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Sentenza

Sentenza n. 1520/2026 - Torino, Sezione 1

per l’ottemperanza alla sentenza n. 179/2025, pubblicata il 06/03/2025, emessa dal Tribunale di Cuneo, Sez. lavoro, notificata il 06/03/2025, non appellata e passata in giudicato come da certificato rilasciato dalla Cancelleria del Tribunale di Cuneo in atti;

Giustizia amministrativa202600769

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che l'amministrazione aveva dato esecuzione alla sentenza di cui era stata chiesta l'ottemperanza mediante l'accredito del buono elettronico complessivo di 1.000 euro. Le spese di lite sono state compensate. La sentenza dispone inoltre che sia eseguita dall'autorità amministrativa.

TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cuneo n. 179/2025, relativa all'accredito di buoni elettronici per le annualità scolastiche 2021/2022 e 2022/2023

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza alla sentenza n. 179/2025 del Tribunale di Cuneo, Sezione lavoro, pubblicata e notificata il 6 marzo 2025, non appellata e passata in giudicato. Il giudizio riguardava l'esecuzione dell'obbligo posto a carico dell'amministrazione, consistente nell'accredito di un buono elettronico per le annualità riconosciute. Nelle more del giudizio, il Ministero ha accreditato alla ricorrente il buono elettronico dell'importo complessivo di 1.000 euro, riferito agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023. La ricorrente ha quindi dichiarato, con memoria del 18 maggio 2026, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e ha chiesto la dichiarazione di improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., con compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse

    La sopravvenuta esecuzione dell'obbligo amministrativo dedotto in ottemperanza determina il venir meno dell'interesse alla decisione e comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione esegue nelle more del processo l'obbligo risultante dal giudicato, il ricorrente non conserva un interesse attuale alla prosecuzione del giudizio e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • L'accredito integrale della prestazione economica riconosciuta dal giudicato costituisce esecuzione dell'obbligo dedotto in ottemperanza, salvo la proposizione di ulteriori pretese non risultanti dalla decisione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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