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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18341/2026 del 21/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che ha confermato la condanna di primo grado per violazioni del codice della strada commesse il 17 agosto 2022 in San Lazzaro di Savena. Il ricorso deduce un vizio di motivazione, sostenendo l'insussistenza del concorso formale eterogeneo tra i fatti contestati ai capi A) e B) e chiedendo una mitigazione del trattamento sanzionatorio. La Corte rileva però che il motivo non si confronta in modo critico con la motivazione della sentenza impugnata, ma ripropone censure già esaminate in appello in modo generico e privo di specifiche ragioni di diritto e di fatto.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Rileva che il motivo proposto è non deducibile in sede di legittimità perché generico e non confrontato con la motivazione della decisione impugnata. Inoltre, lo reputa manifestamente infondato perché il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti tossicologici ex art. 187, comma 8, cod. strada costituisce reato autonomo e distinto rispetto alla guida in stato di ebbrezza ex art. 186, comma 7, cod. strada; il richiamo al comma 7 dell'art. 186 da parte dell'art. 187 riguarda solo il trattamento sanzionatorio. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista per l'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 7, d.lgs. 285/1992

    richiamato come norma che disciplina il trattamento sanzionatorio della guida in stato di ebbrezza e che non si sovrappone al reato di rifiuto di accertamenti tossicologici

  • art. 187, comma 8, d.lgs. 285/1992

    configura una fattispecie incriminatrice autonoma per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti tossicologici finalizzati a verificare l'eventuale guida sotto l'effetto di stupefacenti o psicotropi

  • art. 15 c.p.

    esclude il concorso apparente di norme perché le fattispecie non sono in rapporto di specialità e tutelano beni giuridici diversi

  • art. 81 c.p.

    il concorso tra i reati comporta le conseguenze in tema di aumento di pena previste dalla continuazione/concorso formale

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa

  • art. 192 c.p.p.

    non citato

  • Corte cost. n. 186 del 13.6.2000

    richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria consegue all'inammissibilità salvo assenza di colpa

  • Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584

    richiamata sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione e sulla necessità di specificità dei motivi

  • Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822

    richiamata sui requisiti dei motivi d'appello, principi ritenuti applicabili anche al ricorso per cassazione

Massime di principio

  • In sede di legittimità il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione di censure già esaminate e disattese, in forma generica, rende il ricorso inammissibile.
  • Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti tossicologici ex art. 187, comma 8, cod. strada integra una fattispecie autonoma e distinta dalla guida in stato di ebbrezza ex art. 186, comma 7, cod. strada.
  • Il rinvio contenuto in una norma incriminatrice a un comma di altra disposizione può operare limitatamente al trattamento sanzionatorio, senza attrarre anche gli elementi costitutivi della fattispecie richiamata.
  • Non sussiste concorso apparente di norme quando le disposizioni tutelano beni giuridici diversi e non sono in rapporto di specialità ex art. 15 c.p.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, alla condanna alle spese processuali si accompagna la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p., salvo che non risulti assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieFuga e omissione di soccorsoImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiConcorso di persone

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