Corte di giustizia, Sentenza C-472/21
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 febbraio 2023. — Monz Handelsgesellschaft lnternational mbH & Co. KG contro Büchel GmbH & Co. Fahrzeugtechnik KG. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Disegno o modello – Direttiva 98/71/CE – Articolo 3, paragrafi 3 e 4 – Requisiti per ottenere la protezione per un componente di un prodotto complesso – Nozioni di “visibilità” e di “utilizzazione normale” – Visibilità di un componente di un prodotto complesso durante la normale utilizzazione di tale prodotto da parte dell’utilizzatore finale. — Causa C-472/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, su rinvio del Bundesgerichtshof, ha chiarito la portata del requisito di visibilità per i disegni o modelli relativi a componenti di prodotti complessi. Ha escluso che basti la mera possibilità astratta di riconoscere il disegno sul componente montato e ha richiesto invece una visibilità nella normale utilizzazione del prodotto complesso. Ha inoltre precisato che la nozione di utilizzazione normale va letta in senso ampio, includendo gli atti abituali connessi all’uso principale, ma non manutenzione, assistenza e riparazione.
Disegni o modelli: per i componenti di un prodotto complesso la "visibilità" va valutata durante la normale utilizzazione del prodotto, includendo anche gli atti abituali connessi all’uso principale
La questione giuridica
Se, ai fini dell’articolo 3, paragrafi 3 e 4, della direttiva 98/71/CE, il requisito della "visibilità" di un componente incorporato in un prodotto complesso debba essere valutato solo in astratto, sulla base della possibilità oggettiva di riconoscere il disegno o modello sul componente montato, oppure in relazione a determinate condizioni di utilizzo del prodotto complesso; e, in tale secondo caso, quali criteri definiscano la "utilizzazione normale" del prodotto complesso da parte dell’utilizzatore finale.
Principio di diritto
L’articolo 3, paragrafi 3 e 4, della direttiva 98/71/CE deve essere interpretato nel senso che un disegno o modello applicato a un componente di un prodotto complesso è protetto solo se, una volta incorporato nel prodotto, il componente rimane visibile durante la normale utilizzazione di tale prodotto; la visibilità non si accerta in astratto, ma rispetto a situazioni concrete di uso normale. Tale utilizzazione normale comprende gli atti compiuti nell’uso principale del prodotto e quelli abitualmente connessi a tale uso, valutati dal punto di vista sia dell’utilizzatore finale sia di un osservatore esterno, con esclusione della manutenzione, dell’assistenza e della riparazione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 98/71/CE
- Articolo 1, lettere a), b) e c), direttiva 98/71/CE
- Articolo 3, paragrafi 1, 2, 3 e 4, direttiva 98/71/CE
- Articolo 5, paragrafo 1, direttiva 98/71/CE
- Regolamento (CE) n. 6/2002
- Articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, regolamento (CE) n. 6/2002
Disegno o modello di componente di prodotto complesso: requisito di visibilità nella normale utilizzazione
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Bundesgerichtshof in materia di protezione dei disegni o modelli ai sensi della direttiva 98/71/CE. La controversia opponeva la titolare di un disegno o modello registrato per una sella di bicicletta/motoveicolo alla società che ne aveva chiesto la nullità, sostenendo che la sella, quale componente di un prodotto complesso, non fosse visibile durante la normale utilizzazione del prodotto.
Fatti e procedimento principale
Monz era titolare di un disegno o modello registrato per "selle di bicicletta o di motoveicoli", basato su una sola raffigurazione della parte inferiore del sellino. Büchel aveva chiesto al DPMA la dichiarazione di nullità del modello, sostenendo che il requisito di cui all’articolo 4 del DesignG non fosse soddisfatto. Il DPMA aveva respinto la domanda, ritenendo che la sella fosse visibile nella normale utilizzazione della bicicletta; il Bundespatentgericht aveva invece dichiarato la nullità, ritenendo che la parte inferiore della sella non fosse visibile nell’uso normale del prodotto complesso. Monz ha quindi proposto ricorso per cassazione dinanzi al Bundesgerichtshof.
Normativa rilevante
La Corte richiama anzitutto l’articolo 3, paragrafi 3 e 4, della direttiva 98/71/CE, letto alla luce del considerando 12. Rilevano inoltre l’articolo 1, lettere a), b) e c), sulla nozione di disegno o modello, prodotto e prodotto complesso, e l’articolo 5, paragrafo 1, sul carattere individuale. È citato anche il regolamento (CE) n. 6/2002, in particolare il suo articolo 4, nonché i considerando 9 e 12, per il parallelismo tra disciplina comunitaria e disciplina armonizzata.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio chiedeva in sostanza:
- se il requisito della "visibilità" debba essere valutato in modo oggettivo e astratto, cioè sulla sola base della riconoscibilità del disegno sul componente montato;
- oppure se la visibilità debba dipendere da specifiche condizioni di utilizzo o da un particolare punto di osservazione;
- e, in tale ipotesi, quali criteri definiscano la "utilizzazione normale" del prodotto complesso da parte dell’utilizzatore finale.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva che una bicicletta o una moto costituiscono un prodotto complesso e che la sella è un suo componente, poiché è sostituibile e consente lo smontaggio e il rimontaggio del prodotto. Richiamando la propria giurisprudenza sul regolamento n. 6/2002 e la sentenza Acacia e D’Amato, la Corte ribadisce che la protezione dei disegni o modelli riguarda l’aspetto del prodotto o di una sua parte e che la visibilità è un elemento essenziale della tutela.
La Corte interpreta l’articolo 3, paragrafo 3, lettera a), nel senso che non basta una valutazione astratta della visibilità del componente montato: il componente deve rimanere visibile durante la normale utilizzazione del prodotto complesso. Tuttavia, non è necessario che esso sia visibile integralmente in ogni momento dell’uso. Inoltre, la visibilità non va apprezzata soltanto dal punto di vista dell’utilizzatore finale, ma anche da quello di un osservatore esterno.
Quanto alla nozione di "utilizzazione normale", la Corte rileva che l’articolo 3, paragrafo 4, la definisce come utilizzo da parte del consumatore finale, con esclusione degli interventi di manutenzione, assistenza e riparazione. La nozione va intesa in modo ampio: comprende l’uso abituale del prodotto complesso e anche gli atti che ragionevolmente e usualmente si compiono nell’ambito di tale uso, inclusi quelli anteriori o successivi alla funzione principale, come deposito e trasporto. La Corte esclude che la valutazione possa fondarsi unicamente sull’intenzione del produttore della componente o del prodotto complesso.
Decisione e principio affermato
La Corte risponde che il requisito di visibilità deve essere verificato alla luce di una situazione di utilizzazione normale del prodotto complesso, così che il componente rimanga visibile in tale contesto. La nozione di utilizzazione normale comprende non solo l’atto principale di uso, ma anche gli atti abitualmente compiuti dall’utilizzatore finale nell’ambito di quell’uso; restano esclusi manutenzione, assistenza e riparazione.
Rilievo pratico
Per la pratica professionale, la sentenza conferma che un disegno o modello relativo a un componente di un prodotto complesso non può essere difeso se la sua parte rilevante non è percepibile nell’uso normale del prodotto. La valutazione è concreta e funzionale, non meramente teorica: occorre verificare come il prodotto viene normalmente usato dal consumatore finale e se, in tale contesto, il componente conservi una visibilità apprezzabile anche dall’osservatore esterno.
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