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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19149/2024 del 15/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Palermo del 20/11/2023 che aveva confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari per i reati di estorsione e tentata estorsione. Il ricorrente deduceva carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione rispetto all'esigenza cautelare ex art. 274 lett. c) c.p.p., sostenendo che, essendo in pensione dal luglio 2022 e privo di rapporti di lavoro con la società coinvolta, non sussisterebbe alcun pericolo concreto e attuale di reiterazione; il Tribunale avrebbe solo riepilogato gli elementi costitutivi del reato senza analizzare la personalità dell'indagato o fornire argomenti sulla pericolosità concreta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità e manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente motivato la sussistenza del pericolo di reiterazione ai sensi dell'art. 274 lett. c) c.p.p., valorizzando la sistematicità, la pervicacia e le modalità occultative delle condotte (uso di fatture maggiorate, riscossione in contanti e bonifici sul conto della madre, atti ritorsivi e strategie per eludere i controlli), e spiegando perché misure meno afflittive non sarebbero idonee. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 274 lett. c) cod. proc. pen.

    Richiede che il pericolo di commettere altri delitti sia non solo concreto ma anche attuale; la Corte conferma che la prognosi sulla attualità va fondata su elementi reali e sull'analisi della personalità e delle condizioni di vita, non sulla previsione di una specifica occasione delinquere.

  • legge 16 aprile 2015, n. 47

    Richiamata quale intervento normativo che ha introdotto il requisito che il pericolo di reiterazione sia concreto e attuale nell'art. 274 lett. c).

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Consente al giudice di limitare la trascrizione integrale del motivo nel provvedimento di motivazione; qui citato per l'enunciazione formale del motivo nei limiti necessari.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali e, in caso di ricorso infondato, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; applicata dalla Corte per sanzionare il ricorrente.

  • art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen. e disposizioni inerenti la trattazione orale (d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e successive modificazioni)

    Richiamate le norme procedurali che regolano la richiesta di trattazione orale in Cassazione; rilevanti per la formalità della trattazione ma non incise sul merito della decisione.

Massime di principio

  • Il pericolo di reiterazione ai fini cautelari (art. 274 lett. c) c.p.p.) richiede una valutazione prognostica fondata su elementi reali e attuali, non su mere ipotesi; è sufficiente che la probabilità di recidiva sia "prossima" nel periodo di efficacia delle cautele, senza necessità di una occasione specifica.
  • La sistematicità, la pervicacia, le modalità occulte e l'adozione di accorgimenti per eludere controlli costituiscono elementi specializzanti che possono giustificare misure cautelari anche se il soggetto non ha più rapporti di lavoro o è in pensione.
  • Il giudice della cautela deve motivare collegando le modalità del fatto alla personalità e alle condizioni di vita dell'indagato; la semplice ricostruzione del fatto, se integrata da valutazioni sulla pericolosità e sulla sistematicità delle condotte, può essere adeguata.
  • Non è richiesto di prevedere la specifica occasione di reato: la pronosi può basarsi su una probabilità "prossima" di recidiva valutata sul complesso degli elementi a disposizione.
  • Ricorsi di cassazione che si limitano a ripetere le censure di merito senza confutare le argomentazioni logiche e puntuali del giudice di merito rischiano l'inammissibilità per aspecificità e la condanna alle spese e alla sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p.

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