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Sentenza

Sentenza del 24/10/2017 n. 195 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 4/2017 della Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia, che aveva annullato due avvisi di liquidazione d'imposta e irrogazione di sanzioni. Sebbene la sentenza fosse ancora impugnata in Cassazione, il contribuente sosteneva che fosse comunque immediatamente esecutiva ai sensi degli artt. 68, 69 e 70 del D.Lgs. n. 546/1992. L'Agenzia aveva effettuato lo sgravio degli importi iscritti a ruolo, ma il rimborso effettivo di euro 184.216,59, oltre interessi e spese di lite, non era stato ancora completato entro il termine di 90 giorni. L'Ufficio sosteneva inoltre che il rimborso dovesse essere gestito dall'Agente della Riscossione e chiedeva, eventualmente, di chiamarlo in causa.

La decisione

Il ricorso per ottemperanza è stato accolto. La Commissione ha stabilito che la mancata definitività della sentenza non impediva l'esecuzione, poiché le sentenze favorevoli al contribuente sono immediatamente esecutive. Il semplice sgravio degli importi non è stato ritenuto sufficiente, perché non equivale alla restituzione effettiva delle somme. L'Agente della Riscossione non è stato considerato parte necessaria del giudizio, non essendo stato parte del processo originario. È stato nominato commissario ad acta il Direttore pro tempore dell'Agenzia di Riscossione di Gorizia, con termine di 60 giorni dalla comunicazione della sentenza per completare gli adempimenti. L'Agenzia delle Entrate è stata inoltre condannata al pagamento di euro 2.000, oltre accessori di legge, per le spese del giudizio.

Norme richiamate

  • Art. 68 del D.Lgs. n. 546/1992

    In caso di mancata esecuzione del rimborso il contribuente può chiedere l'ottemperanza a norma dell'art. 70 anche se il giudizio è pendente nei gradi successivi.

    La norma consente di promuovere il giudizio di ottemperanza anche quando la sentenza favorevole al contribuente non è ancora passata in giudicato, purché sia immediatamente esecutiva.

  • Art. 69 del D.Lgs. n. 546/1992

    Il rimborso deve essere effettuato entro 90 giorni.

    Il termine di 90 giorni per eseguire il rimborso è stato considerato perentorio o comunque idoneo a fondare l'azione di ottemperanza in caso di mancato pagamento effettivo.

  • Art. 70 del D.Lgs. n. 546/1992

    Il contribuente può chiedere l'ottemperanza.

    La disposizione costituisce lo strumento processuale per ottenere l'esecuzione coattiva delle sentenze tributarie non spontaneamente eseguite dall'amministrazione.

  • D.Lgs. n. 156/2015

    Ha introdotto un regime di sostanziale parità tra Fisco e contribuente, rendendo esecutive anche le sentenze tributarie favorevoli al contribuente, non ancora definitive.

  • D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22/2017

    Ha disciplinato le modalità operative delle garanzie richieste per determinati rimborsi superiori a euro 10.000, ma non ha impedito l'immediata esecutività delle sentenze non soggette a garanzia o per le quali il giudice non l'abbia richiesta.

Massime di principio

  • Una sentenza tributaria favorevole al contribuente può essere eseguita anche se è ancora pendente un ricorso in Cassazione, quando la legge ne prevede l'immediata esecutività.
  • Lo sgravio del ruolo o l'invio di un flusso telematico all'Agente della Riscossione non equivalgono necessariamente al rimborso: occorre verificare l'effettiva restituzione delle somme al contribuente.
  • Se il termine previsto per il rimborso è decorso senza pagamento effettivo, il contribuente può promuovere il giudizio di ottemperanza davanti al giudice tributario competente.
  • Gli obblighi derivanti dalla sentenza gravano principalmente sull'amministrazione che era parte del giudizio originario; l'Agente della Riscossione non diventa automaticamente parte necessaria del procedimento di ottemperanza.
  • La garanzia per somme superiori a euro 10.000 può essere richiesta solo nei casi previsti dalla legge e, in generale, deve risultare da una specifica valutazione o statuizione del giudice.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta e fissare un termine per l'esecuzione, oltre a condannare l'amministrazione alle spese.

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