Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 01174/2025 del 10/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Gli imputati hanno proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la condanna di primo grado per uno dei due e, per l'altro, aveva riqualificato il fatto nell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, rideterminando la pena. Il primo motivo, proposto nell'interesse di uno degli imputati, denunciava violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Il secondo motivo, comune a entrambi, lamentava vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, in particolare sugli aumenti di pena applicati per la continuazione interna tra gli episodi contestati. Con memoria difensiva si è insistito per l'accoglimento dei ricorsi e per la trattazione orale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto il primo motivo meramente riproduttivo di censure già esaminate e correttamente disattese dalla Corte territoriale. Ha giudicato manifestamente infondato il secondo motivo, osservando che, quando gli aumenti di pena per la continuazione interna sono di esigua entità, il giudice di merito non è tenuto a una motivazione specifica e dettagliata sui singoli aumenti, poiché in tal caso è escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale nella commisurazione della pena. Conseguentemente, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    È la fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti invocata dal ricorrente; la Corte non ne ha ravvisato la violazione, rilevando che la censura riproponeva questioni già respinte in appello.

  • art. 132 c.p.

    La norma attribuisce al giudice un potere discrezionale nella determinazione della pena; la Corte richiama il principio secondo cui, per aumenti di pena di esigua entità nella continuazione, non è necessaria una motivazione analitica e specifica.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Richiamato anche con riferimento alla riqualificazione effettuata dalla Corte di appello per uno degli imputati.

  • Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato Fabio, Rv. 284005

    Precedente richiamato a sostegno del principio sulla sufficienza di motivazione per aumenti sanzionatori contenuti nella continuazione.

  • Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone Simone, Rv. 282269

    Precedente delle Sezioni Unite richiamato nello stesso senso sul trattamento sanzionatorio in presenza di aumenti modesti per continuazione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di argomenti già vagliati e motivatamente disattesi dal giudice di merito.
  • La censura sulla mancata applicazione della fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti non è scrutinabile in cassazione se non introduce reali vizi logici o giuridici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.
  • Quando gli aumenti di pena per la continuazione interna sono di esigua entità, il giudice di merito può limitarsi a una motivazione sintetica sulla commisurazione, essendo sufficiente il richiamo al potere discrezionale di cui all'art. 132 c.p.; non è richiesta una dettagliata esplicitazione per ciascun reato satellite.
  • La modestia degli aumenti sanzionatori nella continuazione esclude, di regola, che possa configurarsi un vizio di motivazione per abuso del potere discrezionale nella determinazione della pena.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penaleStupefacenti
SottomaterieLieve entità
IstitutiContinuazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.