Sentenza del 24/10/2017 n. 263 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
Irap - Autonoma organizzazione - Avvocato che si avvale di un solo collaboratore con mansioni esecutive - Elemento da solo insufficiente - Valutazione in concreto di altri fattori, tra cui i mezzi strumentali impiegati - Occorre.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso della contribuente è stato accolto. È stata esclusa la sufficienza, ai fini dell’IRAP, della sola presenza di una dipendente con mansioni esecutive, in assenza di ulteriori elementi concreti che dimostrassero una struttura organizzativa autonoma. La valutazione deve essere effettuata caso per caso, considerando anche i mezzi strumentali impiegati e il loro effettivo rilievo nell’organizzazione dell’attività.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente contestava l’assoggettamento a IRAP, sostenendo che l’attività professionale fosse svolta senza un’autonoma organizzazione rilevante. Si avvaleva di una sola dipendente con mansioni meramente esecutive e impiegava mezzi strumentali minimali. Secondo la giurisprudenza citata, la presenza di un solo collaboratore non basta, da sola, a dimostrare l’esistenza di una struttura organizzativa autonoma: occorre verificare concretamente se l’apporto lavorativo costituisca un contesto organizzativo esterno oppure un semplice ausilio all’attività personale del professionista.
Norme richiamate
IRAP e requisito dell’autonoma organizzazione
L’IRAP è dovuta dal professionista solo quando l’attività è autonomamente organizzata, ossia quando dispone di una struttura organizzativa eccedente il semplice apporto personale e dotata di fattori organizzativi significativamente rilevanti.
Cassazione, Sez. 6-5, n. 26991/2014
L’impiego di un solo dipendente non costituisce automaticamente prova dell’autonoma organizzazione; è necessario verificare in concreto le mansioni svolte e l’effettiva incidenza dell’apporto lavorativo.
Cassazione, Sezioni Unite, n. 9451/2016
L’attività professionale è soggetta a IRAP soltanto quando il professionista si avvale di una struttura organizzativa autonoma. Il lavoro altrui deve essere valutato senza presunzioni o automatismi, distinguendo tra un vero contesto organizzativo esterno e un mero ausilio all’attività del professionista.
Massime di principio
- La presenza di un solo dipendente o collaboratore non determina automaticamente l’assoggettamento a IRAP.
- Devono essere valutate concretamente le mansioni del collaboratore: attività esecutive e meramente ausiliarie sono meno indicative di un’autonoma organizzazione rispetto a compiti qualificati, direttivi o tali da sostituire il professionista.
- È necessario considerare complessivamente anche beni strumentali, uffici, collaboratori ulteriori, costi organizzativi e modalità effettive di svolgimento dell’attività.
- L’Amministrazione finanziaria e il giudice non possono fondare l’imposizione su presunzioni automatiche basate esclusivamente sull’esistenza di personale dipendente.
- Quando il collaboratore svolge soltanto funzioni di segreteria o supporto materiale e i mezzi strumentali sono minimali, può mancare il requisito dell’autonoma organizzazione necessario per l’IRAP.
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