Sentenza del 24/10/2017 n. 23 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
STUDIO DI SETTORE - VALENZA PROBATORIA
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'accertamento analitico-induttivo è stato ritenuto legittimo, poiché basato non sul solo scostamento dagli studi di settore, ma sulla valutazione complessiva di una situazione antieconomica protratta nel tempo. La contestazione del contribuente è stata quindi respinta.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la valenza probatoria dello studio di settore e, presumibilmente, la legittimità dell'accertamento fondato sulla non congruità dei ricavi. La decisione ha però rilevato che lo studio di settore non costituiva l'unico elemento dell'accertamento: la sua attendibilità era stata corroborata da circostanze reiterate nel tempo, tra cui la redditività negativa e la persistente non congruità dei ricavi. Tali elementi, valutati complessivamente, sono stati ritenuti gravi, precisi e concordanti e indicativi di una condotta antieconomica.
Norme richiamate
Accertamento analitico-induttivo fondato su elementi gravi, precisi e concordanti
L'Amministrazione finanziaria può procedere alla ricostruzione induttiva dei ricavi quando dispone di elementi complessivamente gravi, precisi e concordanti. Lo studio di settore può concorrere a tale prova, ma non deve necessariamente rappresentare l'unico fondamento dell'accertamento.
Studi di settore
Lo studio di settore costituisce un elemento presuntivo e probatorio valutabile insieme ad altri dati. La sua efficacia può essere rafforzata da circostanze ulteriori, come la reiterata non congruità dei ricavi e la redditività negativa.
Massime di principio
- Il semplice scostamento dagli studi di settore, isolatamente considerato, non è normalmente sufficiente: l'Amministrazione deve valutare il caso concreto e instaurare un contraddittorio effettivo con il contribuente.
- La reiterazione nel tempo di ricavi non congrui e di risultati economici negativi può rafforzare la presunzione di inattendibilità della contabilità e giustificare un accertamento analitico-induttivo.
- Una condotta antieconomica, come il mantenimento prolungato di un'attività in perdita senza spiegazioni plausibili, può costituire un elemento grave, preciso e concordante a sostegno della ricostruzione dei ricavi.
- Il contribuente può contrastare l'accertamento fornendo spiegazioni documentate sulle ragioni della bassa redditività o della non congruità, purché tali giustificazioni siano concrete, coerenti e riferite alle specificità dell'attività.
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