Cassazione Penale, Sentenza n. 19149/2024 del 15/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Palermo del 20/11/2023 che aveva confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari per i reati di estorsione e tentata estorsione. Il ricorrente deduceva carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione rispetto all'esigenza cautelare ex art. 274 lett. c) c.p.p., sostenendo che, essendo in pensione dal luglio 2022 e privo di rapporti di lavoro con la società coinvolta, non sussisterebbe alcun pericolo concreto e attuale di reiterazione; il Tribunale avrebbe solo riepilogato gli elementi costitutivi del reato senza analizzare la personalità dell'indagato o fornire argomenti sulla pericolosità concreta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità e manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente motivato la sussistenza del pericolo di reiterazione ai sensi dell'art. 274 lett. c) c.p.p., valorizzando la sistematicità, la pervicacia e le modalità occultative delle condotte (uso di fatture maggiorate, riscossione in contanti e bonifici sul conto della madre, atti ritorsivi e strategie per eludere i controlli), e spiegando perché misure meno afflittive non sarebbero idonee. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 274 lett. c) cod. proc. pen.
Richiede che il pericolo di commettere altri delitti sia non solo concreto ma anche attuale; la Corte conferma che la prognosi sulla attualità va fondata su elementi reali e sull'analisi della personalità e delle condizioni di vita, non sulla previsione di una specifica occasione delinquere.
legge 16 aprile 2015, n. 47
Richiamata quale intervento normativo che ha introdotto il requisito che il pericolo di reiterazione sia concreto e attuale nell'art. 274 lett. c).
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Consente al giudice di limitare la trascrizione integrale del motivo nel provvedimento di motivazione; qui citato per l'enunciazione formale del motivo nei limiti necessari.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali e, in caso di ricorso infondato, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; applicata dalla Corte per sanzionare il ricorrente.
art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen. e disposizioni inerenti la trattazione orale (d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e successive modificazioni)
Richiamate le norme procedurali che regolano la richiesta di trattazione orale in Cassazione; rilevanti per la formalità della trattazione ma non incise sul merito della decisione.
Massime di principio
- Il pericolo di reiterazione ai fini cautelari (art. 274 lett. c) c.p.p.) richiede una valutazione prognostica fondata su elementi reali e attuali, non su mere ipotesi; è sufficiente che la probabilità di recidiva sia "prossima" nel periodo di efficacia delle cautele, senza necessità di una occasione specifica.
- La sistematicità, la pervicacia, le modalità occulte e l'adozione di accorgimenti per eludere controlli costituiscono elementi specializzanti che possono giustificare misure cautelari anche se il soggetto non ha più rapporti di lavoro o è in pensione.
- Il giudice della cautela deve motivare collegando le modalità del fatto alla personalità e alle condizioni di vita dell'indagato; la semplice ricostruzione del fatto, se integrata da valutazioni sulla pericolosità e sulla sistematicità delle condotte, può essere adeguata.
- Non è richiesto di prevedere la specifica occasione di reato: la pronosi può basarsi su una probabilità "prossima" di recidiva valutata sul complesso degli elementi a disposizione.
- Ricorsi di cassazione che si limitano a ripetere le censure di merito senza confutare le argomentazioni logiche e puntuali del giudice di merito rischiano l'inammissibilità per aspecificità e la condanna alle spese e alla sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p.
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