suo insieme: singoli elementi indiziari (es. gesti al momento dell'arresto) possono essere non decisivi se supportati da altri riscontri come il controllo dell'alloggio e le dichiarazioni dei consumatori.
  • Per impugnare con successo una sentenza è necessario confrontarsi specificamente e puntualmente con le argomentazioni logiche svolte dai giudici di merito; censure generiche sulla prova sono spesso insufficienti e possono determinare l'inammissibilità del ricorso.
  • La riconoscenza fotografica, pur se accompagnata da incertezze in dibattimento, può comunque mantenere valore probatorio se la Corte spiega ragionevolmente le ragioni delle esitazioni (es. il tempo trascorso tra indagine e dibattimento).
  • L'attribuzione della disponibilità di beni (es. telefoni) si può fondare anche sulla riferibilità dell'immobile dove sono stati trovati: il controllo pratico e la quasi esclusiva utilizzazione dell'alloggio sono elementi logici rilevanti.
  • Le eccezioni relative all'utilizzo di atti di indagine atipici richiedono una contestazione puntuale delle condizioni di utilizzo previste dalla legge (es. art. 500 c.p.p.); la mera asserzione generica non è normalmente sufficiente.

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