Sentenza del 24/10/2017 n. 24 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
MOTIVAZIONE DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO - DIRITTI DEL CONTRIBUENTE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso riguarda l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento e l'estensione del diritto del contribuente di conoscere gli atti richiamati dall'Amministrazione. Il contribuente ha diritto di accedere agli atti il cui contenuto è effettivamente utilizzato per integrare e rendere comprensibile la motivazione dell'atto impositivo. Non sussiste invece un diritto generalizzato a conoscere ogni atto semplicemente menzionato o richiamato nell'avviso, quando il relativo contenuto non sia necessario per comprendere le ragioni della pretesa tributaria.
La decisione
La sentenza stabilisce che l'obbligo di motivazione impone all'Amministrazione di rendere conoscibili gli atti che costituiscono parte integrante della motivazione dell'accertamento. Il mero riferimento ad altri documenti non comporta automaticamente l'obbligo di ostenderli tutti: occorre verificare se il loro contenuto sia indispensabile per comprendere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa. La decisione, per come sintetizzata, afferma quindi una tutela del contribuente circoscritta agli atti realmente motivazionali e non riconosce un diritto indiscriminato di accesso a ogni documento citato.
Norme richiamate
Principio dell'obbligo di motivazione degli atti impositivi
Il contribuente ha diritto di conoscere la motivazione dell'atto impositivo
La motivazione deve consentire al contribuente di comprendere la pretesa tributaria e di esercitare efficacemente il diritto di difesa.
Principio di conoscibilità degli atti richiamati
Ha sempre diritto di conoscere tutti gli atti il cui contenuto viene richiamato per integrare tale motivazione
Gli atti richiamati devono essere messi a disposizione quando il loro contenuto integra effettivamente la motivazione dell'avviso e risulta necessario per comprenderne le ragioni.
Massime di principio
- Il rinvio a un documento nell'atto impositivo non rende automaticamente necessario consegnare o rendere accessibile ogni documento menzionato.
- Il diritto del contribuente riguarda gli atti il cui contenuto è essenziale per comprendere la pretesa fiscale, non tutti gli atti citati per finalità meramente informative o di contesto.
- Per contestare la motivazione dell'accertamento occorre dimostrare che l'omessa conoscenza di uno specifico documento impedisca concretamente di comprendere i presupposti della pretesa o di esercitare la difesa.
- Un avviso può essere adeguatamente motivato anche mediante rinvio ad altri atti, purché il contribuente possa conoscere gli elementi effettivamente utilizzati e la motivazione non rimanga meramente apparente o incomprensibile.
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