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Sentenza

Sentenza n. 738/2026 - Genova, Sezione 2

per l’annullamento A - per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della deliberazione del Consiglio comunale n. 60 del 29.7.2025, avente ad oggetto la proposta alla Regione Liguria di adeguamento tecnico-funzionale del piano regolatore portuale del porto di Imperia; - del decreto del Direttore Generale della Regione Liguria n. 6026 del 12.8.2025, recante l’adozione dell’adeguamento tecnico-funzionale del piano regolatore portuale del porto di Imperia; - del documento unico di programmazione 2026/2028 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 29.7.2025; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso; B - per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti: - della deliberazione della Giunta regionale n. 518 del 16.10.2025, recante l’approvazione dell’adeguamento tecnico-funzionale del piano regolatore portuale del porto di Imperia; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso, ivi incluse la nota del Consiglio superiore dei lavori pubblici prot. n. 10151 del 18.8.2025, la nota del settore regionale Blue Economy prot. n. 427777 del 9.9.2025 e la relazione tecnica istruttoria del settore regionale Politiche Abitative, Territorio e Demanio Costiero n. 41 del 13.10.2025;

Giustizia amministrativa202501233

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Atti di proposta, adozione e approvazione dell’adeguamento tecnico-funzionale del piano regolatore portuale del porto di Imperia, nonché documento unico di programmazione 2026/2028

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente locale e ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti hanno contestato l’adeguamento tecnico-funzionale del piano regolatore portuale, che ha modificato le norme tecniche di attuazione ammettendo nelle banchine destinate ai traffici marittimi le attività commerciali di movimentazione e deposito temporaneo delle merci, ma senza strutture fisse. Hanno dedotto, tra l’altro, la violazione della disciplina regionale e statale sui piani regolatori portuali per mancanza dell’accordo propedeutico tra Regione e Comune e del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici; difetto di istruttoria, motivazione e presupposti, manifesta illogicità, travisamento, sviamento e violazione della proporzionalità, per non avere adeguatamente valutato gli effetti dell’eliminazione dei depositi fissi sui traffici di rinfuse secche; illegittimo utilizzo dell’adeguamento tecnico-funzionale in luogo della procedura ordinaria di variante, poiché la modifica avrebbe inciso sostanzialmente sulla funzione commerciale del porto, favorendone la riconversione turistica; incompetenza del Comune rispetto alla classificazione funzionale dei porti; violazione della disciplina ambientale e illegittimità costituzionale della normativa regionale che esclude gli adeguamenti tecnico-funzionali dalla VAS o dalla verifica di assoggettabilità. Con i motivi aggiunti hanno impugnato l’approvazione regionale, deducendo l’illegittimità derivata e propria degli atti, la dequotazione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, l’insufficienza dell’istruttoria e dell’analisi costi-benefici e l’incompetenza rispetto alla riconversione funzionale del porto. Il Comune ha eccepito il difetto di legittimazione e di interesse delle ricorrenti e la non lesività del documento unico di programmazione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti senza esaminare nel merito le censure. Ha ritenuto fondate le eccezioni di carenza di interesse di entrambe le ricorrenti e di difetto di legittimazione della cooperativa. La cooperativa, autorizzata alla fornitura di lavoro portuale temporaneo ai sensi dell’art. 17 della legge n. 84/1994, non è titolare di concessione demaniale e utilizza esclusivamente mezzi meccanici, senza strutture fisse. La società portuale, autorizzata alle operazioni portuali ai sensi dell’art. 16 della legge n. 84/1994, dispone di un fabbricato demaniale destinato a uffici, servizi, officina e pesatura, non utilizzato per il deposito delle merci e quindi non inciso dalla nuova disciplina. Secondo il TAR, le ricorrenti possono continuare a svolgere le proprie attività con le modalità precedenti; il pregiudizio economico lamentato deriva invece direttamente dalla posizione della società cliente, concessionaria dell’area e titolare dei silos per lo stoccaggio del cemento, che è la soggettività immediatamente lesa dalla modifica del piano. Le ricorrenti vantano quindi una posizione dipendente o collegata a quella del cliente e avrebbero potuto intervenire ad adiuvandum nel separato giudizio promosso da quest’ultimo, ma non dispongono di un interesse giuridicamente tutelato a impugnare autonomamente l’adeguamento. Il TAR ha inoltre ritenuto non lesivo il documento unico di programmazione 2026/2028, qualificandolo come atto programmatorio contenente indirizzi e obiettivi strategici privi di immediata incidenza sulle posizioni soggettive; peraltro, le linee relative all’area di Oneglia riguardavano una zona abbandonata da recuperare, non le banchine destinate ai traffici marittimi. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 16 l. 84/1994

    La società ricorrente è autorizzata allo svolgimento delle operazioni portuali per conto terzi, tra cui carico, scarico, trasbordo, deposito e movimentazione delle merci.

  • art. 17 l. 84/1994

    La cooperativa ricorrente è autorizzata alla fornitura di lavoro portuale temporaneo alle imprese operanti nello scalo.

  • art. 28, comma 2, c.p.a.

    La parte titolare di una posizione dipendente o collegata a quella direttamente lesa può intervenire ad adiuvandum nel giudizio promosso dal soggetto immediatamente inciso, ma non dispone per ciò solo di un autonomo interesse a ricorrere.

  • art. 170 d.lgs. 267/2000

    Il documento unico di programmazione definisce gli indirizzi e gli obiettivi strategici dell’ente per il triennio successivo e, in quanto atto programmatorio generale, non è di per sé lesivo delle posizioni soggettive degli amministrati.

Massime di principio

  • L’interesse a ricorrere contro un atto pianificatorio deve essere concreto, personale e attuale: non sussiste quando il ricorrente può continuare a svolgere la propria attività con le medesime modalità e il pregiudizio prospettato deriva direttamente dalla posizione giuridica di un diverso operatore economico.
  • Il soggetto la cui posizione è soltanto dipendente o collegata a quella dell’operatore direttamente inciso dall’atto amministrativo può intervenire ad adiuvandum nel giudizio promosso da quest’ultimo, ma non è legittimato a proporre autonomamente un ricorso in proprio in assenza di una lesione immediata della propria posizione giuridica.
  • Un atto di programmazione strategica, quale il documento unico di programmazione degli enti locali, non è immediatamente lesivo quando si limita a definire indirizzi e obiettivi generali senza incidere direttamente su specifiche posizioni giuridiche.
  • La non immediata lesività dell’atto programmatorio permane quando le previsioni riguardano un’area diversa da quella nella quale il ricorrente esercita la propria attività e non incidono sulle strutture o sulle funzioni concretamente utilizzate.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiDestinazioni d'uso e zone omogeneeLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiUrbanistica e governo del territorioDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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