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Sentenza

Sentenza del 24/10/2017 n. 403 - Comm. Trib. Prov. Savona

RISCOSSIONE - Cartella di pagamento - iscrizione ai sensi art. 37 ter DPR. 600/73 - detrazione per interventi finalizzati al risparmio energetico - incompleta compilazione del bonifico bancario/postale - conseguente errore della comunicazione all'ENEA - preclusione della fruizione della detrazione a fini Irpef - non avviene.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Amministrazione aveva recuperato le detrazioni Irpef richieste per interventi di risparmio energetico e recupero del patrimonio edilizio, ritenendo ostativa l'incompleta compilazione del bonifico bancario o postale, che aveva determinato un errore nella comunicazione trasmessa all'ENEA. La questione riguardava quindi se tali irregolarità formali potessero comportare la perdita del beneficio fiscale.

La decisione

La pretesa di riscossione è stata ritenuta non fondata. L'incompletezza del bonifico e il conseguente errore nella comunicazione all'ENEA non precludono automaticamente la fruizione della detrazione, quando risultino sostanzialmente rispettati i requisiti dell'agevolazione e sia possibile verificare la natura, l'effettivo sostenimento e la riferibilità delle spese agli interventi agevolati. È stata valorizzata la finalità della normativa, diretta a consentire la corretta tassazione del reddito derivante dagli interventi di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica, in linea con la Circolare n. 43/E del 18 novembre 2016.

Norme richiamate

  • Art. 37-ter del D.P.R. n. 600/1973

    Richiamato quale fondamento dell'iscrizione a ruolo e della conseguente cartella di pagamento, ma non consente di disconoscere il beneficio fiscale per mere irregolarità formali quando i presupposti sostanziali della detrazione risultano verificabili.

  • Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 43/E del 18 novembre 2016

    Riconosce rilievo alla regolarizzazione degli errori o delle incompletezze nel bonifico e afferma che le irregolarità formali non devono impedire la detrazione se la finalità della norma agevolativa è comunque rispettata e sono verificabili i requisiti sostanziali.

Massime di principio

  • Le irregolarità formali nella documentazione relativa alle detrazioni per ristrutturazioni o risparmio energetico non comportano automaticamente la perdita del beneficio.
  • Occorre distinguere tra violazioni sostanziali, che incidono sull'esistenza o sulla prova della spesa agevolabile, e meri errori formali, che possono essere sanati o comunque non ostativi se consentono i controlli dell'Amministrazione.
  • In caso di bonifico incompleto o comunicazione ENEA errata, è opportuno conservare fatture, ricevute, documentazione tecnica, prova del pagamento e ogni elemento utile a dimostrare il sostenimento della spesa e la riferibilità dell'intervento.
  • L'interpretazione deve privilegiare la finalità dell'agevolazione e il rispetto sostanziale dei requisiti, senza applicare automaticamente la decadenza per omissioni meramente formali.

Testo integrale

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