Sentenza n. 1120/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione in ordine alla richiesta di convocazione utile alla presentazione della domanda del visto di ingresso per motivi di studio inoltrata dal ricorrente; nonché di ogni altro provvedimento, connesso, conseguente e presupposto, ad oggi non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di attivazione del procedimento per la presentazione della domanda di visto di ingresso per motivi di studio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio dell'amministrazione sulla richiesta di convocazione necessaria alla presentazione della domanda di visto di ingresso in Italia per motivi di studio. Nel corso del giudizio, la competente sede diplomatica ha fissato l'appuntamento richiesto, attivando così il procedimento per il rilascio del visto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che la fissazione dell'appuntamento e l'attivazione del procedimento per il rilascio del visto abbiano integralmente soddisfatto la pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerato il tempo non particolarmente esteso intercorso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso nonché il comportamento collaborativo dell'amministrazione, che ha provveduto in tempi ragionevoli. L'amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente le somme eventualmente versate a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
azione avverso il silenzio
Consente di agire contro il silenzio dell'amministrazione; la fissazione dell'appuntamento e l'attivazione del procedimento durante il giudizio hanno fatto venir meno l'interesse alla decisione sulla domanda originaria.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La sopravvenuta soddisfazione della pretesa azionata giustifica la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la sopravvenuta attivazione del procedimento amministrativo richiesto dal ricorrente soddisfa la pretesa azionata e determina la cessazione della materia del contendere, senza necessità di una pronuncia sull'illegittimità originaria del silenzio.
- La fissazione dell'appuntamento necessario alla presentazione di una domanda di visto integra l'attivazione del relativo procedimento amministrativo quando costituisce l'adempimento richiesto con l'azione avverso il silenzio.
- In caso di cessazione della materia del contendere, le spese possono essere compensate valutando il tempo intercorso tra l'istanza e il ricorso e il comportamento dell'amministrazione; resta possibile porre a carico dell'amministrazione la restituzione del contributo unificato versato dal ricorrente.
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