Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 08170/2025 del 27/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondata la doglianza sul trattamento sanzionatorio. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 16/07/2024 deducendo un unico motivo: violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. In particolare contestava la misura della pena, ritenendola non correttamente determinata. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura investiva profili rimessi alla discrezionalità del giudice di merito e che, nel caso concreto, la motivazione sulla pena era adeguata: l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. era stata bilanciata equivalmente con la recidiva, la pena base era stata fissata nel minimo edittale, era stata applicata la massima riduzione per il tentativo e la gravità della condotta emergeva dagli atti di forte ostilità e violenza verso pubblici ufficiali.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.

    La graduazione della pena deve essere effettuata dal giudice di merito nell'ambito della sua discrezionalità, secondo i criteri legali di commisurazione.

  • art. 133 c.p.

    La determinazione della pena deve aderire ai parametri di gravità del fatto e personalità dell'autore.

  • art. 62, n. 4, c.p.

    L'attenuante del danno o del lucro di speciale tenuità è stata riconosciuta e bilanciata in equivalenza con la recidiva.

Massime di principio

  • La censura relativa alla sola determinazione della pena, quando non evidenzi una violazione di legge o un vizio motivazionale realmente decisivo, non è idonea a scalfire la valutazione del giudice di merito in sede di legittimità.
  • La graduazione della pena, comprese le operazioni di aumento e diminuzione per circostanze aggravanti, attenuanti e tentativo, rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo se la motivazione sia mancante, apparente o manifestamente illogica.
  • La motivazione sul trattamento sanzionatorio è congrua quando il giudice dia conto dei principali passaggi del calcolo della pena e ne evidenzi la coerenza con la gravità del fatto e con la personalità dell'imputato.
  • La pena determinata nel minimo edittale, con applicazione della massima riduzione per il tentativo e con bilanciamento dell'attenuante rispetto alla recidiva, può ritenersi immune da censure se sorretta da un'apprezzabile valutazione della concreta offensività della condotta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiTentativoRecidiva

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.