Cassazione Civile, Ordinanza n. 19484/2023 del 10/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da una convenzione stipulata a seguito di gara pubblica per l'affidamento della direzione lavori di opere di ampliamento di un aeroporto. La società incaricata emise fatture calcolando il compenso sulla base dell'importo dei lavori al lordo del ribasso d'asta, ritenendo che l'art. 7 della convenzione consentisse tale criterio; la società committente contestò invece il metodo di calcolo e sostenne che il corrispettivo dovesse essere determinato sulla base dell'importo di aggiudicazione dei lavori, cioè al netto del ribasso, chiedendo la rideterminazione del dovuto. In primo grado l'opposizione al decreto ingiuntivo fu rigettata; in appello la sentenza fu riformata e fu riconosciuto solo un importo minore. La ricorrente ha proposto tre motivi: (1) violazione dei canoni ermeneutici contrattuali, sostenendo che la clausola fosse ambigua e che il termine 'ovvero' dovesse avere valore disgiuntivo, imponendo di valorizzare il comportamento complessivo delle parti e altri elementi interpretativi; (2) omesso esame di un fatto decisivo, perché al momento della presentazione dell'offerta l'importo di aggiudicazione dei lavori non sarebbe stato ancora noto; (3) violazione delle norme sui minimi tariffari professionali, assumendo che la riduzione del compenso determinasse la nullità parziale della clausola.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i tre motivi, trattati congiuntamente. Ha affermato che l'interpretazione della clausola contrattuale compiuta dal giudice di merito era plausibile e aderente al dato letterale, poiché il termine 'ovvero' poteva essere inteso in senso esplicativo, chiarendo che il compenso andava parametrato al corrispettivo delle opere, cioè all'importo di aggiudicazione. Ha rilevato che il ricorso mirava in realtà a sostituire una diversa interpretazione a quella accolta in appello, operazione non consentita in sede di legittimità quando la lettura del giudice di merito sia una delle possibili e plausibili. Ha inoltre escluso rilievo agli elementi esterni richiamati dalla ricorrente, come i pagamenti dei SAL effettuati nel tempo o altri contratti con terzi, e ha considerato non decisiva la censura sulla violazione dei minimi tariffari, sia perché costruita sulla diversa interpretazione proposta dalla parte, sia perché formulata senza indicare specificamente in quale misura la violazione si sarebbe verificata. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 1362, 1368, 1369, 1370 e 1371 c.c.
I canoni ermeneutici successivi al dato letterale non vengono in rilievo se il testo della clausola è ritenuto chiaro e immediatamente comprensibile; la censura in cassazione deve indicare il canone concretamente violato e il punto del discostamento del giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare la violazione di legge nell'interpretazione del contratto.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio di omesso esame richiede un fatto decisivo realmente trascurato dal giudice di merito.
art. 1418 c.c.
La nullità parziale della clausola non è ravvisabile quando la dedotta violazione dei minimi tariffari dipende dalla sola diversa lettura del criterio di calcolo e non è specificamente dimostrata.
art. 15 L. 143/1949
Richiamato come base dei minimi tariffari professionali, ma la violazione non è stata ritenuta specificamente provata.
art. 17 L. 109/1994
L'inderogabilità dei minimi tariffari non impedisce alle parti di individuare contrattualmente la base di calcolo del compenso, purché non sia superato il minimo inderogabile.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002
È stato disposto l'ulteriore contributo unificato a carico della parte ricorrente, essendo il ricorso rigettato.
Massime di principio
- In sede di legittimità l'interpretazione di una clausola contrattuale è sindacabile solo nei limiti della violazione dei canoni legali di ermeneutica o del vizio motivazionale nei ristretti confini consentiti; non è ammesso chiedere alla Corte di cassazione una nuova lettura del contratto quando quella del giudice di merito sia una delle interpretazioni plausibili.
- Il primo criterio interpretativo è il senso letterale delle parole utilizzate; solo se il testo presenti ambiguità o insufficienza si può ricorrere ai canoni ulteriori e integrativi. Se il giudice di merito ritiene la clausola chiara, non è necessario valorizzare elementi extratestuali o comportamenti successivi delle parti.
- La denuncia di violazione degli artt. 1362 e ss. c.c. deve indicare specificamente quale canone sia stato infranto e in quale modo il giudice se ne sia discostato; non basta contrapporre una diversa interpretazione a quella accolta nella sentenza impugnata.
- Ai fini dell'interpretazione contrattuale non sono decisivi, di regola, elementi estranei al contratto o rapporti intercorsi con terzi, salvo che il testo negoziale li richiami o li renda rilevanti.
- La deduzione di nullità di una clausola per violazione di minimi tariffari richiede una censura specifica, con indicazione della misura dell'asserito superamento o abbattimento del minimo; non è sufficiente fondare la nullità su una diversa ricostruzione della base di calcolo del compenso.
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