Cassazione Penale, Ordinanza n. 12274/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel giudizio di legittimità due imputati hanno proposto un unico motivo di ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello che li aveva ritenuti responsabili del reato di ricettazione in concorso. Il motivo denunciava violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità ex artt. 110 e 648 c.p. La Corte di cassazione ha però ritenuto la censura generica e indeterminata, perché non indicava concretamente quali fossero gli elementi posti a base dell'impugnazione e non si confrontava in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata. È stata quindi rilevata anche la mancanza di specificità del motivo, per difetto di correlazione tra le argomentazioni della decisione impugnata e quelle del ricorso.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
norma incriminatrice richiamata per qualificare il fatto come ricettazione
art. 110 c.p.
richiamato quale titolo del concorso di persone nel reato
art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
il ricorso deve contenere motivi specifici e determinati; la loro genericità e indeterminatezza ne comporta l'inammissibilità
art. 591 c.p.p.
presupposto processuale implicito della declaratoria di inammissibilità del ricorso
art. 616 c.p.p.
base per la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando, pur formalmente denunciando violazione di legge o vizio di motivazione, non indica in modo puntuale gli specifici passaggi della decisione censurati e non consente al giudice di legittimità di esercitare il controllo richiesto.
- La specificità del ricorso richiede un effettivo confronto tra le argomentazioni della sentenza impugnata e le ragioni dell'impugnazione; la mera riproposizione di doglianze generiche o assertive integra indeterminatezza del motivo.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti previsti dalla legge.
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