Sentenza n. 1283/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza n. 1762 del 13.12.2024 resa dal Tribunale di Nocera Inferiore - sez. Lavoro nell'ambito del procedimento RG n. 3510/2024, e passata in giudicato per mancata opposizione nei termini di legge;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore che aveva ordinato l'assegnazione della Carta elettronica del docente, con accredito di € 500,00 per l'anno scolastico 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a., deducendo il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore - sezione lavoro, la sua notificazione al Ministero in data 18 marzo 2025, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche e la persistente mancata esecuzione. Ha chiesto l'ordine di attivazione della Carta elettronica del docente, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l'applicazione dell'astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza azionata era passata in giudicato, che era stata regolarmente notificata al Ministero e che era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Poiché il Ministero non aveva fornito la prova dell'avvenuta consegna della Carta elettronica del docente con l'accredito di € 500,00 per l'anno scolastico 2023/2024, il Tribunale ha ordinato all'amministrazione di attivare la Carta entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta, con facoltà di delega, incaricato di compiere tutti gli atti necessari, comprese le modifiche di bilancio, l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione e il pagamento della somma. Il TAR ha precisato che l'esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. La richiesta di astreinte è stata respinta: pur essendo astrattamente ammissibile nei confronti della pubblica amministrazione, l'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. consente di escluderla in presenza di ulteriori ragioni ostative; nel caso concreto, la crisi della finanza pubblica e l'ammontare del debito pubblico sono stati ritenuti sufficienti a giustificarne la mancata applicazione. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori, rimborso forfettario e contributo unificato.
Norme richiamate
Consentono di agire in ottemperanza per ottenere l'esecuzione di un giudicato, anche formatosi su una sentenza del giudice ordinario, nei confronti della pubblica amministrazione.
Attribuisce al giudice dell'ottemperanza il potere di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e valutare l'applicazione della penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
“l’art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a., proprio in considerazione della specialità, in questo caso favorevole, del debitore pubblico [...] ha aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità [...] quello [...] della sussistenza di altre ragioni ostative”
L'astreinte nei confronti della pubblica amministrazione non è preclusa in astratto, ma la sua applicazione è discrezionale e può essere esclusa quando ricorrano ulteriori ragioni ostative, oltre alla manifesta iniquità.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
L'esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche presuppone il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
“termine dilatorio di centoventi giorni”
Il termine di 120 giorni decorso dalla notifica del titolo all'amministrazione costituisce una formalità necessaria per procedere all'esecuzione nei confronti dell'ente pubblico.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è proponibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione una prestazione determinata o determinabile.
- Quando il titolo giudiziale sia stato notificato all'amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine assegnato e, in caso di ulteriore inerzia, nominare un commissario ad acta.
- La mancanza di stanziamenti di bilancio o di disponibilità di cassa non costituisce, di per sé, una legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato; il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative necessarie, comprese quelle contabili e finanziarie, per rendere possibile l'adempimento.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile alla pubblica amministrazione, ma il giudice dell'ottemperanza può negarla quando ravvisi ulteriori ragioni ostative, valutate discrezionalmente anche in relazione ai vincoli di bilancio e alla situazione della finanza pubblica.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 2 lug 2026Sentenza n. 1447/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 2 lug 2026Sentenza n. 1448/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 2 lug 2026Sentenza n. 1449/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 2 lug 2026Sentenza n. 1450/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 2 lug 2026Sentenza n. 1451/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 lug 2026Sentenza n. 1452/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →