Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 17365/2025 del 27/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Gli attori avevano promosso un giudizio risarcitorio per i pregiudizi che assumevano di aver subito a causa di un sequestro giudiziario di alcuni macchinari e di un sequestro conservativo su un immobile, provvedimenti richiesti in una precedente causa dalla società resistente e poi caduti a seguito del rigetto definitivo delle sue domande. Deducevano che i beni sequestrati erano stati danneggiati per negligente custodia del legale rappresentante della società e chiedevano il ristoro di tutti i danni conseguenti, compresi quelli derivanti dalla perdurante iscrizione del vincolo cautelare. In cassazione censuravano: 1) la qualificazione della domanda verso la società come azione ex art. 96 c.p.c. e non come responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., sostenendo che il comportamento illecito fosse stato realizzato mediante iniziative giudiziarie strumentali e non potesse essere confinato nell’art. 96 c.p.c.; 2) la valutazione della prova e la liquidazione del danno relativo al permanere del sequestro conservativo e alla mancata disponibilità/vendita del bene; 3) la declaratoria di prescrizione dell’azione personale contro il custode, sostenendo che l’azione non fosse proponibile prima della cessazione della custodia; 4) la condanna personale alle spese, lamentando che essi avevano agito solo quali eredi beneficiati e che la condanna avrebbe dovuto essere limitata intra vires.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la qualificazione delle domande contro la società come responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., perché il fatto lesivo denunciato consisteva nell’esperimento di azioni giudiziarie e cautelari poi rivelatesi infondate, condotte di natura processuale che escludono la configurabilità di un concorso alternativo con l’art. 2043 c.c. Ha inoltre rilevato che i danni asseritamente derivanti dalla permanenza della trascrizione del sequestro non erano stati provati, e che la censura sul punto tendeva in realtà a sollecitare una nuova valutazione del merito, preclusa in cassazione. Quanto al custode, ha confermato che l’azione risarcitoria poteva essere proposta già al verificarsi del danno e non solo alla cessazione dell’incarico, con conseguente infondatezza della tesi sulla prescrizione. Infine, ha confermato la condanna personale degli eredi alle spese, correggendo però la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 384, comma 4, c.p.c.: la responsabilità ex art. 94 c.p.c. era comunque giustificata dai gravi motivi individuati dalla Corte d’appello, anche a prescindere dal dibattito sulla successione nel processo e sui limiti intra vires. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente.

Norme richiamate

  • art. 96 c.p.c.

    disciplina in via speciale tutta la responsabilità risarcitoria da atti o comportamenti processuali; la pretesa risarcitoria fondata su azioni giudiziarie e misure cautelari infondate va ricondotta a questa norma e, di regola, non può essere proposta come azione autonoma ex art. 2043 c.c.

  • art. 2043 c.c.

    non è configurabile un concorso, neppure alternativo, con l’art. 96 c.p.c. quando il danno lamentato deriva da condotte processuali; può rilevare solo per condotte personali estranee all’esercizio dell’azione giudiziaria.

  • art. 112 c.p.c.

    la Corte esclude la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché la qualificazione della domanda risarcitoria nell’art. 96 c.p.c. corrisponde alla sua effettiva causa petendi.

  • art. 1223 c.c.

    richiamato in tema di danno risarcibile e nesso con il pregiudizio allegato, ma la censura è stata respinta perché si risolveva in contestazione del fatto e della prova.

  • art. 1226 c.c.

    richiamato ai fini della liquidazione equitativa, ma la Corte ha escluso che vi fossero i presupposti, per difetto di prova del danno.

  • art. 2056 c.c.

    norma richiamata quale criterio di rinvio per la liquidazione del danno aquiliano; non è stata però applicata autonomamente, poiché la questione è stata risolta sulla base dell’assenza di prova.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per il riparto dell’onere della prova; la Corte ha confermato che spetta agli attori dimostrare l’esistenza e l’entità dei danni allegati.

  • art. 2935 c.c.

    la prescrizione decorre quando il diritto può essere fatto valere; nel caso del danno da custodia, l’azione risarcitoria era proponibile dal momento in cui il danno si era verificato e divenuto conoscibile.

  • art. 94 c.p.c.

    può fondare la responsabilità personale per spese anche degli eredi beneficiati, quando ricorrano gravi motivi; la Corte ha ritenuto comunque giustificata la condanna personale delle parti che avevano promosso il giudizio dopo la morte del de cuius.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato come regola ordinaria di soccombenza, rispetto alla quale la disciplina dell’art. 94 c.p.c. consente, in presenza di gravi motivi, la condanna personale ultr vires degli eredi beneficiati.

  • art. 110 c.p.c.

    menzionato nel dibattito sulla successione nel processo; la Corte osserva che la questione non è decisiva nel caso concreto perché la condanna alle spese è comunque sorretta dai gravi motivi ex art. 94 c.p.c.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    il motivo di ricorso è stato ritenuto anche carente di specifica indicazione delle ragioni di diritto e delle norme asseritamente violate.

  • art. 375 c.p.c.

    norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    norma richiamata per il procedimento camerale e il deposito delle memorie.

  • art. 384, comma 4, c.p.c.

    consente la correzione della motivazione della sentenza impugnata quando il dispositivo è conforme a diritto; la Corte ha rigettato il motivo sulle spese pur correggendo la motivazione della decisione di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    richiamato per dare atto dei presupposti processuali connessi al rigetto dell’impugnazione.

Massime di principio

  • La responsabilità per lite temeraria e, più in generale, per atti o comportamenti processuali lesivi va normalmente ricondotta all’art. 96 c.p.c., che ha natura speciale rispetto all’art. 2043 c.c.; non è ammesso trasformare in azione aquiliana autonoma una domanda che, nella sostanza, censura l’uso abusivo dello strumento processuale.
  • Quando il danno lamentato deriva dall’esperimento di azioni giudiziarie o cautelari infondate, la qualificazione della domanda dipende dalla natura oggettiva delle condotte poste in essere, non dall’intento soggettivo di nuocere alla controparte.
  • Il danno conseguente a vincoli cautelari o alla loro trascrizione deve essere allegato e provato dalla parte che lo invoca; in cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio.
  • L’azione risarcitoria contro il custode di beni sequestrati è proponibile dal momento in cui il danno si verifica ed è conoscibile, non essendo necessario attendere la cessazione dell’incarico del custode, salvo una specifica causa legale di sospensione della prescrizione.
  • La condanna personale alle spese degli eredi beneficiati può essere giustificata da gravi motivi, specie quando il giudizio sia stato intrapreso dopo l’apertura della successione e la lite sia stata alimentata da una condotta a loro esclusivamente imputabile; il giudice di legittimità può correggere la motivazione della decisione di merito se il dispositivo è comunque conforme a diritto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.