Cassazione Civile, Ordinanza n. 11234/2024 del 26/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione proposta da una compagnia assicuratrice avverso una cartella di pagamento emessa per il recupero coattivo di un credito pubblico derivante dalla revoca di agevolazioni concesse a un’impresa beneficiaria per la realizzazione di uno stabilimento produttivo. La compagnia aveva prestato garanzia assicurativa a favore dell’amministrazione. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione ritenendo insussistente il titolo del Ministero ad agire esecutivamente nei confronti del garante; la Corte d’appello, invece, aveva riformato la decisione, giudicando inammissibile la produzione in appello di una sentenza del Consiglio di Stato intervenuta dopo il primo grado, con cui era stata dichiarata l’illegittimità della revoca del contributo, e ritenendo comunque irrilevante tale pronuncia perché la garanzia era qualificata come contratto autonomo e l’inadempimento della beneficiaria era avvenuto entro la scadenza della polizza. Nel ricorso per cassazione la compagnia deduceva: (1) violazione dell’art. 345 c.p.c. per avere la Corte d’appello qualificato come nuova e quindi inammissibile la produzione della sentenza sopravvenuta; (2) ulteriore violazione dell’art. 345 c.p.c. per aver collegato l’inammissibilità anche alla mancata proposizione della relativa eccezione in primo grado; (3) omesso esame di fatto decisivo e violazione del d.lgs. 46/1999 e dell’art. 345 c.p.c. per non avere considerato che la sentenza del Consiglio di Stato aveva fatto venir meno il titolo esecutivo posto a base della cartella, fatto rilevabile d’ufficio; (4) violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. per avere escluso che il garante autonomo potesse sollevare eccezioni relative al rapporto principale; (5) violazione dell’art. 1362 c.c. in relazione alle condizioni generali di assicurazione, sostenendo che la sopravvenuta inesistenza del credito inciso sull’obbligo di garanzia e sui presupposti di polizza.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi di ricorso, ritenendo erronea la decisione della Corte d’appello nella parte in cui aveva escluso la rilevanza della sentenza del Consiglio di Stato sopravvenuta dopo il primo grado. La Suprema Corte ha richiamato il principio per cui il divieto di nuove eccezioni ex art. 345 c.p.c. non opera quando l’eccezione si fonda su un fatto sopravvenuto successivamente alla scadenza del termine per dedurla in primo grado, poiché in tal caso mancava il fatto storico necessario a proporla prima. Ha quindi qualificato la questione come eccezione di giudicato esterno sopravvenuto tra creditore e debitore principale sul credito garantito, rilevante nel giudizio tra garante e creditore. Sono stati dichiarati assorbiti il quarto e il quinto motivo. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 345 c.p.c.
Il divieto di nuove eccezioni in appello non si applica quando la deduzione si fonda su un fatto sopravvenuto dopo la scadenza del termine per proporla in primo grado; in tal caso non vi è lesione del doppio grado di giudizio.
art. 360 c.p.c.
È stata richiamata come norma processuale di censura per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi.
art. 21 d.lgs. 46/1999
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla sopravvenuta carenza del titolo esecutivo posto a base della cartella.
art. 1175 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che il garante autonomo non fosse precluso dal sollevare eccezioni inerenti al rapporto principale.
art. 1375 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in combinazione con l’art. 1175 c.c. sul dovere di correttezza e buona fede nell’esecuzione del rapporto.
art. 1362 c.c.
Richiamato per la interpretazione delle condizioni generali di assicurazione e della natura della garanzia prestata.
art. 1952 c.c.
Citato nella motivazione della sentenza impugnata come una delle eccezioni che le parti avevano espressamente rinunciato a sollevare nella garanzia a prima richiesta.
art. 380-bis1 c.p.c.
Richiamato per la trattazione del ricorso in adunanza camerale.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, l’eccezione fondata su un fatto sopravvenuto dopo la maturazione del termine per dedurla in primo grado non è preclusa dall’art. 345 c.p.c., perché il fatto storico sopravvenuto rende impossibile una sua allegazione tempestiva in precedenza.
- Quando, dopo la decisione di primo grado, interviene un provvedimento che incide sul titolo posto a base della pretesa azionata, tale sopravvenienza può essere dedotta in appello come eccezione rilevante anche se non proposta nel primo grado.
- In presenza di un giudicato esterno formatosi tra creditore e debitore principale sul rapporto garantito, il giudice del giudizio tra creditore e garante deve valutarne la rilevanza, non potendo escluderla solo perché il fatto storico è sopravvenuto.
- Il divieto di nuove eccezioni in appello va coordinato con l’esigenza di assicurare il doppio grado di giudizio sul merito: il divieto non può operare quando la questione nasce da eventi successivi al primo grado.
- La qualificazione della garanzia come autonoma non consente, di per sé, di ignorare sopravvenienze che incidano sul titolo del credito garantito, se tali sopravvenienze assumono rilievo come giudicato esterno o come fatto nuovo deducibile in appello.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 26 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11168/2024 del 26/04/2024
- ordinanza_civile · 26 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11169/2024 del 26/04/2024
- ordinanza_civile · 26 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11172/2024 del 26/04/2024
- ordinanza_civile · 26 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11175/2024 del 26/04/2024
- ordinanza_civile · 26 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11176/2024 del 26/04/2024
- ordinanza_civile · 26 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11180/2024 del 26/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →