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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21098/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un lavoratore aveva impugnato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatogli da una società, chiedendo anche l’accertamento di un unico rapporto di lavoro e di un’unica imputazione del rapporto in capo alla società licenziante e a un’altra società del gruppo, con le conseguenze di cui all’art. 8 L. n. 604/1966. La Corte d’appello, in sede di rinvio, aveva respinto le domande ritenendo non provata l’esistenza di un unico centro di imputazione di interessi tra le società e aveva ritenuto assorbita la verifica della legittimità del recesso nei confronti della singola società. In cassazione il ricorrente ha dedotto: violazione dell’art. 384 c.p.c. per non avere il giudice del rinvio esaminato anche la fondatezza delle pretese verso la singola società; violazione dell’art. 2380 c.c. per l’insussistenza di riscontri sull’unicità del centro di imputazione; omesso esame di fatti decisivi e violazione di legge in relazione alla pretesa esistenza di un rapporto di agenzia; omesso esame sulla configurabilità di un’interposizione fittizia di manodopera; omesso esame di dichiarazioni testimoniali ritenute decisive per provare l’unicità del centro di imputazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che il giudice di rinvio avesse violato l’art. 384 c.p.c. perché aveva limitato l’accertamento al solo tema dell’unicità del centro di imputazione, senza svolgere il successivo esame, imposto dal precedente principio di diritto, sulla eventuale posizione della singola società e sulla legittimità del licenziamento intimato da essa. I restanti motivi sono stati dichiarati inammissibili perché formulati in modo promiscuo, mescolando violazione di legge e vizio motivazionale, e perché miravano in realtà a una rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 384 c.p.c.

    Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e non può restringere il giudizio a un segmento diverso o più limitato di quello indicato dalla sentenza rescindente.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    È inammissibile il ricorso che, sotto l’apparente deduzione di violazione di legge o omesso esame di fatto decisivo, miri in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Il sindacato sul vizio motivazionale resta circoscritto al minimo costituzionale della motivazione, nei casi di mancanza, apparenza, perplessità o irriducibile contraddittorietà.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La carenza assoluta del requisito motivazionale determina nullità della sentenza.

  • art. 2380 c.c.

    La doglianza è stata ritenuta, nella sostanza, diretta a una rivalutazione fattuale e quindi non scrutinabile in cassazione nel modo in cui era stata prospettata.

  • art. 8 L. n. 604/1966

    Richiamato come conseguenza potenzialmente applicabile all’eventuale accertamento dell’illegittimità del licenziamento.

  • art. 366 c.p.c.

    È richiamato a sostegno dell’esigenza di specificità delle censure e delle eccezioni processuali.

  • art. 1, comma 62, L. n. 92/2012

    È richiamato in relazione al termine di sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione contro la sentenza nei giudizi soggetti al rito Fornero.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice non può riesaminare o ridimensionare il principio di diritto fissato dalla Cassazione, ma deve applicarlo integralmente al perimetro della controversia come delineato dalla sentenza rescindente.
  • Se la Cassazione ha indicato una scansione logica dell’accertamento, il giudice di rinvio deve svolgere tutti i passaggi richiesti: ometterne uno integra violazione dell’art. 384 c.p.c.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, pur evocando violazione di legge o omesso esame di fatto decisivo, in sostanza sollecita una nuova valutazione delle prove o del merito.
  • L’omesso esame rilevante ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico, preciso e decisivo, non già questioni, argomentazioni o valutazioni probatorie.
  • La censura di vizio motivazionale è ammissibile solo nei limiti del minimo costituzionale della motivazione; non consente di sostituire la propria lettura delle risultanze istruttorie a quella del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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