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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19079/2026 del 26/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale di Bologna, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., aveva applicato la pena concordata per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (fatti commessi il 5 giugno 2025) e aveva altresì disposto un aumento per continuazione con una condanna irrevocabile del 29/11/2024, nonché l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Il ricorso denunciava: (1) violazione di legge e carenza di motivazione ex art. 129 c.p.p., per presunta omissione di verifica di cause di non punibilità; (2) violazione degli artt. 29 e 81 c.p., e più in generale illegittimità, per aver il giudice applicato l'accessorio dell'interdizione perpetua avendo come riferimento la pena complessiva risultante dal cumulo per la continuazione anziché la pena effettivamente inflitta per il reato più grave (cioè la pena principale 'in concreto' dopo le diminuzioni connesse al rito speciale).

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile quanto al primo motivo (art. 129 c.p.p.), perché la doglianza era generica e non indicava elementi processuali specifici che impongano il proscioglimento; la Corte ha invece accolto il secondo motivo: ha ritenuto illegittima l'applicazione dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici fondata sulla pena risultante dal cumulo per la continuazione. La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nella parte relativa all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, eliminando tale statuizione, e ha dichiarato inammissibile il ricorso nel resto. Restano ferme le altre statuizioni penali e l'aumento per continuazione nella misura consentita, ma non può essere introdotta retroattivamente un'accessorio che il giudicato precedente non aveva previsto.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'accordo di pena (patteggiamento): la sentenza è stata resa ai sensi di questo articolo come esito del patteggiamento tra parti.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma che sanziona il reato di cui è stato accusato l'imputato (illecito in materia di stupefacenti); indica il tipo di fattispecie oggetto del patteggiamento.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Obbligo per il giudice, nel giudizio di applicazione della pena su richiesta delle parti, di verificare l'assenza di cause di non punibilità; la Corte ha ricordato che tale verifica può essere compiuta con motivazione sintetica purché non apparente e coerente con gli atti.

  • art. 29 cod. pen.

    Richiamato nel ricorso in relazione ai criteri generali di applicazione delle pene accessorie; la Corte ha esaminato il vizio in termini di applicazione dell'accessorio rispetto alla pena concreta.

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla determinazione della pena complessiva (cumulo/continuazione); la decisione chiarisce che la misura della pena principale da cui dipendono accessori va valutata 'in concreto' dopo le diminuzioni per il rito scelto.

  • Sez. U, n. 8411 del 27/05/1998 (Ishaka)

    Principio secondo cui, ai fini dell'applicazione dell'interdizione dai pubblici uffici, si deve fare riferimento alla pena principale effettivamente inflitta in concreto (dopo le diminuzioni per il rito), e non alla pena astrattamente applicabile o a quella risultante da cumuli giuridici.

  • Sez. 1, n. 3744 del 30/01/1992 (Arbore)

    Principio secondo cui il giudice che aumenta la pena per continuazione non può rivedere le conseguenze penali (principali o accessorie) già definite dal giudicato intervenuto.

Massime di principio

  • Quando si applica una pena accessoria (es. interdizione dai pubblici uffici) il riferimento deve essere alla pena principale effettivamente inflitta 'in concreto', cioè dopo le eventuali diminuzioni connesse al rito speciale o al patteggiamento, e non alla pena risultante da operazioni di cumulo giuridico.
  • Se il giudice riconosce la continuazione con fatti già definitivamente giudicati, può determinare solo l'aumento di pena relativo al nuovo reato; non può riesaminare né introdurre ex novo conseguenze (penali o accessorie) già definite da giudicato, perché ciò violerebbe il principio dell'immodificabilità del giudicato.
  • In materia di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento), l'obbligo di verificare l'eventuale esistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p. può essere assolto con motivazione sintetica, purché non meramente apparente e coerente con il contenuto degli atti; eccezioni generiche e non documentate sono inammissibili.
  • L'illegittimità dell'applicazione di una pena accessoria può essere dedotta in cassazione e può essere rilevata d'ufficio anche se altre parti del ricorso fossero inammissibili; la Corte può annullare senza rinvio la parte della decisione relativa all'accessorio illegittimamente applicato.
  • In situazioni analoghe, i giudici devono evitare di basare l'applicazione di accessori su risultati di cumulo o calcoli che producano effetti retroattivi sul giudicato; l'analisi deve sempre rispettare la distinzione tra pena principale effettivamente inflitta e successivi incrementi per continuazione.

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