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Sentenza

Sentenza del 21/10/2015 n. 21375 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva impugnato un avviso di liquidazione ai fini dell'INVIM, con cui l'Amministrazione aveva rettificato il valore finale al 31 dicembre 1992 di un capannone industriale, elevandolo da lire 1.550.000.000 a lire 7.676.000.000. La Commissione tributaria regionale aveva annullato l'avviso ritenendolo insufficientemente motivato, poiché fondato su riferimenti generici a immobili similari e non adeguatamente calibrato sulle cattive condizioni dell'immobile. L'Amministrazione ha sostenuto in Cassazione che l'avviso rinviava a una dettagliata stima dell'UTE, basata sul metodo sintetico-comparativo, e che la Commissione regionale non aveva esaminato tale documentazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo insufficiente e non coerente la motivazione della sentenza d'appello. Dalla stima dell'UTE risultavano indicati gli immobili comparabili, la loro ubicazione, metratura, caratteristiche interne, valori al metro quadrato e periodo di riferimento; inoltre, la stessa società acquirente aveva indicato un valore al 31 dicembre 1992 sostanzialmente vicino a quello accertato. La Corte ha quindi cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e rinviato la causa a una diversa sezione della medesima Commissione, anche per la liquidazione delle spese. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Il rinvio dovrà riesaminare le prove e determinare correttamente il valore dell'immobile.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 643 del 1972, art. 20

    Norma richiamata in relazione alla determinazione del valore immobiliare ai fini INVIM; la Corte non ha deciso definitivamente il valore, ma ha disposto un nuovo esame degli elementi probatori.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7

    Richiamato dall'Amministrazione per sostenere che, anche qualora alcuni elementi della stima fossero stati inidonei, il giudice tributario avrebbe dovuto eventualmente rideterminare il valore invece di annullare integralmente l'atto. Il motivo è rimasto assorbito.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7

    Estende alla materia tributaria l'obbligo di motivazione degli atti, consentendo che l'avviso esponga il criterio generale di determinazione del maggior valore e le specificazioni concretamente necessarie per permettere la difesa del contribuente.

  • Legge n. 241 del 1990, art. 3

    Richiamato come fondamento generale dell'obbligo di motivazione degli atti amministrativi, applicabile anche agli atti tributari attraverso la disciplina dello Statuto dei diritti del contribuente.

  • Codice di procedura civile, art. 366

    La Corte ha rilevato che l'Amministrazione aveva trascritto nel ricorso gli elementi necessari della stima, rispettando l'onere di specificità richiesto per il ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Un avviso di rettifica del valore immobiliare è adeguatamente motivato quando indica il criterio generale utilizzato e fornisce gli elementi concreti necessari per consentire al contribuente di comprendere la pretesa e difendersi.
  • Il rinvio a una relazione tecnica allegata all'avviso può essere sufficiente, purché la relazione sia effettivamente disponibile e contenga dati specifici sugli immobili comparabili, quali ubicazione, superficie, caratteristiche, valori unitari e periodo di riferimento.
  • La validità della motivazione dell'atto e la prova della concreta correttezza del valore accertato sono profili distinti: l'ufficio deve motivare l'avviso, mentre nel giudizio deve dimostrare la fondatezza della stima.
  • Il giudice tributario non può annullare l'atto limitandosi a considerazioni generiche o ignorando una perizia tecnica richiamata dall'Amministrazione; deve esaminare tutti gli elementi decisivi e spiegare perché li ritenga insufficienti.
  • Le condizioni materiali dell'immobile possono incidere sulla stima, ma devono essere valutate con riferimento alla data fiscalmente rilevante e non a una situazione successiva, salvo che questa dimostri elementi utili a ricostruire il valore storico.
  • L'annullamento integrale dell'avviso non è automaticamente corretto quando alcuni elementi della stima siano contestabili: occorre verificare se il valore possa essere ricostruito sulla base delle prove disponibili e del criterio applicabile.

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