Sentenza del 07/04/2016 n. 206 - Corte di Giustizia UE
Rinvio pregiudiziale - IVA - Articolo 4, paragrafo 3, TUE - Direttiva 2006/112/CE - Insolvenza - Concordato preventivo - Pagamento parziale dei crediti IVA
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'impresa chiedeva di accedere al concordato preventivo liquidatorio proponendo il pagamento parziale del proprio debito IVA, senza ricorrere alla transazione fiscale. Sosteneva che, sulla base della relazione di un esperto indipendente, in caso di fallimento l'Erario non avrebbe recuperato una somma maggiore. Il giudice nazionale chiedeva se il diritto dell'Unione imponesse invece il pagamento integrale dell'IVA e vietasse qualsiasi falcidia del relativo credito.
La decisione
La Corte di giustizia ha stabilito che il diritto dell'Unione non osta a una normativa nazionale che consenta il pagamento parziale di un credito IVA nell'ambito di un concordato preventivo, purché la procedura comporti la liquidazione del patrimonio del debitore, sia garantito che l'Erario non riceverebbe un trattamento migliore nel fallimento e tale valutazione sia certificata da un esperto indipendente. La procedura deve inoltre prevedere il voto dei creditori, la possibilità per lo Stato di opporsi e il controllo del giudice. La falcidia è ammissibile perché non costituisce una rinuncia generale e indiscriminata alla riscossione dell'IVA. La questione è stata quindi risolta in senso favorevole alla compatibilità della procedura con il diritto dell'Unione; le spese spettano al giudice nazionale.
Norme richiamate
Articolo 4, paragrafo 3, TUE
Gli Stati membri devono adottare tutte le misure atte a garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dai Trattati e dagli atti delle istituzioni dell'Unione.
Impone agli Stati membri di assicurare la riscossione effettiva dell'IVA, ma non vieta ogni procedura concorsuale che comporti il recupero soltanto parziale quando sia dimostrato che non è possibile ottenere di più.
Articolo 2 della direttiva 2006/112/CE
Sono soggette all'IVA le cessioni di beni, le prestazioni di servizi e le importazioni indicate dalla norma.
Individua le operazioni soggette all'IVA e costituisce, insieme alle altre disposizioni richiamate, la base dell'obbligo di riscossione dell'imposta.
Articolo 250, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE
Ogni soggetto passivo deve presentare una dichiarazione IVA in cui figurino tutti i dati necessari per determinare l'importo dell'imposta esigibile e delle detrazioni.
Rientra nel sistema di adempimenti volto a determinare correttamente l'imposta dovuta; non impedisce, sul piano concorsuale, una riscossione parziale del credito quando l'insolvenza rende impossibile il recupero integrale.
Articolo 273 della direttiva 2006/112/CE
Gli Stati membri possono stabilire altri obblighi necessari ad assicurare l'esatta riscossione dell'IVA e ad evitare le evasioni.
Riconosce agli Stati membri un margine di discrezionalità nell'organizzazione della riscossione, entro i limiti della riscossione effettiva, della parità di trattamento e della neutralità fiscale.
Articoli 160 e seguenti del Regio Decreto n. 267/1942, legge fallimentare
La procedura di concordato preventivo consente la liquidazione del patrimonio e il pagamento integrale o parziale dei creditori secondo le condizioni previste dalla legge.
La procedura può ammettere il pagamento parziale di crediti privilegiati, compreso il credito IVA, se un esperto indipendente attesta che il fallimento non consentirebbe un recupero maggiore.
Articolo 182-ter del Regio Decreto n. 267/1942
Con riguardo all'IVA e alle ritenute operate e non versate, la proposta può prevedere soltanto la dilazione del pagamento.
La limitazione relativa alla transazione fiscale non impedisce, secondo l'interpretazione esaminata dalla Corte, l'accesso a un concordato preventivo con pagamento parziale del credito IVA, purché siano rispettate le garanzie concorsuali richieste.
Massime di principio
- Il credito IVA non è necessariamente intangibile in ogni procedura concorsuale: può essere falcidiato se l'impresa è insolvente e viene dimostrato con elementi indipendenti che il fallimento non produrrebbe un recupero maggiore.
- La riduzione del credito pubblico è ammissibile solo caso per caso e non può consistere in una rinuncia generalizzata o automatica alla riscossione dell'IVA.
- La relazione dell'esperto indipendente deve confrontare concretamente il risultato del concordato con quello prevedibile in caso di fallimento; una valutazione generica o non documentata può non essere sufficiente.
- L'amministrazione fiscale deve poter partecipare alla procedura, votare contro la proposta e contestarla davanti al giudice; queste garanzie sono essenziali per la compatibilità con il diritto dell'Unione.
- La regola vale per procedure effettivamente liquidatorie e sottoposte a controllo giudiziale: non può essere automaticamente estesa a semplici dilazioni, accordi privati o condoni privi di verifica sull'effettiva incapienza del debitore.
- La valutazione deve rispettare parità di trattamento e neutralità fiscale, evitando che debitori o categorie di contribuenti comparabili siano trattati arbitrariamente in modo diverso.
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