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Sentenza

Sentenza n. 7506/2026 - Roma, Sezione 3B

per l’ottemperanza della sentenza n. 6771/2024 emessa dal Tribunale di Roma sez. Lavoro;

Giustizia amministrativa202513100

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: comportamento dell'Amministrazione dedotto nel giudizio di ottemperanza alla sentenza n. 6771/2024 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza alla sentenza n. 6771/2024 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro. Nelle more del giudizio ha dichiarato che la pretesa sostanziale azionata era stata integralmente soddisfatta e che non residuava alcun ulteriore obbligo a carico dell'Amministrazione, chiedendo quindi la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che la situazione rappresentata dalla ricorrente integrasse la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché la pretesa sostanziale azionata era stata integralmente soddisfatta e non residuavano obblighi amministrativi da adempiere. Il giudizio è stato quindi definito con dichiarazione di cessazione della materia del contendere. In ragione della peculiarità della vicenda, le spese di lite sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Norma richiamata nel giudizio di ottemperanza; il testo non esplicita una specifica interpretazione ulteriore.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, la pretesa sostanziale azionata risulta integralmente soddisfatta e non residuano ulteriori obblighi in capo all'Amministrazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando nel corso del processo la pretesa sostanziale azionata è integralmente soddisfatta e non residua alcun ulteriore obbligo in capo all'Amministrazione, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • La peculiarità della vicenda può giustificare la compensazione integrale delle spese di lite anche quando il giudizio si conclude per cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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