Cassazione Penale, Ordinanza n. 18341/2026 del 21/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che ha confermato la condanna di primo grado per violazioni del codice della strada commesse il 17 agosto 2022 in San Lazzaro di Savena. Il ricorso deduce un vizio di motivazione, sostenendo l'insussistenza del concorso formale eterogeneo tra i fatti contestati ai capi A) e B) e chiedendo una mitigazione del trattamento sanzionatorio. La Corte rileva però che il motivo non si confronta in modo critico con la motivazione della sentenza impugnata, ma ripropone censure già esaminate in appello in modo generico e privo di specifiche ragioni di diritto e di fatto.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Rileva che il motivo proposto è non deducibile in sede di legittimità perché generico e non confrontato con la motivazione della decisione impugnata. Inoltre, lo reputa manifestamente infondato perché il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti tossicologici ex art. 187, comma 8, cod. strada costituisce reato autonomo e distinto rispetto alla guida in stato di ebbrezza ex art. 186, comma 7, cod. strada; il richiamo al comma 7 dell'art. 186 da parte dell'art. 187 riguarda solo il trattamento sanzionatorio. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista per l'inammissibilità.
Norme richiamate
art. 186, comma 7, d.lgs. 285/1992
richiamato come norma che disciplina il trattamento sanzionatorio della guida in stato di ebbrezza e che non si sovrappone al reato di rifiuto di accertamenti tossicologici
art. 187, comma 8, d.lgs. 285/1992
configura una fattispecie incriminatrice autonoma per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti tossicologici finalizzati a verificare l'eventuale guida sotto l'effetto di stupefacenti o psicotropi
art. 15 c.p.
esclude il concorso apparente di norme perché le fattispecie non sono in rapporto di specialità e tutelano beni giuridici diversi
art. 81 c.p.
il concorso tra i reati comporta le conseguenze in tema di aumento di pena previste dalla continuazione/concorso formale
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa
art. 192 c.p.p.
non citato
Corte cost. n. 186 del 13.6.2000
richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria consegue all'inammissibilità salvo assenza di colpa
Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584
richiamata sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione e sulla necessità di specificità dei motivi
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822
richiamata sui requisiti dei motivi d'appello, principi ritenuti applicabili anche al ricorso per cassazione
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione di censure già esaminate e disattese, in forma generica, rende il ricorso inammissibile.
- Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti tossicologici ex art. 187, comma 8, cod. strada integra una fattispecie autonoma e distinta dalla guida in stato di ebbrezza ex art. 186, comma 7, cod. strada.
- Il rinvio contenuto in una norma incriminatrice a un comma di altra disposizione può operare limitatamente al trattamento sanzionatorio, senza attrarre anche gli elementi costitutivi della fattispecie richiamata.
- Non sussiste concorso apparente di norme quando le disposizioni tutelano beni giuridici diversi e non sono in rapporto di specialità ex art. 15 c.p.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, alla condanna alle spese processuali si accompagna la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p., salvo che non risulti assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 21 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 18230/2026 del 21/05/2026
- ordinanza_penale · 21 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 18245/2026 del 21/05/2026
- ordinanza_penale · 21 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 18249/2026 del 21/05/2026
- ordinanza_penale · 21 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 18250/2026 del 21/05/2026
- ordinanza_penale · 21 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 18252/2026 del 21/05/2026
- ordinanza_penale · 21 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 18253/2026 del 21/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →