Sentenza del 24/10/2017 n. 1049 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Accertamento - raddoppio dei termini - notizia di reato - deposito oltre il termine di prescrizione - legittimità - non sussiste - conseguenze - nullità dell'atto accertativo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'appello dell'Agenzia delle Entrate è stato respinto e la sentenza di primo grado è stata confermata. È stata quindi riconosciuta l'illegittimità dell'avviso di accertamento, perché emesso oltre gli ordinari termini di decadenza senza che fosse validamente applicabile il raddoppio dei termini. Le spese del giudizio sono state compensate, in considerazione dell'esistenza di orientamenti giurisprudenziali non univoci sulla questione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza, che aveva annullato l'avviso di accertamento relativo a IRES, IRAP e IVA per il periodo d'imposta 2004. L'Ufficio sosteneva che fosse applicabile il raddoppio dei termini previsto dall'art. 43, comma 2-bis, del D.P.R. 600/1973, in ragione della presentazione di una denuncia per un'ipotizzata violazione penale tributaria. La Commissione ha però rilevato che la denuncia era stata depositata il 14 marzo 2014, quando il reato era già prescritto, essendo decorso il termine massimo di sette anni e sei mesi dalla consumazione. Una denuncia tardiva, presentata quando l'autorità giudiziaria non può più utilmente svolgere indagini né valutare l'esercizio dell'azione penale, non può legittimare il raddoppio dei termini di accertamento.
Norme richiamate
Art. 43, comma 2-bis, D.P.R. 600/1973
La possibilità di raddoppio dei termini di decadenza presuppone che la comunicazione di notizia di reato sia avvenuta anteriormente alla prescrizione del reato stesso.
Il raddoppio dei termini di accertamento non opera automaticamente per il solo fatto che l'Amministrazione abbia presentato una denuncia penale. La denuncia deve essere trasmessa quando il reato non è ancora prescritto e in un momento che consenta ancora all'autorità giudiziaria di svolgere indagini e di valutare l'eventuale esercizio dell'azione penale. Una denuncia tardiva non può essere utilizzata strumentalmente per prorogare i termini tributari ordinari.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini di accertamento richiede una concreta e tempestiva notizia di reato, non una denuncia presentata quando il reato è già prescritto.
- La denuncia penale deve essere collocata temporalmente in una fase in cui l'autorità giudiziaria possa ancora svolgere indagini utili e assumere decisioni sull'azione penale.
- Una denuncia tardiva, depositata dopo la prescrizione del reato, non può sanare la decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento né estendere retroattivamente i termini ordinari.
- Quando l'avviso di accertamento è stato emesso oltre il termine ordinario e il raddoppio non è validamente applicabile, l'atto è illegittimo e deve essere annullato.
- La verifica della tempestività della denuncia e dello stato della prescrizione del reato è quindi essenziale per valutare la validità di un accertamento notificato oltre i termini ordinari.
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